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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38038/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;

2. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al principio in base al quale la condanna deve essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Letta la memoria depositata in atti, con cui la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di doglianza, concernenti l'efframazione di penale responsabilità dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; Rilevato che gli aspetti concernenti la sussistenza del reato e la riferibilità di esso al ricorrente sono sostenuti da conferenti argomentazioni, basate su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; 2. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al principio in base al quale la condanna deve essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio. Letta la memoria depositata in atti, con cui la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di doglianza, concernenti l'efframazione di penale responsabilità dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; Rilevato che gli aspetti concernenti la sussistenza del reato e la riferibilità di esso al ricorrente sono sostenuti da conferenti argomentazioni, basate su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025
Sentenza Cassazione n. 38038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris