CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 15765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6029/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 3696/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda avanzata dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., con la quale aveva chiesto che il convenuto [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], fosse condannato al rilascio d’un immobile detenuto senza titolo e il convenuto, oppostosi, aveva eccepito la sussistenza di un “comodato familiare”. La Corte d’appello rigettò la domanda attorea sul presupposto che l’attrice non avesse dimostrato di essere proprietaria del bene soddisfacendo l’onere probatorio della cd. probatio diabolica, e ritenne assorbita ogni altra questione (ivi inclusa la dedotta sussistenza del comodato). Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di un motivo e l’intimata resiste con controricorso. La doglianza, con la quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte locale scrutinato la sussistenza del dedotto contratto di comodato, appare infondata, in quanto, respinta la domanda attorea, il giudice non deve pronunciarsi sull’eccezione del convenuto, diretta, appunto, al solo scopo di paralizzare la domanda della controparte. In questo senso la recente sentenza di questa Corte n. 459/2021, la quale, in parte motiva spiega che Sollevata l’eccezione, il giudice deve pronunciare su quest’ultima quando intende accogliere la domanda. È il dovere di pronuncia sulla domanda, previsto dall’art. 112, che impone, quando la sentenza è di accoglimento, il dovere di pronuncia in ordine all’eccezione di merito, e ove sull’eccezione vi sia omessa pronuncia, la violazione rilevante è dunque sempre quella dell’art. 112 . Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dalla controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis d