CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/44i.t le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena espiata dal 20 maggio 2018 al 20 maggio 2019, riconoscendo il beneficio per soli giorni quarantacinque in relazione al primo semestre e rigettando il reclamo nel resto. 2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 54 ord. pen. e difetto di motivazione. Secondo la difesa l'ordinanza, sebbene abbia riconosciuto che dal reato di evasione del gennaio 2019 il ricorrente era stato mandato assolto, ha egualmente respinto la richiesta per il semestre intercorso tra il 20 ottobre 2018 ed il 20 maggio 2019 in base a personali considerazioni, che superano le valutazioni favorevoli espresse dal giudice della cognizione. Non ha considerato che la liberazione anticipata, consentendo il recupero graduale della libertà, non si basa su una prognosi relativa ai comportamenti futuri, ma sulla condotta tenuta durante l'esecuzione, che nel caso di specie è stata lineare. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1. E' opportuno premettere che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla dimostrazione che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 1.1. E' stato altresì puntualizzato da parte della giurisprudenza di legittimità che, per poter accedere alla liberazione anticipata, il condannato non deve tenere una condotta esclusivamente passiva di supina e disciplinata osservanza delle regole attinenti all'espiazione della pena, ma la sua condotta in concreto deve mostrarsi significativa di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Il giudice, nell'applicare l'istituto, è chiamato a condurre una valutazione globale sui comportamenti del soggetto e sull'andamento del trattamento ed a prendere in considerazione eventuali fatti di rilievo disciplinare, penale o comunque indicativi di scarsa adesione alle regole restrittive e dell'assenza di un serio impegno nell'opera rieducativa. Pertanto, la commissione di comportamenti che denotino insofferenza alle regole ed alla disciplina dell'esecuzione fa venir meno il presupposto basilare della regolare condotta espiativa. 1.2. La valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, oltre a distinguersi per oggetto dal giudizio di responsabilità in caso di violazione dei precetti penali, integranti reati, costituisce oggetto di un apprezzamento del tutto autonomo, con l'unico limite dell'accertamento, da parte del giudice della cognizione, dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte del richiedente (Sez. 1, n. 2380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870). 2. Tanto premesso in linea generale, nel caso specifico l'ordinanza impugnata ha valorizzato quale elemento dimostrativo della non meritevolezza del beneficio invocato la denuncia per il delitto di evasione, la celebrazione del relativo processo e l'intervenuta assoluzione perché il fatto non costituisce reato, formula decisoria che in sé non esclude la materialità della violazione all'obbligo di permanenza al domicilio e l'attribuzione del fatto al ricorrente. Per ciò solo ha escluso la ricorrenza di elementi positivi da considerare senza peraltro esaminare le ragioni della conseguita assoluzione e la condotta del ricorrente nell'intero semestre, né verificare se vi siano stati altri rilievi che dimostrino la sua mancata partecipazione al percorso rieducativo. 2.1. Tali omissioni integrano l'apparenza della motivazione apparente e la non corretta applicazione della disciplina dettata dall'art. 54 ord. pen.: in effetti, la valutazione della condotta del condannato ai fini della liberazione anticipata implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall'art. 13 ord. pen. e l'esito negativo di tale disamina deve essere sorretto da congrua giustificazione. 2.2. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian