CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11010/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis, 337, 582, 585, 61, n. 2 cod. pen., ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il fatto di cui all'art. 624-bis cod. pen. mero tentativo e non già reato consumato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi di cui al ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Infatti, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con particolare riferimento alla attendibilità del quadro probatorio e al tema dell'avvenuto spossessamento della refurtiva nei confronti della persona offesa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.