Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:459
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 11 settembre 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]112/02
Kohlpharma GmbH
contro
Repubblica federale di Germania
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen [Germania] )
«Artt. 28 CE e 30 CE – Medicinali – Autorizzazione di immissione in commercio – Importazione parallela»
1. Con ordinanza del 14 marzo 2002 l’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen [[OSCURATO:PERSONA] della Renania settentrionale
Westfalia (Germania)] (in prosieguo: l’«Oberverwaltungsgericht»), ha sottoposto alla Corte, in forza dell’art. 234 CE, un
quesito pregiudiziale per l’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE. In particolare, il giudice del rinvio si riferisce
al caso in cui una specialità medicinale importata da uno Stato membro nel quale essa beneficia di un’autorizzazione all’immissione
in commercio (in prosieguo: l’«AIC») sia fabbricata in base al medesimo principio attivo con cui è fabbricata una specialità
medicinale che beneficia di un’AIC nello Stato membro di importazione. In relazione a tale ipotesi, l’Oberverwaltungsgericht
chiede se l’autorità competente di quest’ultimo Stato possa rifiutarsi di estendere alla specialità medicinale importata l’AIC
concessa all’altra per la sola ragione che le due specialità medicinali non hanno un’origine comune, oppure se, ai sensi degli
artt. 28 CE e 30 CE, tale autorità possa negare siffatta AIC solo qualora, dopo opportuni accertamenti, sussistano fondati
dubbi che dette specialità medicinali abbiano effetti terapeutici diversi o non presentino le medesime garanzie d’innocuità
per la salute.
I –
Quadro giuridico
2. L’art. 28 CE vieta, com’è noto, le restrizioni quantitative all’importazione tra Stati membri e qualsiasi misura di effetto
equivalente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 CE, tali restrizioni sono consentite qualora siano giustificate da motivi di
tutela della salute e della vita delle persone e non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione
dissimulata al commercio tra Stati membri.
3. L’art. 3 della direttiva 65/65/CEE (
2
) (in prosieguo: la «direttiva 65/65») stabilisce che nessuna specialità medicinale può essere immessa in commercio in uno
Stato membro senza un’AIC rilasciata dalle autorità competenti di detto Stato.
4. L’art. 4 della medesima direttiva definisce nei particolari la procedura, i documenti e le informazioni necessari ai fini
della concessione di un’AIC.
5. La direttiva 65/65 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/83 (
3
) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).
6. L’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83 stabilisce, analogamente all’art. 3, della direttiva 65/65, che nessun medicinale
può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’AIC rilasciata dalle autorità competenti di detto Stato oppure
senza un’AIC centralizzata, rilasciata conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2309/93 (
4
).
7. Gli artt. 8-11 della direttiva 2001/83 definiscono, analogamente all’art. 4 della direttiva 65/65, la procedura, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della concessione di un’AIC.
8. L’art. 10, n. 1, della direttiva 2001/83 prevede, in particolare, che, in deroga all’art. 8, n. 3, lett. i), della medesima
direttiva, il richiedente di un’AIC «non è tenuto a fornire i risultati delle prove tossicologiche e farmacologiche, o i risultati
delle prove cliniche, se può dimostrare (…) che il medicinale è essenzialmente analogo ad un medicinale autorizzato secondo
le disposizioni comunitarie in vigore da almeno sei anni nella Comunità e in commercio nello Stato membro cui si riferisce
la domanda (…)».
II –
Fatti e quesito pregiudiziale
9. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») commercia in Italia il farmaco «Jumex», fabbricato con il
medesimo principio attivo, il «cloridrato di selegilina», con cui è fabbricato il «Movergan», un farmaco commercializzato
in Germania dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). In entrambi i casi il principio attivo proviene
dalla medesima impresa: la società ungherese Chinoin. Tuttavia, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si rifornisce di tale principio attivo (direttamente
o attraverso la società finlandese [OSCURATO:PERSONA].) in forza di un semplice accordo di fornitura con la Chinoin, la [OSCURATO:PERSONA] si
rifornisce dello stesso in forza di un contratto di licenza con quest’ultima società.
10. Data l’identità del principio attivo contenuto nei suddetti medicinali, la società Kohlpharma GmbH (in prosieguo: la «Kohlpharma»),
che intende importare in Germania lo «Jumex», ha domandato al [OSCURATO:PERSONA] für Arzneimittel und Medizinprodukte (Istituto
federale per i farmaci e le specialità medicinali; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») di estendere a tale prodotto l’AIC da
esso già concessa al «Movergan» relativamente al territorio della Repubblica federale di Germania.
11. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rigettato tale domanda evocando la sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown (
5
) sulla quale tornerò più ampiamente in seguito. Da tale sentenza, a suo avviso, discenderebbe che condizione per l’estensione
ad una specialità medicinale importata di un’AIC già concessa ad un’altra specialità medicinale nello Stato di importazione
è che le due specialità medicinali abbiano un’origine comune, ossia che i produttori di tali specialità facciano parte dello
stesso gruppo di imprese o, quantomeno, fabbrichino le stesse in base ad accordi con un medesimo concedente di licenza. Ciò
non avverrebbe nel caso di specie, poiché le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non fanno parte del medesimo gruppo di imprese e poiché
solo la prima società è legata alla Chinoin da un contratto di licenza.
12. Avverso tale decisione Kohlpharma ha proposto ricorso dinanzi all’Oberverwaltungsgericht sostenendo che il requisito dell’origine
comune non sarebbe una condizione necessaria ai fini dell’estensione, a favore di una specialità medicinale importata da uno
Stato membro, di un’AIC già concessa nello Stato d’importazione ad una specialità medicinale sostanzialmente identica.
13. L’Oberverwaltungsgericht, ritenendo che non sia chiaro se, nelle circostanze del caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] possa negare
l’estensione allo Jumex dell’AIC di cui beneficia, nel territorio della Repubblica federale di Germania, il «Movergan», ha
sospeso il procedimento per chiedere alla Corte in via pregiudiziale:
14. «Se ai sensi dell’art. 30 CE o di altre norme di diritto comunitario sia giustificato che la competente autorità tedesca,
in violazione dell’art. 28 CE, ostacoli l’importazione parallela di un medicinale negandone l’autorizzazione d’immissione
in commercio secondo la procedura semplificata, anche se, da un lato, essa ammette che il medicinale «Jumex», autorizzato
in Italia per la ditta [OSCURATO:SOCIETA], è identico per quanto riguarda il principio attivo, «cloridrato di selegilina»,
al medicinale reperibile in commercio in Germania «Movergan», della ditta [OSCURATO:PERSONA] GmbH, titolare dell’autorizzazione
tedesca, in una situazione in cui il principio attivo viene fornito alla ditta italiana da una ditta produttrice avente sede
in Ungheria, sulla base di un contratto di licenza, mentre alla ditta tedesca esso viene fornito sulla base di un contratto
di fornitura (supply agreement) con la ditta [OSCURATO:PERSONA]. Finland – sia direttamente, sia tramite la Finlandia –, mentre, dall’altro
lato, detta autorità non fa valere in modo circostanziato, né relativamente al principio attivo, né relativamente agli additivi,
che secondo essa si differenziano nella fattispecie qualitativamente e quantitativamente, che i due medicinali non sono identici,
in particolare che non sono prodotti secondo la medesima formula e utilizzando il medesimo ingrediente attivo o che hanno
effetti terapeutici differenti».
III –
Procedimento dinanzi alla Corte
15. Hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte Kohlpharma e la [OSCURATO:PERSONA]. Tali parti ed il governo tedesco hanno
partecipato all’udienza tenutasi il 13 marzo 2003.
IV –
Analisi giuridica
16. Con il quesito pregiudiziale in esame il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, qualora una specialità medicinale
importata da uno Stato membro, ove beneficia di un’AIC, sia fabbricata in base allo stesso principio attivo con cui è fabbricata
una specialità medicinale che beneficia di un’AIC nello Stato membro di importazione, l’autorità competente di quest’ultimo
Stato possa rifiutarsi di estendere alla prima l’AIC di cui beneficia la seconda per la sola ragione che dette specialità
medicinali non hanno un’origine comune.
A –
La giurisprudenza pertinente della Corte
17. Sia il giudice del rinvio, nel motivare il quesito pregiudiziale, sia le parti interessate, nel giudizio principale e nelle
osservazioni presentate innanzi alla Corte, hanno ampiamente evocato la pertinente giurisprudenza della Corte. Ritengo quindi
opportuno, in via preliminare, riassumere tale giurisprudenza.
18. Giocano un ruolo centrale, in particolare, ai fini del presente giudizio, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown e la sentenza
Rhône-[OSCURATO:PERSONA] e May & Baker (
6
). In entrambe le sentenze la Corte era chiamata a pronunciarsi sulle condizioni richieste dal diritto comunitario per il rilascio
dell’AIC nel contesto delle importazioni parallele di medicinali.
19. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di chiarire in presenza di quali condizioni
una specialità medicinale che beneficia di un’AIC rilasciata ai sensi della direttiva 65/65 in uno Stato membro può beneficiare,
in un altro Stato membro, dell’AIC concessa, in quest’ultimo Stato, ad un’altra specialità medicinale.
20. La Corte ha in primo luogo affermato che, poiché obiettivo essenziale della direttiva 65/65 è «quello di garantire che, all’atto
dell’immissione in commercio di una specialità medicinale, la salute pubblica sia tutelata con l’ausilio di mezzi che non
ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi di prodotti farmaceutici in seno alla Comunità», la produzione
di tutti i documenti e di tutte le informazioni richieste da tale direttiva per il rilascio di un’AIC è giustificata, ai fini
della tutela della salute pubblica, «solo nei riguardi di specialità medicinali immesse in commercio per la prima volta» (punti
19 e 20 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown).
21. Non potrebbe considerarsi come immessa per la prima volta in commercio, secondo la Corte, «una specialità medicinale che beneficia
di un’AIC in uno Stato membro e la cui importazione in un altro Stato membro costituisce un’importazione parallela rispetto
ad una specialità medicinale che già fruisce di un’AIC in questo altro Stato membro» (punto 21 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew
e Primecrown).
22. La Corte ha poi ricordato di avere già affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
7
) che le autorità competenti di uno Stato membro non possono pretendere, da un importatore di un medicinale regolarmente messo
in commercio in un altro Stato membro, tutte le indicazioni necessarie per il controllo dell’efficacia e dell’innocuità di
tale medicinale, qualora esse dispongano di tali dati relativamente ad un medicinale «assolutamente identico» al medicinale
importato «o le cui differenze [rispetto a quest’ultimo] non hanno incidenza terapeutica» (punto 22 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] &
Nephew e Primecrown).
23. Essa ha quindi rilevato che sebbene «le specialità medicinali considerate [nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] fossero] state fabbricate
dallo stesso gruppo di società e [avessero], pertanto, una comune origine», i principi affermati in tale sentenza sono applicabili
anche in una situazione «dove società indipendenti producono specialità medicinali che hanno come origine comune il fatto
di essere fabbricate a seguito di accordi conclusi con uno stesso concedente di licenza» (punti 24 e 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]
& Nephew e Primecrown).
24. Ciò non toglie, ha aggiunto la Corte, «che l’ente competente dello Stato membro di importazione [debba] verificare che le
due specialità medicinali, pur non essendo identiche sotto tutti gli aspetti, siano quanto meno state fabbricate secondo la
medesima formula e utilizzando il medesimo ingrediente attivo e che inoltre abbiano i medesimi effetti terapeutici» (punto 26
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown).
25. Se – ha concluso la Corte – a seguito «dell’esame effettuato, l’ente competente dello Stato membro di importazione rileva
che sono presenti tutti i criteri in precedenza enunciati, la specialità medicinale da importare deve considerarsi come già
immessa in commercio nello Stato membro di importazione e poter, di conseguenza, beneficiare dell’AIC rilasciata per la specialità
medicinale già presente sul mercato, a meno che non vi ostino motivi attinenti alla tutela efficace della vita e della salute
umana» (punto 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown).
26. Al contrario, «[n]ell’ipotesi in cui l’ente competente dovesse concludere che la specialità medicinale da importare non soddisfa
tutti i menzionati criteri e non può, di conseguenza, essere considerata già immessa in commercio nello Stato membro di importazione,
esso potrebbe rilasciare la nuova AIC richiesta per la commercializzazione della specialità da importare solo nel rispetto
delle condizioni fissate nella direttiva 65/65, come modificata con direttiva 87/21» (punto 30 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew
e Primecrown).
27. Quanto infine alla sentenza Rhône-[OSCURATO:PERSONA] e May & Baker, ricordo, per quanto qui rileva, che, dopo aver affermato –
richiamandosi ai punti 25 e 26 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown – che, «per accertare se importazioni di un medicinale
costituiscano importazioni parallele, l’autorità competente dello Stato membro di importazione deve [fra l’altro] verificare
che le due specialità medicinali abbiano un’origine comune (…)» (punto 28), la Corte ha constatato che nel caso di specie
la sussistenza di tale circostanza non era controversa (punto 29).
28. E’ alla luce della giurisprudenza appena citata che vanno quindi valutate le considerazioni del giudice del rinvio e gli argomenti
delle parti che passo a esporre qui di seguito.
B –
Considerazioni del giudice del rinvio
29. L’Oberverwaltungsgericht dubita che, in circostanze come quelle di specie, l’autorità competente possa negare l’estensione,
a favore di un medicinale importato da uno Stato membro, dell’AIC concessa ad un altro medicinale nello Stato di importazione
per il solo fatto che non vi sia un contratto di licenza fra il fabbricante di quest’ultimo ed il fornitore del principio
attivo e che quindi non sia accertata l’«origine comune» di tali medicinali. Al giudice del rinvio, infatti, non risulta chiaro
perché detta estensione potrebbe essere decisa, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], solo nell’ipotesi in cui i due medicinali
siano prodotti da imprese indipendenti sulla base di contratti di licenza con il medesimo concedente di licenza e non invece
nell’ipotesi in cui dette imprese indipendenti producano i medicinali sulla base di un contratto di fornitura del principio
attivo con la medesima impresa.
30. In siffatte circostanze – sostiene l’Oberverwaltungsgericht, richiamandosi al punto 26 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
(v.
supra
, paragrafo 24) nonché alle conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa C‑172/00 (
8
) – l’autorità nazionale competente dovrebbe invece verificare, eventualmente consultandosi con le autorità competenti dello
Stato membro di esportazione, se il medicinale importato e quello già in commercio nello Stato di importazione, sebbene non
identici sotto tutti gli aspetti, siano però fabbricati sulla base della medesima formula e utilizzando i medesimi principi
attivi ed abbiano i medesimi effetti terapeutici. Qualora accerti la sussistenza di tali elementi, afferma il giudice del
rinvio, detta autorità dovrebbe autorizzare l’immissione in commercio del prodotto; in caso contrario, essa dovrebbe comunque
esporre i motivi per cui nega l’autorizzazione.
C –
Sintesi degli argomenti delle parti
31. Kohlpharma sostiene anzitutto che il criterio dell’origine comune, evocato nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown e Rhône-[OSCURATO:PERSONA] e May & Baker, non costituisce una condizione necessaria per estendere a un medicinale importato un’AIC già concessa
ad un altro medicinale nello Stato di importazione.
32. A parere di Kohlpharma, infatti, il riferimento che tali sentenze fanno all’origine comune del medicinale importato e di quello
già autorizzato nello Stato di importazione può spiegarsi in considerazione del fatto che in entrambe le fattispecie sussisteva
tale circostanza e che pertanto la Corte l’ha menzionata come mero argomento accessorio.
33. Tale interpretazione è, a giudizio di Kohlpharma, la sola sostenibile alla luce della giurisprudenza della Corte. Qualora,
infatti, si ritenesse che l’origine comune costituisce una condizione autonoma ed essenziale, un medicinale identico ma non
avente un’origine comune rispetto ad un medicinale che beneficia di un’AIC nello Stato di importazione potrebbe essere importato
solo dopo aver subito un nuovo esame completo da parte dell’autorità competente. Poiché, tuttavia, quest’ultima dispone già
di tutti i dati relativi a tale medicinale, detto esame non sarebbe giustificato, ai sensi dell’art. 30 CE, per tutelare la
salute e la vita delle persone (
9
).
34. In ogni caso, secondo Kohlpharma, la nozione di origine comune ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown dovrebbe
includere l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, due imprese tra esse indipendenti producono un medicinale sulla base
di un principio attivo proveniente dal medesimo fornitore.
35. Se si escludesse, continua Kohlpharma, che il «Movergan» e lo «Jumex» hanno origine comune per il solo fatto che tra la società
Chinoin ed il gruppo [OSCURATO:PERSONA] vi è un contratto di fornitura invece di un contratto di licenza, le imprese farmaceutiche disporrebbero
di un facile strumento di compartimentazione dei mercati nazionali. Esse potrebbero, infatti, limitarsi a sostituire i contratti
di licenza per la fabbricazione e commercializzazione dei propri farmaci con semplici contratti di fornitura.
36. Kohlpharma osserva poi che i fatti del caso di specie non differiscono sostanzialmente da quelli relativi alla causa [OSCURATO:PERSONA]
& Nephew e Primecrown. È vero, infatti, essa osserva, che nella presente causa è solo il principio attivo in base al quale
sono fabbricati il «Movergan» e lo «Jumex» ad avere un’origine comune. Tuttavia, anche nella causa [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
il concedente della licenza relativa ai due medicinali in questione aveva dichiarato che si limitava a fornire solo il principio
attivo al fabbricante di uno di essi e che pertanto non poteva garantire che i due medicinali fossero identici (
10
).
37. Per parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] concorda con Kohlpharma in merito all’esigenza di includere casi come quello di specie nella
nozione di origine comune. Ciò che veramente conta, infatti, a parere di tale istituzione, è che le due specialità medicinali
siano essenzialmente identiche e che le eventuali differenze non siano significative in termini di sicurezza ed efficacia
per la salute delle persone.
38. Quanto infine al governo tedesco, intervenuto solo in udienza, esso sostiene, richiamandosi alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown, segnatamente ai punti 24 e 25 di quest’ultima (v.
supra,
paragrafo 23), che l’origine comune del medicinale importato e di quello già autorizzato nello Stato d’importazione costituisce
un requisito essenziale per ammettere il primo a beneficiare dell’AIC rilasciata al secondo. Tale requisito va inteso nel
senso che detti medicinali devono essere fabbricati da imprese appartenenti allo stesso gruppo o da imprese legate da un contratto
di licenza con un medesimo concedente di licenza.
D –
Valutazione
1. Premessa
39. Prima di entrare nel merito del quesito in esame devo anzitutto ricordare che la direttiva 65/65 è stata abrogata, al pari
delle direttive che l’hanno modificata e di altre direttive in materia di medicinali per uso umano, dalla direttiva 2001/83.
40. Quest’ultima direttiva, lungi dal modificare nella sostanza le direttive abrogate, ha proceduto, a fini di razionalità e chiarezza,
alla codificazione delle stesse riunendole in un unico testo (
11
). A conferma di ciò, l’art. 128 di tale direttiva stabilisce che «[i] riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti
alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III».
41. Alla luce di quanto precede, pertanto, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente alla direttiva
65/65 devono intendersi come ormai facenti riferimento,
mutatis mutandis
, alla direttiva 2001/83. Per tali ragioni, nel prosieguo del testo mi riferirò esclusivamente a quest’ultima direttiva.
42. Ciò posto, osservo che dalle considerazioni dell’Oberverwaltungsgericht e dalle osservazioni delle parti emerge in buona sostanza
che il presente quesito pregiudiziale chiede alla Corte di chiarire due questioni in materia di importazione parallela di
medicinali.
43. La prima è se l’autorità competente di uno Stato membro possa rifiutarsi di estendere ad una specialità medicinale importata
da un altro Stato membro un’AIC già concessa nel primo Stato ad una specialità medicinale per la sola ragione che dette specialità
medicinali non hanno un’origine comune.
44. La seconda – discussa soprattutto ed ampiamente in udienza – è se l’importatore parallelo sia tenuto a fornire la prova della
sostanziale identità di dette specialità medicinali innanzi all’autorità competente dello Stato di importazione oppure se
esso possa limitarsi a fornire degli indizi a tale riguardo, indizi in presenza dei quali detta autorità, prima di poter adottare
una qualsiasi decisione, è tenuta a svolgere opportune indagini.
45. Sebbene dette questioni siano tra loro strettamente connesse, per chiarezza espositiva le tratterò nell’ordine separatamente.
2. Sull’origine comune
46. Riguardo a tale questione ricordo ancora una volta che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, qualsiasi specialità
medicinale per poter essere immessa in commercio in uno Stato membro deve beneficiare di un’AIC rilasciata dalla competente
autorità di tale Stato nel pieno rispetto delle condizioni fissate da detta direttiva.
47. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tuttavia, questa condizione non si impone necessariamente in caso di importazione
parallela di medicinali fra Stati membri (
12
). In tal caso, infatti, la specialità medicinale importata può – a determinate condizioni – essere ammessa a beneficiare nello
Stato membro di importazione dell’AIC già concessa in questo Stato ad un’altra specialità medicinale (v.
supra
paragrafo 25).
48. Ciò posto, resta però da chiarire – ed è questo il nocciolo della questione – quali siano dette condizioni e quale ne sia
la portata.
49. Rilevo subito che su due di tali condizioni le parti ed il giudice del rinvio non paiono avere dubbi.
50. La prima è che la specialità medicinale oggetto di importazione parallela deve già beneficiare di un’AIC rilasciata dalle
autorità competenti dello Stato membro di provenienza (v. anche
supra
, paragrafo 21).
51. La seconda è che tale specialità, pur non essendo identica sotto tutti gli aspetti ad una specialità medicinale già autorizzata
nello Stato membro di importazione, sia però talmente simile a quest’ultima da potersi ritenere
essenzialmente identica
(v. anche
supra
, paragrafi 24 e 25). Ciò accade, in particolare, quando dette specialità medicinali contengono qualitativamente e quantitativamente
gli stessi principi attivi, posseggono la medesima forma farmaceutica (
13
), sono bioequivalenti (
14
) ednon appaiono, con riferimento alle conoscenze scientifiche, presentare differenze significative per quanto riguarda la
loro sicurezza ed efficacia (
15
).
52. Ora, mentre Kohlpharma e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che le suddette circostanze siano di per sé sufficienti a qualificare un’importazione
di medicinali come importazione parallela sottratta al campo di applicazione della direttiva 2001/83, il governo tedesco,
al contrario, sostiene che ne va pretesa un’altra. A parere di tale governo, come si è detto, occorrerebbe anche che la specialità
medicinale importata e quella in commercio nello Stato membro di importazione abbiano un’«origine comune», siano cioè fabbricate
da società appartenenti al medesimo gruppo di imprese o da società indipendenti ma sulla base di accordi con un medesimo concedente
di licenza.
53. A sostegno della propria tesi il governo tedesco invoca essenzialmente la ricordata giurisprudenza della Corte che, a suo
avviso, imporrebbe per l’appunto la condizione in questione.
54. Non ritengo tuttavia di poter condividere tale tesi. È certo vero che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown la Corte
ha dato rilievo alla circostanza che la specialità medicinale importata e quella di riferimento nello Stato di importazione
avessero un’origine comune (v.
supra
, paragrafo 23).
55. Ciò non significa tuttavia, come ha giustamente notato Kohlpharma, che la Corte abbia considerato tale circostanza determinante
al fine di stabilire se l’importazione fosse un’importazione parallela sottratta al campo di applicazione della direttiva
2001/83.
56. A ben vedere, infatti, nella menzionata sentenza la Corte ha fatto riferimento all’origine comune dei medicinali anzitutto
perché questa circostanza sussisteva sia nella causa da essa esaminata sia nella fattispecie relativa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].
Ciò ha agevolato la Corte nell’affermare che i principi enunciati in quest’ultima sentenza fossero estensibili alla causa
[OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown (v.
supra
, paragrafo 23).
57. In secondo luogo, essa vi ha fatto riferimento perché l’origine comune del medicinale importato e di quello «nazionale» resta
pur sempre un serio indizio della sostanziale identità tra i due prodotti, che l’importatore parallelo può invocare innanzi
all’autorità competente dello Stato membro di importazione per sfuggire all’applicazione della direttiva 2001/83 (v.
infra,
paragrafo 82).
58. Ma che l’origine comune non costituisca un requisito essenziale ai presenti fini mi pare che emerga altresì dal testo stesso
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown. Nei punti 21-24 di tale sentenza, infatti, dopo aver affermato che «le disposizioni
della direttiva [2001/83] relative alla procedura di rilascio di un’AIC non dovrebbero applicarsi» a fattispecie come quella
esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ove la specialità medicinale oggetto di importazione parallela «era, sotto tutti i punti
di vista,
identica
» (
16
) alla specialità medicinale di riferimento nello Stato di importazione (punti 21-23), la Corte aggiunge che «[
d
]
el resto
, le specialità medicinali considerate nella detta sentenza erano state fabbricate dallo stesso gruppo di società e avevano,
pertanto, un’origine comune» (
17
) (punto 24).
59. Mi pare in effetti che tale frase, in particolare l’uso dell’espressione «del resto», conforti l’idea che l’origine comune
costituisce una circostanza certo importante, ma pur sempre ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella – sì decisiva – dell’identità
o della sostanziale identità delle stesse.
60. Simili considerazioni valgono anche, a mio parere, relativamente al punto 28 della sentenza Rhône-[OSCURATO:PERSONA] e May & Baker
riportato sopra (v.
supra
paragrafo 27), il quale potrebbe ugualmente essere interpretato come una prova del fatto che la Corte considera determinante
la condizione dell’origine comune del medicinale importato e di quello già in commercio nello Stato di importazione.
61. A me pare in effetti che tale passaggio abbia un diverso significato. In esso cioè, come ha osservato Kohlpharma, la Corte
si limita a richiamare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown per poter constatare subito dopo (punto 29) che alcune delle
circostanze che avevano portato alla pronuncia di quella sentenza sussistevano anche nel caso di specie. In questo modo essa
ha evitato di dover esaminare le conseguenze che sarebbero derivate in caso di insussistenza di alcune di dette circostanze,
fra cui per l’appunto l’origine comune dei medicinali in questione.
62. Per le ragioni appena esposte, quindi, non credo che la giurisprudenza della Corte imponga in modo univoco e sicuro la condizione
in parola e che possa di conseguenza costituire un decisivo supporto della tesi sostenuta dal governo tedesco.
63. Per contro, vi sono a mio parere argomenti che depongono in senso opposto a tale tesi e che possono essere dedotti proprio
da quella stessa giurisprudenza della Corte qui più volte richiamata.
64. Come già ricordato, infatti, tale giurisprudenza sottolinea con insistenza che obiettivo essenziale della direttiva 2001/83
è «quello di garantire che, all’atto dell’immissione in commercio di una specialità medicinale, la salute pubblica sia tutelata
con l’ausilio di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi di prodotti farmaceutici in
seno alla Comunità» (
18
).
65. Da detta giurisprudenza emerge dunque anzitutto che scopo principale della pertinente normativa comunitaria è la tutela della
salute pubblica. È infatti per questo motivo che la produzione di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessari per
il rilascio di un’AIC si giustifica «solo nei riguardi di specialità medicinali immesse in commercio per la prima volta» (punti 19
e 20 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown), così come l’immissione in commercio in uno Stato membro di specialità medicinali
oggetto di importazione parallela al di fuori dei requisiti imposti da detta normativa può avvenire solo a condizione che
tali specialità non presentino alcun rischio per la salute e la vita delle persone (v.
supra
, paragrafi 23 e 24).
