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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20952/2026

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nza del 04/04/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, ValentinaManuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, rinnovata l’istruttoria dibattimentale per averdisposto una nuova perizia, ha confermato la sentenza resa il 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art.589 cod. pen., perché, procedendo alla guida di un'autovettura Mercedes C220 lungo laS.S. 624, con direzione di marcia da Palermo verso Sciacca, nell’affrontare una curva adestra, per colpa consistita nel non adeguare la velocità del veicolo alle condizioni deiluoghi e del manto stradale, perdeva il controllo dell’autovettura, invadeva la corsia dimarcia opposta e andava a collidere con la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], cuicagionava lesioni gravissime in esito alle quali questi decedeva.

Cagionava altresì lesionipersonali a [OSCURATO:PERSONA] per le quali non veniva presentata querela, con conseguenteesclusione del concorso di reati ai sensi dell’art. 589, comma 4, cod. pen.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato mediante l’articolazione di sette motivi, con cui rispettivamente deduce:2.1.

Violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e contraddittorietà dellamotivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fondato la conferma della condanna supochi millimetri di debole pioggia che avrebbe creato una patina di smog e di fango,elementi non coincidenti con il contestato mancato adeguamento ai limiti di velocità ealla pioggia “battente”;2.2.

Omessa valutazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello, della consulenza tecnicamedico legale del prof. [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa.

Nel proprio atto diappello, la difesa aveva lamentato che il primo [OSCURATO:PERSONA] non avesse risolto la questionedelle cause della morte del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la questione del nesso causale.

La difesariporta stralci dell’anzidetta consulenza, la quale era pervenuta alla conclusione che nonvi fosse dimostrazione che le lesioni riportate dalla vittima ne avessero determinato lamorte;2.3.

Mancanza di motivazione in relazione ai criteri di cui all’art. 533 cod. proc.pen., non avendo la Corte territoriale preso in considerazione il quarto motivo di appellocon cui si denunciava la violazione, da parte del primo [OSCURATO:PERSONA], del principio dell’”oltreogni ragionevole dubbio”;2.4.

Violazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen., nonché illogicità dellamotivazione, perché, in relazione al nesso causale, la sentenza impugnata si porrebbein netto contrasto con la motivazione della pronuncia di primo grado.

La difesa si duoledel fatto che la sentenza di appello non abbia colmato le asserite lacune della sentenzadi primo grado con riguardo ai dati relativi alla ricostruzione dell’incidente riportati dallaconsulenza tecnica difensiva dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] di primogrado avrebbe operato un travisamento con riguardo al rallentamento dell’auto condottadall’imputato in prossimità della curva.

La difesa si sofferma sui dati forniti dal perito,richiamando gli elementi che fonderebbero una ricostruzione alternativa.

Lamenta cheil perito, ing.

Barcellona, non abbia tenuto in considerazione la consulenza medico legaledel consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale abbia confermato ladinamica dello sbandamento dell'autovettura senza motivare rispetto alle censure postecon i motivi di appello, altresì ponendo nuove acquisizioni probatorie senza alcunaordinanza ex art. 603 cod. proc. pen., di talché esse sarebbero inutilizzabili;2.5.

Violazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. per contraddittorietà dellamotivazione.

Si lamenta la genericità del capo di imputazione – che prevedeva anchel’inefficienza degli pneumatici - così comportando una maggiore discrezionalità delGiudice di appello nel mutare i dati di fatto rispetto a quelli del primo grado. [OSCURATO:PERSONA] identificato la causalità della colpa con la causalità della condotta.

Le sentenzedi merito non avrebbero riportato alcuna indagine né sulla regola cautelare violata nésulla prevedibilità dell’evento;2.6.

Violazione degli artt. 45 e 54 cod. pen. per mancanza di motivazione, nullaavendo detto la sentenza impugnata in relazione alla prospettata [dalla difesa]esclusione della colpevolezza dell’imputato per caso fortuito o per stato di necessità,determinato dall’improvvida manovra della persona offesa che avrebbe costrettol’imputato a cercare di evitare l’impatto attraverso un cambio di direzione a sinistra;2.7.

Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per mancanza di motivazione.La Corte di appello non avrebbe valutato l’evidente concorso di colpa della personaoffesa (perché non indossava la cintura di sicurezza e aveva superato il limite di velocitàstabilito in quel tratto stradale).3.

Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorsosia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto nonchémanifestamente infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è aspecifico.

