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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32887/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 14 gennaio2026, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativad e l l ’ a f f i d a m e n t o i n p r o v a a l s e r v i z i o s o c i a l e p r o p o s t a d aX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di annidieci di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 609-octies, 609-bis e 609-ter,comma primo n. 2, cod. pen., ha richiesto l’applicazione della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale.La condannata ha rappresentato che il fine pena, al lordo degli ulterioriperiodi di liberazione anticipata a maturare, è fissata al 19 settembre 2028 percui la pena allo stato espiata è pari a quasi i tre quarti di quella inflitta.La stessa ha anche rappresentato di avere integralmente risarcito il dannoalla persona offesa per il tramite del Comune di Marsala e di avere iniziato unserio percorso di ravvedimento e, infine, ha dato conto della propria disponibilitàa svolgere attività di volontariato presso la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] diTrapani.3.

Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza ritenendo che, purprescindendosi dalla mancata produzione di una quietanza liberatoria da partedella persona offesa, la richiesta doveva essere respinta in quanto, in presenza diun reato ostativo ex art. 4-bis ord. pen. di c.d. prima fascia, difetterebbe ilrequisito dell’intervenuta revisione critica.

Ciò in quanto la detenutacontinuerebbe a negare la propria responsabilità nonostante il chiaro quadroprobatorio emerso sul punto e che tale elemento impedirebbe di ritenere che siaandato a buon fine il percorso di giustizia riparativa.4.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessata che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e47 ord. pen. con riferimento alla totale carenza di motivazione quanto alpercorso trattamentale intrapreso dalla ricorrente, che ha pure fruito di ben 10permessi premio, all’integrale risarcimento del danno e all’esistenza di unprogetto, concreto e strutturato, di reinserimento sociale basato sull’attività divolontariato presso una parrocchia.

Ciò soprattutto considerato che il diniego sifonda su di un unico parametro negativo, la mancanza di confessione, che non èprevisto dalla norma e che comunque risulta in palese contrasto con quanto pureemerso dagli atti, dai quali risulta che la condannata “ha preso consapevolezzadei fatti commessi e si scusa per l’enorme disagio arrecato”.4.2.

Erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione delprincipio di irretroattività di cui agli artt. 25 cost. e 2 cod. pen. con riferimentoall’applicazione al caso in esame dell’interpretazione rigorosa e “formalistica”adottata dal Tribunale di Sorveglianza facendo riferimento alla l. n. 3 del 2019,entrata in vigore successivamente alla commissione dei reati.5.

In data 24 aprile 206 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. con riferimento allaritenuta prevalenza della mancanza di confessione quale elemento ostativo, purein presenza degli elementi positivi emersi.La doglianza è infondata.2.1.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2.

L’art. 4-bis ord. pen. stabilisce un divieto generale di concessione deibenefici e delle misure alternative alla detenzione ai condannati per taluni delittie prevede le specifiche ipotesi in cui tale preclusione possa essere superata.Per quanto rileva nel caso di specie il comma 1-bis.1 prevede che «i beneficidi cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazionecon la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti dicui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrinol'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento ealleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, checonsentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto dellecircostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile.

Al fine della concessione deibenefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziativedell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelledella giustizia riparativa».In tale ipotesi, pertanto, al di là dell’adempimento delle obbligazioni civili edella mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, nonché dellasussistenza di iniziative in favore delle vittime, è necessario che il condannato,che pure non è tenuto a confessare, dimostri comunque di avere preso coscienzadel reato commesso e della sua gravità e abbia così compiuto una pienarevisione critica del proprio vissuto non essendo in questo caso sufficiente,considerato il tenore testuale della norma, la particolare gravità dei reati e ildivieto di concessione stabilito in via generale, che tale percorso sia soltantoiniziato.2.3.

