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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 26666/2026

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iena il 20/12/1961nel procedimento nei confronti di ignotiavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip Tribunale di Sienaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza impugnata, a seguito dell’opposizione presentata daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reatodi cui all’art. 479 cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione le medesimepersone offese, articolando tre motivi e, segnatamente, denunciando: la violazionedella legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto(primo motivo); la violazione degli artt. 409 e 410 cod. proc pen. e il vizio dimotivazione con riguardo al rigetto delle «richieste istruttorie» (secondo motivo);la violazione della legge penale in relazione alla prescrizione del reato (terzomotivo).3.

Va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione conricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzial Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen.Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo.

P.Q.MConvertito il ricorso in reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per il giudizioCosì deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iena il 20/12/1961nel procedimento nei confronti di ignotiavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip Tribunale di Sienaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza impugnata, a seguito dell’opposizione presentata daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reatodi cui all’art. 479 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione le medesimepersone offese, articolando tre motivi e, segnatamente, denunciando: la violazionedella legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto(primo motivo); la violazione degli artt. 409 e 410 cod. proc pen. e il vizio dimotivazione con riguardo al rigetto delle «richieste istruttorie» (secondo motivo);la violazione della legge penale in relazione alla prescrizione del reato (terzomotivo).3. Va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione conricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzial Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen.Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo. P.Q.MConvertito il ricorso in reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per il giudizioCosì deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris