CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 38595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, avendo, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., emesso o rilasciato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, rappresentando che le fatture in contestazione afferiscono a servizi o lavori che sono stati realmente eseguiti dal fornitore. Si considera che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha correttamente accertato l'inesistenza e l'inattività della società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di plurimi indici convergenti (indirizzo fittizio e assenza di sede societaria e di dipendenti, mancata documentazione contabile e inadempimenti fiscali). Inoltre, la tesi difensiva del ricorso ad appalti a terzi per l'esecuzione del servizio di trasporto, oltre a essere priva di riscontri, risulta incompatibile con la causale delle stesse fatture, ove si legge "lavori eseguiti di viaggio per vostro conto e ordine con miei automezzi". Ne consegue l'inequivocabile consapevolezza, da parte del ricorrente, della natura fittizia dell'attività sociale, considerato che la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.., di cui il ricorrente è rappresentante legale, non disponeva di alcun automezzo né di dipendenti per effettuare trasporti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]