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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45346/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. i. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella pronunciata il giorno 1 ottobre 2015 dal Giudice pe le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. (commesso in Scandiano il giorno 16 gennaio 2015) ed era stato condannato, previa la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della medesima.

La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dall'imputato con il quale si insisteva per la concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.175 cod. pen.

In particolare, la Corte distrettuale ha osservato che la sola incensuratezza dell'imputato non costituiva elemento sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. tenuto conto del comportamento processuale caratterizzato dalla ammissione di responsabilità soltanto in sede di riesame a fronte di un granitico quadro probatorio a suo carico, delle modalità della condotta rivelatrici di una spiccata capacità a delinquere e del solo parziale risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Con riferimento alla non menzione, il relativo motivo di gravame è stato respinto con la motivazione che tale istituto non ha efficacia deterrente come la sospensione condizionale, che il reato commesso era grave (delitto contro la pubblica incolumità) e che detto istituto non è idoneo a scrtire un effettivo ravvedimento del condannato.

2. Avverso la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e della non menzione.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri e della ratio dell'art.133 cod. pen.

Osserva, al riguardo, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi indicati dal Tribunale per contenere la pena anche ai fini delle attenuanti generiche ed avrebbe impropriamente ritenuto che le ammissioni dell'imputato fossero avvenute non nell'immediatezza dei fai:ti, senza tenere conto che il riesame interviene al massimo entro dieci giorni dalla emissione della misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.175 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione rispetto alla mancata concessione del beneficio della non menzione atteso che la Corte territoriale non avrebbe considerato che concedere la sospensione condizionale della pena e non il beneficio ex art 175 cod. pen. è un controsenso essendo sostanzialmente identici i presupposti atteso che anche il secondo istituto agevola il reinserimento sociale del condannato e che, comunque, anche la non menzione riveste una indubbia efficacia deterrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Anzitutto il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato; al riguardo basti rilevare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

A tale principio la Corte felsinea risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la gravità della condotta) che soggettiva (la ammissione delle responsabilità soltanto in sede di riesame, le modalità della condotta ed il solo parziale risarcimento del danno in favore della persona offesa), non illogicamente valutati.

Pertanto il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una lettura alternativa degli elementi processuali che non è consentita in questa sede.

3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Come è noto il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.

In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.

Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).

Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici (come avvenuto nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena), individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno npri siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.

Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza impugnata, che si limita ad un inconferente richiamo alla tipologia del reato ed alla pretesa inidoneità della non menzione a sortire un effettivo ravvedimento, senza tenere conto che l'art.175 cod. pen. richiama espressamente -- ai fini della non menzione - le circostanze indicate nell'art.133 cod. pen. e senza nemmeno spiegare perché le ragioni poste a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non potevano esplicare efficacia anche nell'ottica della non menzione.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione ex art.175 cod. pen. con rinvio per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. i. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella pronunciata il giorno 1 ottobre 2015 dal Giudice pe le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. (commesso in Scandiano il giorno 16 gennaio 2015) ed era stato condannato, previa la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della medesima. La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dall'imputato con il quale si insisteva per la concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.175 cod. pen. In particolare, la Corte distrettuale ha osservato che la sola incensuratezza dell'imputato non costituiva elemento sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. tenuto conto del comportamento processuale caratterizzato dalla ammissione di responsabilità soltanto in sede di riesame a fronte di un granitico quadro probatorio a suo carico, delle modalità della condotta rivelatrici di una spiccata capacità a delinquere e del solo parziale risarcimento del danno in favore della persona offesa. Con riferimento alla non menzione, il relativo motivo di gravame è stato respinto con la motivazione che tale istituto non ha efficacia deterrente come la sospensione condizionale, che il reato commesso era grave (delitto contro la pubblica incolumità) e che detto istituto non è idoneo a scrtire un effettivo ravvedimento del condannato. 2. Avverso la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e della non menzione. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri e della ratio dell'art.133 cod. pen. Osserva, al riguardo, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi indicati dal Tribunale per contenere la pena anche ai fini delle attenuanti generiche ed avrebbe impropriamente ritenuto che le ammissioni dell'imputato fossero avvenute non nell'immediatezza dei fai:ti, senza tenere conto che il riesame interviene al massimo entro dieci giorni dalla emissione della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.175 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione rispetto alla mancata concessione del beneficio della non menzione atteso che la Corte territoriale non avrebbe considerato che concedere la sospensione condizionale della pena e non il beneficio ex art 175 cod. pen. è un controsenso essendo sostanzialmente identici i presupposti atteso che anche il secondo istituto agevola il reinserimento sociale del condannato e che, comunque, anche la non menzione riveste una indubbia efficacia deterrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Anzitutto il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato; al riguardo basti rilevare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte felsinea risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la gravità della condotta) che soggettiva (la ammissione delle responsabilità soltanto in sede di riesame, le modalità della condotta ed il solo parziale risarcimento del danno in favore della persona offesa), non illogicamente valutati. Pertanto il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una lettura alternativa degli elementi processuali che non è consentita in questa sede. 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Come è noto il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici (come avvenuto nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena), individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno npri siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza impugnata, che si limita ad un inconferente richiamo alla tipologia del reato ed alla pretesa inidoneità della non menzione a sortire un effettivo ravvedimento, senza tenere conto che l'art.175 cod. pen. richiama espressamente -- ai fini della non menzione - le circostanze indicate nell'art.133 cod. pen. e senza nemmeno spiegare perché le ragioni poste a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non potevano esplicare efficacia anche nell'ottica della non menzione. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione ex art.175 cod. pen. con rinvio per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara il
Sentenza Cassazione n. 45346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris