CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37374/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 10/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, al riconoscimento della recidiva ed alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto meramente reíterative di quelle già proposte con la prima impugnazione. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dellé11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Contrariamente a quanto dedotto La Corte di merito offriva una motivazione esaustiva ed accurata sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione che in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]