Occorre premettere che la Corte diappello, nell’affrontare i motivi di gravame relativi alla supposta mancanza del nessocausale tra la condotta del ricorrente e il sinistro e tra questo e la morte della vittima,ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire una nuova periziatecnica sulla dinamica dell’incidente, sulla cui base ha ritenuto provata la riconducibilitàal ricorrente del fatto lesivo e la sua colpevolezza, confermando di conseguenza ilgiudizio di condanna della pronuncia di primo grado.

Avendo il perito acquisito i datipluviometrici non presenti prima nel fascicolo e richiesto informazioni all’ANAS, la periziaha fatto emergere, per la prima volta, i dati precisi sulle condizioni metereologiche almomento del fatto e sullo stato della strada, in particolare, la presenza di precipitazioniintermittenti idonee a determinare accumuli scivolosi di acqua e fango sull’asfalto.La motivazione della sentenza, sul punto, appare completa e conforme all’imputazionee alla decisione di primo grado.

Il giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda,invero, in entrambe le sentenze di merito, sulla violazione delle regole cautelari che, inragione delle condizioni stradali avverse per via della pioggia, impongono una particolarelimitazione della velocità della vettura, proprio al fine di evitare fenomeni come quellodell’acquaplaning che, in concreto, è stato accertato in entrambi i gradi di giudizio.

Ilfatto oggetto della sentenza non appare sostanzialmente diverso da quanto riportatonell’imputazione, ove si fa riferimento al mancato adeguamento della velocità allecondizioni dei luoghi e del manto stradale; né da quanto affermato nella pronuncia delTribunale, che, pur muovendo dall’indicazione di condizioni metereologiche più intense,è comunque giunta alla conclusione che la vettura procedesse ad una velocità tale darendere possibile lo scivolamento e la fuoriuscita dalla corsia.

Giova peraltro ricordareche, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolareprofilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fattoai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai finidella ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, SpampinatoMarcello, Rv. 284101; Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273265).

Ladifesa poi – ed è questo un ulteriore profilo di aspecificità del motivo – non ha allegatoalcun pregiudizio concreto alle sue prerogative derivante dall’aver il [OSCURATO:PERSONA] di appelloescluso il profilo relativo al mancato mantenimento dell’efficienza degli pneumatici emaggiormente valorizzato la velocità inadeguata dell’imputato nell’intraprendere lacurva, in considerazione dello stato del manto stradale.Parimenti, con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso,la sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione di primo grado, cosìpresentandosi come “doppia conforme”, tale quindi da rendere necessario un particolareonere probatorio in capo al ricorrente che intenda dimostrare i vizi motivazionali delgiudizio di condanna.

In particolare, con riferimento al denunciato vizio di travisamentodella prova, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha stabilito che “il vizio ditravisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso dicosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per risponderealle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nelmedesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di talemacroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontrodella non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alcompendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti” (Sez. 4, n. 35963 del03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765del 22/10/2013, Rv. 256837) e che “in tema di motivi di ricorso per cassazione, il viziodi travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solose l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elementofrainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta"doppia conforme"” (Sez. 5, Sent. n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).Anche alla luce dei suddetti principi, la motivazione della sentenza impugnata risultaimmune dei vizi sollevati dal ricorso ed idonea a sostenere l’integrazione di tutti glielementi, oggettivi e soggettivi, del reato ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] di appello nonha mancato di motivare, conformemente alle norme in materia, il proprio convincimentosulla sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e il sinistro stradale, etra le lesioni da questo conseguite e il decesso della persona offesa.

Ha accertato:l’andatura del veicolo del ricorrente ad una velocità superiore al limite ordinario di 90km/h, e dunque a maggior ragione più elevata rispetto a quella che il soggetto avrebbedovuto tenere nelle condizioni metereologiche e del manto stradale in cui si trovava;l’invasione della corsia dedicata al senso di marcia opposto e la collisione con la vetturadella persona offesa; la rispondenza positiva del giudizio controfattuale, nella misura incui ha rilevato che, se il ricorrente avesse tenuto una condotta diversa alla guida, ilsinistro certamente non si sarebbe verificato.Con riguardo al rapporto di causalità tra l’incidente e il decesso della vittima, poi,la pronuncia impugnata afferma di condividere le conclusioni raggiunte dal [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado in merito all’impossibilità di ricondurre l’evento a cause diverse rispetto allaviolenta collisione tra le vetture, considerata anche l’immediatezza della morte.

Sulpunto, è manifestamente infondata l’ulteriore censura secondo la quale la sentenzaavrebbe omesso di valutare la testimonianza del consulente tecnico della difesa.Premesso che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di meritoche, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione dellascelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi, in specie quella sostenuta nellaconsulenza tecnica della difesa che ha disatteso, senza che costituisca vizio dimotivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva(Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866), la decisione deve essere lettacongiuntamente a quella di primo grado, che non ha mancato di affrontare nello specificotali dichiarazioni e le cui conclusioni sono fatte proprie anche dalla Corte territoriale.

