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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41206/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, decidendo sugli appelli dei procedimenti all'uopo riuniti nn. 2454/20 r.g.n.r. e 2465/20 r.g.n.r. , in parziale riforma delle sentenze del g.u.p. del Tribunale di Marsala del 22/9/2021 e del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 9/4/2021, unificando sotto il vincolo della continuazione i fatti contestati e riconosciuti nei due procedimenti, ritenuto più grave il reato di furto in abitazione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di arma impropria, tentata estorsione, incendio, danneggiamento seguito da incendio, imbrattamento di cose altrui, e ancora di danneggiamento aggravato, di furto in abitazione aggravato e di tentata estorsione; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è da un lato generico - perché non chiarisce le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere riconosciuto il giudizio di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva, tali non potendo ritenersi quelle vagamente ancorate alla affermata riconducibilità dei fatti all'unitario disegno criminoso - e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, decidendo sugli appelli dei procedimenti all'uopo riuniti nn. 2454/20 r.g.n.r. e 2465/20 r.g.n.r. , in parziale riforma delle sentenze del g.u.p. del Tribunale di Marsala del 22/9/2021 e del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 9/4/2021, unificando sotto il vincolo della continuazione i fatti contestati e riconosciuti nei due procedimenti, ritenuto più grave il reato di furto in abitazione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di arma impropria, tentata estorsione, incendio, danneggiamento seguito da incendio, imbrattamento di cose altrui, e ancora di danneggiamento aggravato, di furto in abitazione aggravato e di tentata estorsione; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è da un lato generico - perché non chiarisce le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere riconosciuto il giudizio di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva, tali non potendo ritenersi quelle vagamente ancorate alla affermata riconducibilità dei fatti all'unitario disegno criminoso - e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso
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