CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38529/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Omary ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha (VV3- confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo itriNs riconosciuto colpevole della detenzione di circa 127 grammi di stupefacente occultata nel retto e lo aveva condannato, ritenuta la recidiva, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione di legge per la mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90. Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e con una terza difetto motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto in fatto, generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de- cisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta Oessere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisita- zione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o con- traddittorietà. Manifestamente infondata è in particolare la censura concer- nente il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente nonché le modalità della condotta monitorata (corriere ovulatore) e il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante spe- ciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa intro- dotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposi- zione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale propo- sito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è pos- sibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntualmente as- solto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantita- tivo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente,rténto alle modalità della condotta,che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole ca- pacità diffusiva. 3. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso laddove la corte di- strettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazionale, che l'episodio in oggetto rappresentava l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto delle modalità dell'azione e del precedente specifico dkcui risultava gravato. Si presenta manifestamente infondata la pretesa del ricorrente di essere am- messo al beneficio delle circostanze attenuanti generiche dal momento che il giudice distrettuale ha escluso il beneficio valorizzando la perseveranza nel de- linquere e l'assenza di profili di meritevolezza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giug