Laconsulenza risulta così implicitamente valutata nella motivazione: questa, pur tenendoin considerazione quanto affermato dal consulente a proposito dell’impossibilità didimostrare le cause precise del decesso con certezza scientifica, ha valorizzato il criteriodi alta probabilità logica che consegue all’assenza in concreto di altre cause concorrentio indipendenti al di fuori dell’incidente per la morte imminente della vittima.Né può riscontrarsi l’assenza di motivazione anche con riferimento alla colpa.

Sul punto,la sentenza ha esposto le ragioni che consentono di ritenere che il ricorrente abbiaviolato delle regole cautelari specifiche, ex artt. 141 e 143 cod. strada, in condizioni diprevedibilità dell’evento lesivo.

L’imputato, infatti, pur in presenza delle precipitazioni edello stato particolarmente scivoloso del manto stradale, ha mantenuto una velocitàsuperiore a quella consentita, e l’evento che ne è conseguito costituisce l’esattaconcretizzazione del rischio che dette norme cautelari sono volte ad evitare.La sentenza impugnata si è poi soffermata sul profilo del potenziale concorso di colpadella vittima, esponendo adeguatamente le proprie argomentazioni contrarie, fondatesul verificarsi del sinistro nella corsia del ricorrente, sul mancato accertamento di unavariazione di moto del veicolo della persona offesa e sull’inevitabilità delle conseguenzelesive anche in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza.I motivi sesto e settimo sono generici e reiterativi di doglianze a cui la Corteterritoriale, con valutazione in punto di fatto, ha offerto risposta congrua: essa inveroha escluso l'ipotesi del concorso colposo della vittima, osservando che l'adozione dellecinture di sicurezza non avrebbe avuto alcuna valenza salvifica in ragione della violenzadell'impatto e che la velocità di marcia della persona offesa era stata pacificamenteindividuata come pari al limite consentito.Quanto alle invocate circostanze generiche, va ricordato che esse, implicandouna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato dilegittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte diappello le ha escluse in ragione «della gravità del fatto e del non esiguo grado dellacolpa».3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 04/04/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, ValentinaManuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, rinnovata l’istruttoria dibattimentale per averdisposto una nuova perizia, ha confermato la sentenza resa il 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art.589 cod. pen., perché, procedendo alla guida di un'autovettura Mercedes C220 lungo laS.S. 624, con direzione di marcia da Palermo verso Sciacca, nell’affrontare una curva adestra, per colpa consistita nel non adeguare la velocità del veicolo alle condizioni deiluoghi e del manto stradale, perdeva il controllo dell’autovettura, invadeva la corsia dimarcia opposta e andava a collidere con la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], cuicagionava lesioni gravissime in esito alle quali questi decedeva. Cagionava altresì lesionipersonali a [OSCURATO:PERSONA] per le quali non veniva presentata querela, con conseguenteesclusione del concorso di reati ai sensi dell’art. 589, comma 4, cod. pen.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato mediante l’articolazione di sette motivi, con cui rispettivamente deduce:2.1. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e contraddittorietà dellamotivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fondato la conferma della condanna supochi millimetri di debole pioggia che avrebbe creato una patina di smog e di fango,elementi non coincidenti con il contestato mancato adeguamento ai limiti di velocità ealla pioggia “battente”;2.2. Omessa valutazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello, della consulenza tecnicamedico legale del prof. [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa. Nel proprio atto diappello, la difesa aveva lamentato che il primo [OSCURATO:PERSONA] non avesse risolto la questionedelle cause della morte del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la questione del nesso causale. La difesariporta stralci dell’anzidetta consulenza, la quale era pervenuta alla conclusione che nonvi fosse dimostrazione che le lesioni riportate dalla vittima ne avessero determinato lamorte;2.3. Mancanza di motivazione in relazione ai criteri di cui all’art. 533 cod. proc.pen., non avendo la Corte territoriale preso in considerazione il quarto motivo di appellocon cui si denunciava la violazione, da parte del primo [OSCURATO:PERSONA], del principio dell’”oltreogni ragionevole dubbio”;2.4. Violazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen., nonché illogicità dellamotivazione, perché, in relazione al nesso causale, la sentenza impugnata si porrebbein netto contrasto con la motivazione della pronuncia di primo grado. La difesa si duoledel fatto che la sentenza di appello non abbia colmato le asserite lacune della sentenzadi primo grado con riguardo ai dati relativi alla ricostruzione dell’incidente riportati dallaconsulenza tecnica difensiva dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] di primogrado avrebbe operato un travisamento con riguardo al rallentamento dell’auto condottadall’imputato in prossimità della curva. La difesa si sofferma sui