Nel caso di specie il provvedimento è conforme ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, facendo riferimento alla relazione di sintesi ha dato attoche la revisione critica della condannata, pure in presenza di un buon percorsocarcerario e trattamentale, non risulta essere ancora intervenuta in quanto talerequisito non può ritenersi integrato dalla sola presa di consapevolezza dei fatticommessi e dalle generiche scuse offerte “per l’enorme disagio arrecato”.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce l’erronea applicazione della leggepenale in relazione alla violazione del principio di irretroattività di cui agli artt. 25cost. e 2 cod. pen. con riferimento all’applicazione al caso in esamedell’interpretazione rigorosa e “formalistica” adottata dal Tribunale diSorveglianza facendo riferimento alla l. n. 3 del 2019, entrata in vigoresuccessivamente alla commissione dei reati.La doglianza è manifestamente infondata.Il Tribunale, come peraltro pure indicato nell’atto di ricorso, non ha fattoalcun riferimento alla l. n. 3 del 2019 e non ha applicato i criteri interpretativi inquesta contenuti per cui la censura risulta inconferente.Sotto altro profilo, d’altro canto, non si ravvisa in ogni caso alcunaapplicazione retroattiva della disciplina restrittiva ex art. 4-bis ord. pen. inquanto il reato di violenza sessuale di gruppo figura nel relativo elenco sin dal2006, così come inserito con legge 6 febbraio 2006, n. 38, e che l'interessata hacommesso il fatto sino a tutto il 2018.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 14 gennaio2026, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativad e l l ’ a f f i d a m e n t o i n p r o v a a l s e r v i z i o s o c i a l e p r o p o s t a d aX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannata alla pena di annidieci di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 609-octies, 609-bis e 609-ter,comma primo n. 2, cod. pen., ha richiesto l’applicazione della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale.La condannata ha rappresentato che il fine pena, al lordo degli ulterioriperiodi di liberazione anticipata a maturare, è fissata al 19 settembre 2028 percui la pena allo stato espiata è pari a quasi i tre quarti di quella inflitta.La stessa ha anche rappresentato di avere integralmente risarcito il dannoalla persona offesa per il tramite del Comune di Marsala e di avere iniziato unserio percorso di ravvedimento e, infine, ha dato conto della propria disponibilitàa svolgere attività di volontariato presso la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] diTrapani.3. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l’istanza ritenendo che, purprescindendosi dalla mancata produzione di una quietanza liberatoria da partedella persona offesa, la richiesta doveva essere respinta in quanto, in presenza diun reato ostativo ex art. 4-bis ord. pen. di c.d. prima fascia, difetterebbe ilrequisito dell’intervenuta revisione critica. Ciò in quanto la detenutacontinuerebbe a negare la propria responsabilità nonostante il chiaro quadroprobatorio emerso sul punto e che tale elemento impedirebbe di ritenere che siaandato a buon fine il percorso di giustizia riparativa.4. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessata che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e47 ord. pen. con riferimento alla totale carenza di motivazione quanto alpercorso trattamentale intrapreso dalla ricorrente, che ha pure fruito di ben 10permessi premio, all’integrale risarcimento del danno e all’esistenza di unprogetto, concreto e strutturato, di reinserimento sociale basato sull’attività divolontariato presso una parrocchia. Ciò soprattutto considerato che il diniego sifonda su di un unico parametro negativo, la mancanza di confessione, che non èprevisto dalla norma e che comunque risulta in palese contrasto con quanto pureemerso dagli atti, dai quali risulta che la condannata “ha preso consapevolezzadei fatti commessi e si scusa per l’enorme disagio arrecato”.4.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione delprincipio di irretroattività di cui agli artt. 25 cost. e 2 cod. pen. con riferimentoall’applicazione al caso in esame dell’interpretazione rigorosa e “formalistica”adottata dal Tribunale di Sorveglianza facendo riferimento alla l. n. 3 del 2019,entrata in vigore successivamente alla commissione dei reati.5. In data 24 aprile 206 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen. con riferimento allaritenuta prevalenza della mancanza di confessione quale elemento ostativo, purein presenza degli elementi positivi emersi.La doglianza è infondata.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. L’art. 4-bis ord. pen. stabilisce un divieto generale di concessione deibenefici e delle misure alternative alla detenzione ai condannati per taluni delittie prevede le specifiche ipotesi in cui tale preclusione possa essere superata.Per quanto rileva nel caso di specie il comma 1-bis.1 prevede che «i beneficidi cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazionecon la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti dicui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrinol'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento ealleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, checonsentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto dellecircostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione deibenefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziativedell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelledella giustizia riparativa».In tale ipotesi, pertanto, al di là dell’adempimento delle obbligazioni civili edella mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, nonché dellasussistenza di iniziative in favore delle vittime, è necessario che il condannato,che pure non è tenuto a confessare, dimostri comunque di avere preso coscienzadel reato commesso e della sua gravità e abbia così compiuto una pienarevisione critica del proprio vissuto non essendo in questo caso sufficiente,considerato il tenore testuale della norma, la particolare gravità dei reati e ildivieto di concessione stabilito in via generale, che tale percorso sia soltantoiniziato.2.3. Nel caso di specie il provvedimento è conforme ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, facendo riferimento alla relazione di sintesi ha dato attoche la revisione critica della condannata, pure in presenza di un buon percorsocarcerario e trattamentale, non risulta essere ancora intervenuta in quanto talerequisito non può ritenersi integrato dalla sola presa di consapevolezza dei fatticommessi e dalle generiche scuse offerte “per l’enorme disagio arrecato”.3. Nel secondo motivo la difesa deduce l’erronea applicazione della leggepenale in relazione alla violazione del principio di irretroattività di cui agli artt. 25cost. e 2 cod. pen. con riferimento all’applicazione al caso in esamedell’interpretazione rigorosa e “formalistica” adottata dal Tribunale diSorveglianza facendo riferimento alla l. n. 3 del 2019, entrata in vigoresuccessivamente alla commissione dei reati.La doglianza è manifestamente infondata.Il Tribunale, come peraltro pure indicato nell’atto di ricorso, non ha fattoalcun riferimento alla l. n. 3 del 2019 e non ha applicato i criteri interpretativi inquesta contenuti per cui la censura risulta inconferente.Sotto altro profilo, d’altro canto, non si ravvisa in ogni caso alcunaapplicazione retroattiva della disciplina restrittiva ex art. 4-bis ord. pen. inquanto il reato di violenza sessuale di gruppo figura nel relativo elenco sin dal2006, così come inserito con legge 6 febbraio 2006, n. 38, e che l'interessata hacommesso il fatto sino a tutto il 2018.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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