CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G9D1X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché la censura proposta nell'interesse del Rabottini, inerente al riconoscimento della recidiva, riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici all'esito di un percorso argomentativo immune a manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle sollecitazioni difensive; la censure prospettata da entrambi i ricorsi, legata alla asserita violazione del disposto di cui all'ad 545 bis cpp è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica avendo la Corte puntualmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabili nella specie sanzioni sostitutive della pena irrogata, tali da rendere inattuale l'attivazione del modulo processuale dettato dalla disposizione assertivamente violata; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.