CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 44166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23 marzo, depositata il 3 maggio 2021, che confermava la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti. Ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen. in quanto gli avvisi alle parti sono stati notificati il 4 e il 5 maggio 202i e il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 24 maggio 2021: Ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 20 settembre 2021 il Co liere estensore il/t/residente Pier tefano P&Jna PetrprAzellis I kjij (