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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 17519/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.5'imone [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal giudice di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989, per aver, essendo già sottoposti a daspo, violato i divieti assistendo all'incontro calcistico disputatosi a Francoforte in data 04/10/2018.

2. I ricorrenti affidano il ricorso ad un unico motivo con il quale lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Evidenziano, in particolare, che la responsabilità è fondata sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste Moriconi all'udienza istruttoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale ha n riferito che i nominati degli imputati risultavano inseriti in una lista compilata dalla polizia tedesca e consegnata ai poliziotti italiani presenti a Francoforte, ove erano indicate le generalità di tutti i tifosi laziali che si trovavano presso un centro commerciale non lontano da 'Francoforte poche ore prima dell'incontro calcistico e che erano stati sottoposti a controllo.

Tuttavia, evidenziano i ricorrenti, la suddetta lista di nominativi non è stata mai acquisita al fascicolo delle indagini preliminari né al fascicolo del dibattimento, ed è pertanto inutilizzabile, non essendo sufficiente la dichiarazione del teste.

Inoltre, evidenziano che lo stadio di Francoforte si trova ben 10 km dal centro commerciale ove i tifosi laziali si sarebbero trovati prima dell'inizio dell'incontro calcistico e che la mera presenza nella città di Francoforte non fornisce alcun elemento indiziario di conferma dell'ipotesi accusatoria, soprattutto in assenza di ulteriori elementi, risultando dunque del tutto indimostrato l'accesso presso l'impianto sportivo e la conseguente violazione del divieto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso è chiarire se sussiste la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale dello Stato italiano, a norma dell'art. 9, comma 2, cod. pen., posto che - come parrebbe leggendo il capo di imputazione - i ricorrenti, già sottoposti a DASPO con separati provvedimenti anche per le competizioni sportive che si disputano all'estero, avrebbero violato i relativi divieti assistendo all'incontro calcistico [OSCURATO:PERSONA], disputato a Francoforte in data 04/10/2018; fatto accertato sia in Francoforte che in Roma in pari data.

Parrebbe quindi che il reato sia stato commesso anche all'estero.

2. Si impone dunque un pronunciamento rescindente con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma al fine di verificare la giurisdizione dello Stato italiano e la sussistenza della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.5'imone [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal giudice di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989, per aver, essendo già sottoposti a daspo, violato i divieti assistendo all'incontro calcistico disputatosi a Francoforte in data 04/10/2018. 2. I ricorrenti affidano il ricorso ad un unico motivo con il quale lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Evidenziano, in particolare, che la responsabilità è fondata sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste Moriconi all'udienza istruttoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale ha n riferito che i nominati degli imputati risultavano inseriti in una lista compilata dalla polizia tedesca e consegnata ai poliziotti italiani presenti a Francoforte, ove erano indicate le generalità di tutti i tifosi laziali che si trovavano presso un centro commerciale non lontano da 'Francoforte poche ore prima dell'incontro calcistico e che erano stati sottoposti a controllo. Tuttavia, evidenziano i ricorrenti, la suddetta lista di nominativi non è stata mai acquisita al fascicolo delle indagini preliminari né al fascicolo del dibattimento, ed è pertanto inutilizzabile, non essendo sufficiente la dichiarazione del teste. Inoltre, evidenziano che lo stadio di Francoforte si trova ben 10 km dal centro commerciale ove i tifosi laziali si sarebbero trovati prima dell'inizio dell'incontro calcistico e che la mera presenza nella città di Francoforte non fornisce alcun elemento indiziario di conferma dell'ipotesi accusatoria, soprattutto in assenza di ulteriori elementi, risultando dunque del tutto indimostrato l'accesso presso l'impianto sportivo e la conseguente violazione del divieto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso è chiarire se sussiste la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale dello Stato italiano, a norma dell'art. 9, comma 2, cod. pen., posto che - come parrebbe leggendo il capo di imputazione - i ricorrenti, già sottoposti a DASPO con separati provvedimenti anche per le competizioni sportive che si disputano all'estero, avrebbero violato i relativi divieti assistendo all'incontro calcistico [OSCURATO:PERSONA], disputato a Francoforte in data 04/10/2018; fatto accertato sia in Francoforte che in Roma in pari data. Parrebbe quindi che il reato sia stato commesso anche all'estero. 2. Si impone dunque un pronunciamento rescindente con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma al fine di verificare la giurisdizione dello Stato italiano e la sussistenza della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 17519/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris