CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione dal rinvenimento dei beni di provenienza illecita in un luogo rientrante nella sua disponibilità e dalla mancata giustificazione in merito a tale possesso; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto che le considerazioni di cui sopra superano anche le censure contenute nella memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am