66. Ma se il punto di riferimento deve essere anzitutto la tutela della salute pubblica, non credo che l’origine comune possa
giocare un ruolo determinante ai presenti fini.
67. Da un lato, infatti, mi pare che possa considerarsi ampiamente sufficiente a escludere che l’immissione in commercio di una
specialità medicinale comporti un rischio per la salute pubblica nello Stato membro di importazione il fatto che essa sia
già stata autorizzata nello Stato membro di esportazione e soprattutto che sia identica o essenzialmente identica, nel senso
indicato sopra (v. paragrafo 51), ad una specialità medicinale anch’essa autorizzata nello Stato membro di importazione.
68. Dall’altro lato, anche se la specialità medicinale importata e quella autorizzata nello Stato di importazione avessero un’«origine
comune», a mio parere ciò non sarebbe di per sé sufficiente a escludere eventuali rischi per la salute pubblica. Potrebbe
infatti ben darsi che, pur avendo origine comune, la specialità medicinale importata e quella autorizzata nello Stato membro
di importazione siano fabbricate a partire da sostanze diverse o mediante procedimenti diversi e che pertanto la prima differisca
rispetto alla seconda non solo dal punto di vista delle proprietà terapeutiche, ma anche della sicurezza per la salute delle
persone.
69. Aggiungo che anche l’altra esigenza sottolineata dalla giurisprudenza della Corte, cioè l’esigenza di non ostacolare «lo sviluppo
dell’industria farmaceutica e gli scambi di prodotti farmaceutici in seno alla Comunità» (v.
supra
, paragrafo 20), mi pare meglio tutelata dalla tesi che non esige la condizione dell’origine comune. Più in generale, del
resto, tale tesi si presenta chiaramente come più conforme ai principi in materia di libera circolazione delle merci, nonché
al secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/83 che di quei principi sono qui specifica espressione (
19
).
70. Poiché, infatti, le condizioni imposte dalla direttiva 2001/83 per il rilascio di un’AIC rappresentano potenziali ostacoli
alla libera circolazione dei medicinali fra Stati membri ai sensi dell’art. 28 CE, tali ostacoli non possono essere giustificati
ai sensi dell’art. 30 CE se non nella misura in cui risultino finalizzati a tutelare la salute pubblica.
71. Ora, siccome in presenza delle due condizioni richiamate sopra (v. paragrafi 50 e 51) tale tutela può considerarsi assicurata,
la richiesta dell’ulteriore condizione dell’origine comune costituirebbe un’ingiustificata restrizione della libera circolazione
dei prodotti in causa.
72. Mi pare dunque di poter concludere, riguardo al caso di specie, che la circostanza che le due specialità medicinali di cui
si discute siano state fabbricate sulla base di un contratto di licenza o di un contratto di fornitura con la medesima impresa
non possa essere considerata determinante ai fini dell’immissione in commercio del medicinale oggetto di importazione parallela
nella Repubblica federale di Germania.
73. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo quindi di rispondere al presente quesito pregiudiziale nel senso che
l’art. 28 CE preclude ad un’autorità nazionale di ostacolare l’importazione parallela di una specialità medicinale che beneficia
di un’AIC nello Stato membro di esportazione e che, pur non essendo identica ad una specialità medicinale autorizzata nello
Stato membro di importazione e pur non avendo con questa un’origine comune, contiene qualitativamente e quantitativamente
gli stessi principi attivi, possiede la medesima forma farmaceutica, è bioequivalente enon appare, alla luce delle conoscenze
scientifiche, presentare differenze significative per quanto riguarda la sicurezza e l’efficacia.
3. Sull’onere della prova
74. Ciò posto resta ancora da chiarire, in relazione al dibattito che si è svolto a riguardo in udienza, se spetti all’importatore
fornire la prova della sostanziale identità dei prodotti in causa, oppure se, in presenza di sufficienti indizi a tale riguardo,
spetti all’autorità competente dello Stato di importazione svolgere le indagini eventualmente necessarie al fine di adottare
una decisione in merito alla domanda di estensione dell’AIC alla specialità medicinale importata.
75. Propende, per quest’ultima tesi Kohlpharma. A parere di tale impresa, infatti, dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Nephew
e Primecrown si dovrebbe desumere che solo qualora, avvalendosi di tutti i mezzi a sua disposizione ed eventualmente consultandosi
con le autorità competenti dello Stato d’esportazione, l’autorità dello Stato di importazione accerti – o per lo meno non
sia in grado di escludere – che i due medicinali non hanno uguali effetti terapeutici o uguale innocuità per la salute dell’uomo,
detta autorità potrebbe rifiutarsi di far beneficiare il medicinale importato dell’AIC già concessa all’altro.
76. [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco, al contrario, sostengono che incombe in linea di principio all’importatore l’onere di
provare innanzi all’autorità competente che sussistono tutte le condizioni per ammettere un medicinale importato da uno Stato
membro a beneficiare, nello Stato membro di importazione, dell’AIC già concessa ad un altro medicinale. Più in particolare,
qualora, come nel caso di specie, il medicinale importato e quello già autorizzato nello Stato d’importazione contengano eccipienti
diversi, graverebbe sull’importatore un onere probatorio simile a quello che incombe a quei produttori – quali ad esempio
i produttori di medicinali generici – che intendano avvalersi della procedura di cui all’art. 10 della direttiva 2001/83,
ossia l’onere di provare, mediante studi di biodisponibilità, che i medicinali che essi intendono immettere sul mercato sono
bioequivalenti a medicinali già in commercio in tale mercato.
77. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, quanto minore è l’origine comune di due medicinali, ossia l’intensità del legame esistente
tra i titolari delle AIC rilasciate per tali medicinali nei due Stati membri, tanto maggiore dovrebbe essere l’onere gravante
sull’importatore di provare che detti medicinali sono talmente simili da non giustificare, in caso d’importazione di uno di
essi nell’uno o nell’altro di tali Stati, l’applicazione della direttiva 2001/83.
78. Per parte mia, devo anzitutto osservare che l’invocato parallelismo tra un importatore parallelo e un produttore di medicinali
generici mi pare discutibile. Il primo, infatti, si limita ad acquistare un medicinale che, essendo in commercio nello Stato
membro di provenienza già gode di un’AIC concessa dall’autorità competente di tale Stato, per immetterla sul mercato di un
altro Stato membro ove una specialità medicinale identica, o essenzialmente identica, è commercializzata ad un prezzo più
alto. In quanto mero importatore, esso non dispone di norma di tutti i dati relativi all’efficacia e sicurezza del medicinale
importato, ma è presumibile che tali dati siano già stati forniti, dal titolare dell’AIC nello Stato di esportazione, all’autorità
competente di tale Stato.
79. Al contrario, il produttore di medicinali generici immette, in linea di principio, sul mercato di uno o più Stati membri medicinali
che non godono ancora di un’AIC in alcuno Stato membro e sulla cui sicurezza ed efficacia, pertanto, esso è il solo a possedere
informazioni. Mi pare quindi ovvio esigere da detto produttore, ove voglia avvalersi della procedura abbreviata prevista dall’art. 10
della direttiva 2001/83, il rispetto di tutte le condizioni imposte da tale direttiva (
20
).
80. Lo stesso onere non può invece, a mio avviso, essere posto a carico di un importatore parallelo se non nei limiti che provo
qui di seguito a indicare.
81. In primo luogo, è da ritenere che numerosi indizi in merito all’assenza di differenze significative, in termini di sicurezza
ed efficacia, fra la specialità medicinale importata e quella di riferimento nello Stato di importazione siano già ricavabili
dai foglietti illustrativi di dette specialità. In tali foglietti, infatti, devono essere indicati, ai sensi dell’art. 59
della direttiva 2001/83: la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive e di eccipienti del medicinale;
la sua composizione quantitativa in termini di principi attivi; la forma farmaceutica; le indicazioni terapeutiche; le informazioni
necessarie all’uso (controindicazioni, precauzioni d’uso ed avvertenze speciali); la posologia, il modo e la frequenza della
somministrazione e gli effetti collaterali negativi.
82. Oltre a tali indizi, poi, l’importatore parallelo può eventualmente fornire altre indicazioni utili all’autorità competente.
Esso può evidenziare, ad esempio, la circostanza che dette specialità sono vendute sotto lo stesso nome nei due Stati interessati,
oppure che hanno un’origine comune in quanto sono fabbricate da imprese appartenenti al medesimo gruppo o sulla base di contratti
di licenza con il medesimo concedente, oppure che, come nel caso di specie, il loro principio attivo è identico e proviene
dalla medesima impresa.
83. In altri termini, l’importatore parallelo deve fornire, all’atto della domanda, tutti gli elementi utili in suo possesso o
a lui accessibili. Per contro, ritengo che eventuali ulteriori informazioni necessarie per accertare la sicurezza e l’efficacia
della specialità medicinale importata dovranno essere ricercate anzitutto dall’autorità competente dello Stato membro di importazione
avvalendosi, come osserva Kohlpharma, di tutti i mezzi a sua disposizione ed in particolare consultandosi con l’autorità competente
dello Stato membro di esportazione (
21
).
84. Ricordo a tale proposito che la stessa giurisprudenza della Corte ha affermato che «[a]mmesso (…) che sia indispensabile addossare
l’onere della prova all’importatore parallelo, non per questo si può pretendere, sulla base dell’art. [30 CE], che quest’ultimo
produca documenti a lui inaccessibili, quando l’amministrazione o, se del caso, il giudice constati che la prova può essere
fornita con altri mezzi» (
22
).
85. Ciò anche perché, sempre secondo la Corte, «una semplice collaborazione tra le autorità degli Stati membri metterebbe queste
in grado di procurarsi vicendevolmente i documenti necessari ai fini del controllo» della sicurezza e dell’efficacia del medicinale
importato (
23
).
86. In queste condizioni dunque, e considerati anche i principi in materia di libera circolazione delle merci, ritengo che, se
vi sono seri indizi sull’insussistenza di differenze significative fra una specialità medicinale importata da uno Stato membro,
dove beneficia di un’AIC, ed una specialità medicinale che beneficia di un’AIC nello Stato membro di importazione, l’autorità
competente di quest’ultimo Stato non potrebbe rigettare una domanda di estensione alla prima dell’AIC concessa alla seconda
limitandosi a invocare eventuali dubbi quanto all’efficacia e alla sicurezza della specialità medicinale importata.
87. Se nutre dubbi siffatti, detta autorità deve anzitutto avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di ottenere
elementi ulteriori soprattutto rivolgendosi all’autorità competente dello Stato membro di esportazione.
88. Solo qualora, svolte le opportune indagini, permanessero dubbi sulla sicurezza e sull’efficacia della specialità medicinale
in questione, detta autorità potrà esigere che l’importatore fornisca prove idonee a fugare quei dubbi e quindi ad evitare
che l’immissione in commercio della specialità importata sia vincolata al rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva
2001/83.
89. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo pertanto di rispondere al giudice del rinvio nel senso che qualora,
nonostante le indicazioni fornite dall’importatore, permangano seri dubbi sull’insussistenza di differenze significative fra
una specialità medicinale importata da uno Stato membro, nel quale essa è legalmente commercializzata sulla base di un’AIC
rilasciata dall’autorità competente di tale Stato, ed una specialità medicinale posta in commercio nello Stato membro di importazione,
l’autorità competente di quest’ultimo Stato può esigere che l’immissione in commercio della specialità medicinale importata
avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2001/83 solo dopo aver essa stessa effettuato tutte le
opportune indagini, anche in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro di esportazione.
V –
Conclusioni
90. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue al quesito sollevato
dall’Oberverwaltungsgericht:
«1. L’art. 28 CE preclude ad un’autorità nazionale di ostacolare l’importazione parallela di una specialità medicinale che beneficia
di un’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di esportazione e che, pur non essendo identica ad una
specialità medicinale autorizzata nello Stato membro di importazione e pur non avendo con questa un’origine comune, contiene
qualitativamente e quantitativamente gli stessi principi attivi, possiede la medesima forma farmaceutica, è bioequivalente
enon appare, alla luce delle conoscenze scientifiche, presentare differenze significative per quanto riguarda la sicurezza
e l’efficacia.
2. Qualora, nonostante le indicazioni fornite dall’importatore, permangano seri dubbi sull’insussistenza di differenze significative
fra una specialità medicinale importata da uno Stato membro, nel quale essa è legalmente commercializzata sulla base di un’autorizzazione
all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente di tale Stato, ed una specialità medicinale posta in commercio
nello Stato membro di importazione, l’autorità competente di quest’ultimo Stato può esigere che l’immissione in commercio
della specialità medicinale importata avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2001/83 solo dopo
aver essa stessa effettuato tutte le opportune indagini, anche in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro
di esportazione».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369; in prosieguo: la «direttiva 65/65»).
3
– Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67). V., in particolare, l’art. 128 di tale direttiva.
4
– Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione
e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
(GU L 214, pag. 1).
5
– Sentenza 12 novembre 1996, causa C-201/94, [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown (Racc. pag. I‑5819).
6
– Sentenza 16 dicembre 1999, causa C-94/98, Rhône-[OSCURATO:PERSONA] e May & Baker (Racc. pag. I‑8789).
7
– Sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 613).
8
– Conclusioni presentate dell'avvocato generale Geelhoed il 7 febbraio 2002 nella causa C-172/00 Ferring (Racc. 2002, pag.
I-6891, paragrafi 37-40).
9
– A sostegno di tale tesi Kohlpharma si richiama alle conclusioni presentate dell’avvocato generale Geelhoed il 7 febbraio
2002 nella causa C-172/00,
Ferring,
cit., paragrafi 37-40.
10
– V. sentenza 12 novembre 1996
, [OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
, cit., punti 11 e 14.
11
– V. primo ‘considerando’ della direttiva in questione.
12
– V. sentenza 12 novembre 1996,
[OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
, cit., punti 19 e 20, riportati sopra nei paragrafi 20 e 21. V., nello steso senso, le conclusioni dell’avvocato generale
Jacobs presentate il 12 dicembre 2002 nella causa C-15/01, [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicate in Raccolta, paragrafo
6, ove figurano ulteriori richiami).
13
– Per forma farmaceutica di un medicinale si intende il modo in cui esso si presenta (capsule, gocce orali in soluzione,
iniezioni, ecc.) ed in cui è somministrato (via orale, via rettale, via nasale, via cutanea, ecc.). V. a tale proposito il
paragrafo 37 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa C-368/96, sentenza 3 dicembre 1998, Generics
(UK) e a. (Racc. pag. I-7967).
14
– «[D]ue medicinali sono bioequivalenti se si tratta di prodotti farmaceutici equivalenti o alternativi e se la loro biodisponibilità
(grado e celerità) dopo la somministrazione, nella medesima dose molare, è a tal punto simile che i loro effetti, sia dal
punto di vista della loro efficacia sia da quello della loro sicurezza, sono essenzialmente gli stessi» (sentenza 3 dicembre
1998,
Generics
, cit., punto 31).
15
– V., in tal senso, sentenza 3 dicembre 1998,
Generics
, cit., punto 36.
16
– Corsivo mio.
17
– Corsivo mio.
18
– Sentenza 12 novembre 1996,
[OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
, cit., punto 19. Nello stesso senso v. sentenza 3 dicembre 1998,
Generics,
cit., punto 22.
19
– Tali ‘considerando’ recitano: «[l]o scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e all'uso
di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica (…) avvalendosi di mezzi che non ostacolino
[la libera circolazione] dei medicinali nella Comunità».
20
– Qualora, invece, un produttore di medicinali generici intenda immettere in commercio in uno Stato membro un medicinale
relativamente al quale ha già ottenuto un’AIC in un altro Stato membro, esso potrà avvalersi della procedura relativa al mutuo
riconoscimento delle AIC prevista dal Capo 4 della direttiva 2001/83.
21
– Si pensi, ad esempio, ad eventuali studi di biodisponibilità che potrebbero essere stati prodotti innanzi a detta autorità.
L’allegato I alla direttiva 2001/83 prevede, infatti, alla lettera E, che «[l]a valutazione della biodisponibilità va eseguita
in tutti i casi in cui si imponga, ad esempio nel caso in cui la dose terapeutica sia prossima alla dose tossica oppure quando
prove precedenti hanno rivelato anomalie che possono essere correlate con proprietà farmadinamiche, quali un assorbimento
variabile».
22
– Sentenza 20 maggio 1976,
[OSCURATO:PERSONA]
, cit., punto 29.
23
– Sentenza 12 novembre 1996,
[OSCURATO:PERSONA] & Nephew e Primecrown
, cit., punto 28.