dati forniti dal perito,richiamando gli elementi che fonderebbero una ricostruzione alternativa. Lamenta cheil perito, ing. Barcellona, non abbia tenuto in considerazione la consulenza medico legaledel consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale abbia confermato ladinamica dello sbandamento dell'autovettura senza motivare rispetto alle censure postecon i motivi di appello, altresì ponendo nuove acquisizioni probatorie senza alcunaordinanza ex art. 603 cod. proc. pen., di talché esse sarebbero inutilizzabili;2.5. Violazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. per contraddittorietà dellamotivazione. Si lamenta la genericità del capo di imputazione – che prevedeva anchel’inefficienza degli pneumatici - così comportando una maggiore discrezionalità delGiudice di appello nel mutare i dati di fatto rispetto a quelli del primo grado. [OSCURATO:PERSONA] identificato la causalità della colpa con la causalità della condotta. Le sentenzedi merito non avrebbero riportato alcuna indagine né sulla regola cautelare violata nésulla prevedibilità dell’evento;2.6. Violazione degli artt. 45 e 54 cod. pen. per mancanza di motivazione, nullaavendo detto la sentenza impugnata in relazione alla prospettata [dalla difesa]esclusione della colpevolezza dell’imputato per caso fortuito o per stato di necessità,determinato dall’improvvida manovra della persona offesa che avrebbe costrettol’imputato a cercare di evitare l’impatto attraverso un cambio di direzione a sinistra;2.7. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per mancanza di motivazione.La Corte di appello non avrebbe valutato l’evidente concorso di colpa della personaoffesa (perché non indossava la cintura di sicurezza e aveva superato il limite di velocitàstabilito in quel tratto stradale).3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorsosia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto nonchémanifestamente infondato.2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. Occorre premettere che la Corte diappello, nell’affrontare i motivi di gravame relativi alla supposta mancanza del nessocausale tra la condotta del ricorrente e il sinistro e tra questo e la morte della vittima,ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire una nuova periziatecnica sulla dinamica dell’incidente, sulla cui base ha ritenuto provata la riconducibilitàal ricorrente del fatto lesivo e la sua colpevolezza, confermando di conseguenza ilgiudizio di condanna della pronuncia di primo grado. Avendo il perito acquisito i datipluviometrici non presenti prima nel fascicolo e richiesto informazioni all’ANAS, la periziaha fatto emergere, per la prima volta, i dati precisi sulle condizioni metereologiche almomento del fatto e sullo stato della strada, in particolare, la presenza di precipitazioniintermittenti idonee a determinare accumuli scivolosi di acqua e fango sull’asfalto.La motivazione della sentenza, sul punto, appare completa e conforme all’imputazionee alla decisione di primo grado. Il giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda,invero, in entrambe le sentenze di merito, sulla violazione delle regole cautelari che, inragione delle condizioni stradali avverse per via della pioggia, impongono una particolarelimitazione della velocità della vettura, proprio al fine di evitare fenomeni come quellodell’acquaplaning che, in concreto, è stato accertato in entrambi i gradi di giudizio. Ilfatto oggetto della sentenza non appare sostanzialmente diverso da quanto riportatonell’imputazione, ove si fa riferimento al mancato adeguamento della velocità allecondizioni dei luoghi e del manto stradale; né da quanto affermato nella pronuncia delTribunale, che, pur muovendo dall’indicazione di condizioni metereologiche più intense,è comunque giunta alla conclusione che la vettura procedesse ad una velocità tale darendere possibile lo scivolamento e la fuoriuscita dalla corsia. Giova peraltro ricordareche, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolareprofilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fattoai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai finidella ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, SpampinatoMarcello, Rv. 284101; Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273265). Ladifesa poi – ed è questo un ulteriore profilo di aspecificità del motivo – non ha allegatoalcun pregiudizio concreto alle sue prerogative derivante dall’aver il [OSCURATO:PERSONA] di appelloescluso il profilo relativo al mancato mantenimento dell’efficienza degli pneumatici emaggiormente valorizzato la velocità inadeguata dell’imputato nell’intraprendere lacurva, in considerazione dello stato del manto stradale.Parimenti, con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso,la sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione di primo grado, cosìpresentandosi come “doppia conforme”, tale quindi da rendere necessario un particolareonere probatorio in capo al ricorrente che intenda dimostrare i vizi motivazionali delgiudizio di condanna. In particolare, con riferimento al denunciato vizio di travisamentodella prova, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha stabilito che “il vizio ditravisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso dicosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per risponderealle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nelmedesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di talemacroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontrodella non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alcompendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti” (Sez. 4, n. 35963 del03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765del 22/10/2013, Rv. 256837) e che “in tema di motivi di ricorso per cassazione, il viziodi travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o daaltri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solose l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elementofrainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta"doppia conforme"” (Sez. 5, Sent. n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).Anche alla luce dei suddetti principi, la motivazione della sentenza impugnata risultaimmune dei vizi sollevati dal ricorso ed idonea a sostenere l’integrazione di tutti glielementi, oggettivi e soggettivi, del reato ascritto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] di appello nonha mancato di motivare, conformemente alle norme in materia, il proprio convincimentosulla sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e il sinistro stradale, etra le lesioni da questo conseguite e il decesso della persona offesa. Ha accertato:l’andatura del veicolo del ricorrente ad una velocità superiore al limite ordinario di 90km/h, e dunque a maggior ragione più elevata rispetto a quella che il soggetto avrebbedovuto tenere nelle condizioni metereologiche e del manto stradale in cui si trovava;l’invasione della corsia dedicata al senso di marcia opposto e la collisione con la vetturadella persona offesa; la rispondenza positiva del giudizio controfattuale, nella misura incui ha rilevato che, se il ricorrente avesse tenuto una condotta diversa alla guida, ilsinistro certamente non si sarebbe verificato.Con riguardo al rapporto di causalità tra l’incidente e il decesso della vittima, poi,la pronuncia impugnata afferma di condividere le conclusioni raggiunte dal [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado in merito all’impossibilità di ricondurre l’evento a cause diverse rispetto allaviolenta collisione tra le vetture, considerata anche l’immediatezza della morte. Sulpunto, è manifestamente infondata l’ulteriore censura secondo la quale la sentenzaavrebbe omesso di valutare la testimonianza del consulente tecnico della difesa.Premesso che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di meritoche, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione dellascelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi, in specie quella sostenuta nellaconsulenza tecnica della difesa che ha disatteso, senza che costituisca vizio dimotivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva(Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866), la decisione deve essere lettacongiuntamente a quella di primo grado, che non ha mancato di affrontare nello specificotali dichiarazioni e le cui conclusioni sono fatte proprie anche dalla Corte territoriale. Laconsulenza risulta così implicitamente valutata nella motivazione: questa, pur tenendoin considerazione quanto affermato dal consulente a proposito dell’impossibilità didimostrare le cause precise del decesso con certezza scientifica, ha valorizzato il criteriodi alta probabilità logica che consegue all’assenza in concreto di altre cause concorrentio indipendenti al di fuori dell’incidente per la morte imminente della vittima.Né può riscontrarsi l’assenza di motivazione anche con riferimento alla colpa. Sul punto,la sentenza ha esposto le ragioni che consentono di ritenere che il ricorrente abbiaviolato delle regole cautelari specifiche, ex artt. 141 e 143 cod. strada, in condizioni diprevedibilità dell’evento lesivo. L’imputato, infatti, pur in presenza delle precipitazioni edello stato particolarmente scivoloso del manto stradale, ha mantenuto una velocitàsuperiore a quella consentita, e l’evento che ne è conseguito costituisce l’esattaconcretizzazione del rischio che dette norme cautelari sono volte ad evitare.La sentenza impugnata si è poi soffermata sul profilo del potenziale concorso di colpadella vittima, esponendo adeguatamente le proprie argomentazioni contrarie, fondatesul verificarsi del sinistro nella corsia del ricorrente, sul mancato accertamento di unavariazione di moto del veicolo della persona offesa e sull’inevitabilità delle conseguenzelesive anche in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza.I motivi sesto e settimo sono generici e reiterativi di doglianze a cui la Corteterritoriale, con valutazione in punto di fatto, ha offerto risposta congrua: essa inveroha escluso l'ipotesi del concorso colposo della vittima, osservando che l'adozione dellecinture di sicurezza non avrebbe avuto alcuna valenza salvifica in ragione della violenzadell'impatto e che la velocità di marcia della persona offesa era stata pacificamenteindividuata come pari al limite consentito.Quanto alle invocate circostanze generiche, va ricordato che esse, implicandouna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato dilegittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte diappello le ha escluse in ragione «della gravità del fatto e del non esiguo grado dellacolpa».3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris