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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02402/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1955 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 6 agosto 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse via "pec" dalla difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la conferma del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il sequestro conservativo disposto dal G.U.P. del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a più tentativi di concussione realizzati - nella sua qualità di dirigente del Genio Civile di Caltanissetta e di direttore dei lavori dell'opera di " Consolidamento e sistemazione" di un tratto stradale ricompreso nel territorio di Acquaviva di Platani"- in danno di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aggiudicataria dei lavori in questione; rilevato che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso il Caruso, tramite i due difensori di fiducia, lamentando il difetto assoluto di motivazione avuto riguardo ai profili di individuazione del danno da garantire e alla sua quantificazione in quanto il Tribunale avrebbe dato peso esclusivamente alla consulenza di parte allegata dalla parte civile, fondata sulle indicazioni provenienti da quest'ultima e non supportata da elementi " probanti e decisivi", al contempo trascurando integralmente le puntuali, stringenti e documentate osservazioni critiche di segno opposto emergenti dalla consulenza di parte della difesa del ricorrente, pretermessa, nel percorso motivazionale tracciato dal provvedimento impugnato, senza argomentare sul portato della stessa e sulle ragioni della sua inidoneità indiziaria; rilevato in particolare che con il ricorso risultano anche contestate le valutazioni spese in relazione al danno rapportato alla ritardata consegna dei lavori, assertivamente imputata alle condotte del ricorrente ma in realtà riferibili alle scelte del RUP; e, parimenti, quelle inerenti l'aumento del costo delle materie prime, non attribuibile al ricorrente, che si sarebbe dimesso in data 1 giugno 2020 per poi venire sostituito in ritardo dall'amministrazione competente solo nel gennaio del 2021, così che un eventuale incidenza in tal senso non potrebbe essere attribuita ai contegni assertivamente illeciti del Caruso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; ribadito, in particolare, che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro ( nel caso conservativo, ai sensi degli artt. 318, 324 e 325 cod. proc. pen.), il ricorso in cassazione è previsto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o solo apparente o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; ritenuto che le uniche doglianze prospettate con il ricorso connotate da un adeguato contenuto specifico (segnatamente quelle afferenti le voci di danno legate alla tardiva consegna dei lavori e all'aumento del costo della materia prima), senza mettere in dubbio l'astratta riconducibilità causale delle stesse alle condotte illecite del Caruso, contrastano la relativa quantificazione alla luce non di un difetto integrale di motivazione ma di vuoti argomentativi legati a verifiche in fatto estranee al perimetro di cognizione rimesso alla Corte nella materia e destinate ad inficiare la adeguatezza complessiva del relativo motivare, senza effettivamente dare corpo al vizio assoluto di motivazione nei termini sopra definiti; considerato, ancora, che laddove il tenore delle contestazioni sollevate con il ricorso possa ritenersi in tesi prospettato in termini coerenti ai limiti sopra rassegnati (segnatamente in ordine alla estrema valorizzazione della consulenza della parte civile e alla contestuale devalutazione di quella della difesa del Caruso, integralmente pretermesse), tanto viene reso in termini di evidente genericità (perchè non si indicano i contenuti dei due atti, l'uno sopravvalutato e l'altro deprivato di rilievo, nell'ottica della decisività da ascrivere agli stessi avuto riguardo al complessivo motivare connotante il provvedimento impugnato): ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad 616, primo comma , cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA],Fi l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1955 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 6 agosto 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse via "pec" dalla difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la conferma del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il sequestro conservativo disposto dal G.U.P. del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a più tentativi di concussione realizzati - nella sua qualità di dirigente del Genio Civile di Caltanissetta e di direttore dei lavori dell'opera di " Consolidamento e sistemazione" di un tratto stradale ricompreso nel territorio di Acquaviva di Platani"- in danno di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aggiudicataria dei lavori in questione; rilevato che avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso il Caruso, tramite i due difensori di fiducia, lamentando il difetto assoluto di motivazione avuto riguardo ai profili di individuazione del danno da garantire e alla sua quantificazione in quanto il Tribunale avrebbe dato peso esclusivamente alla consulenza di parte allegata dalla parte civile, fondata sulle indicazioni provenienti da quest'ultima e non supportata da elementi " probanti e decisivi", al contempo trascurando integralmente le puntuali, stringenti e documentate osservazioni critiche di segno opposto emergenti dalla consulenza di parte della difesa del ricorrente, pretermessa, nel percorso motivazionale tracciato dal provvedimento impugnato, senza argomentare sul portato della stessa e sulle ragioni della sua inidoneità indiziaria; rilevato in particolare che con il ricorso risultano anche contestate le valutazioni spese in relazione al danno rapportato alla ritardata consegna dei lavori, assertivamente imputata alle condotte del ricorrente ma in realtà riferibili alle scelte del RUP; e, parimenti, quelle inerenti l'aumento del costo delle materie prime, non attribuibile al ricorrente, che si sarebbe dimesso in data 1 giugno 2020 per poi venire sostituito in ritardo dall'amministrazione competente solo nel gennaio del 2021, così che un eventuale incidenza in tal senso non potrebbe essere attribuita ai contegni assertivamente illeciti del Caruso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni; ribadito, in particolare, che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro ( nel caso conservativo, ai sensi degli artt. 318, 324 e 325 cod. proc. pen.), il ricorso in cassazione è previsto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o solo apparente o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; ritenuto che le uniche doglianze prospettate con il ricorso connotate da un adeguato contenuto specifico (segnatamente quelle afferenti le voci di danno legate alla tardiva consegna dei lavori e all'aumento del costo della materia prima), senza mettere in dubbio l'astratta riconducibilità causale delle stesse alle condotte illecite del Caruso, contrastano la relativa quantificazione alla luce non di un difetto integrale di motivazione ma di vuoti argomentativi legati a verifiche in fatto estranee al perimetro di cognizione rimesso alla Corte nella materia e destinate ad inficiare la adeguatezza complessiva del relativo motivare, senza effettivamente dare corpo al vizio assoluto di motivazione nei termini sopra definiti; considerato, ancora, che laddove il tenore delle contestazioni sollevate con il ricorso possa ritenersi in tesi prospettato in termini coerenti ai limiti sopra rassegnati (segnatamente in ordine alla estrema valorizzazione della consulenza della parte civile e alla contestuale devalutazione di quella della difesa del Caruso, integralmente pretermesse), tanto viene reso in termini di evidente genericità (perchè non si indicano i contenuti dei due atti, l'uno sopravvalutato e l'altro deprivato di rilievo, nell'ottica della decisività da ascrivere agli stessi avuto riguardo al complessivo motivare connotante il provvedimento impugnato): ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad 616, primo comma , cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA],Fi l
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