CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 21903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19785/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Troina, via C. Marx n. 2 presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , via CUNFIDA 12, presso lo studio dell’avvocato A nna Lanza ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAn. 83/2018 depositata i l 16/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 22.1.2007 [OSCURATO:PERSONA], insieme alle nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nicosia i cugini [OSCURATO:PERSONA], Grazia, Giuseppe, Rosario, Francesco, Mario, Nunziata e Santa, figli della zia [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo sottoscritto dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in data 14.10.2003 e pubblicato dal notaio Maida di Troina il 7.6.2006, ritenuto apocrifo, e per sentire dichiarare aperta conseguentemente la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA]. Costituitisi in primo grado i convenuti, che contestavano le domande delle attrici, il Tribunale di Nicosia, disattese le richieste di prova testimoniale dei convenuti, disponeva CTU grafologica del dott. [OSCURATO:PERSONA], che redigeva un primo elaborato, dichiarato nullo in quanto aveva utilizzato scritture di comparazione che non erano state regolarmente acquisite ex art. 217 c.p.c., poi un secondo elaborato, dichiarato anch’esso nullo per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali a seguito del reincarico, e finalmente un’ultima relazione nella quale conclu deva per la non autenticità del testo e della sottoscrizione del testamento olografo. Con la sentenza n. 166/2011 del 23.8.2011 il Tribunale di Nicosia, discostandosi dalle conclusioni del CTU Ticino e facendo proprie le argomentazioni e conclusioni del CTP dei convenuti, dott. [OSCURATO:PERSONA], respin geva la domanda di nullità proposta dalle attrici, che aveva condannato al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali. Avversola sentenza di primo grado proponeva appello la sola [OSCURATO:PERSONA] per erroneità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie, osservando che il giudice era peritus peritorum e poteva anche disattendere i risultati di una CTU, ma solo quando le motivazioni della stessa erano intimamente contraddittorie ed egli era in grado di sostituire alle sue risultanze argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche, la Corte d'Appello di Caltanissetta, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], Carmela, Grazia, Giuseppe, Francesco, Mario e Nunziata, rimaste contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva procedersi ad una nuova CTU grafologica, nominando il dott. [OSCURATO:PERSONA] per verificare l'autografia del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto di tutte le scritture di comparazione ritualmente versate in atti in primo grado e verificando e valutando le considerazioni tecniche espresse nelle relazioni di parte e negli atti di causa, eccepita dalla parte appellante la necessità di sostituzione del nominato c.t.u., del quale, nel giudizio di primo grado, i convenuti avevano depositato , a supporto delle proprie tesi, una perizia grafica redatta dallo stesso in un procedimento penale concernente altra firma relativa adassegno di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del 18.7/[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello nissena respingeva la richiesta di sostituzione del CTU dott. G. Sofia in quanto l'avvenuto svolgimento di analoghi accertamenti in un diverso procedimento non costituiva ragione d'incompatibilità, né prefigurava motivi di opportunità idonei a giustificare la revoca del CTU e la sua sostituzione con altro professionista. Comunicata dal CTU la bozza della relazione il 7.10.2015, la parte appellante il 5.11.2015 depositava, con controfirma del suo legale, le osservazioni difensive del proprio perito grafologo, [OSCURATO:PERSONA], che alle pagine 2 e 3 delle deduzioni censurava la bozza, in quanto il CTU aveva utilizzato scritture di comparazione che non erano state regolarmente versate in atti (in particolare le firme comparative indicate dal CTU coi numeri 1, 2, 5, 12, 13, 17, 18, 24 e 31 indicate alle pagine 7, 8 e 9 della CTU) verosimilmente derivanti dall'incarico precedentemente svolto per il Tribunale di Nicosia. Nella relazione finale il CTU Sofia confermava l'autenticità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] già indicata nella bozza e nel rispondere alle osservazioni del CTP Mazzone specificava che per la comparazione aveva utilizzato 46 sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA], delle quali 9 non segnalate prevalentemente di epoca remota, che erano state rinvenute negli uffici della stazione dei Carabinieri il 6.3.2014 semplicemente perché si era appreso che erano state prese in esame dalla CTP della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte appellante ribadiva i suoi rilievi e le sue eccezioni chiedendo l'accoglimento dell'appello, o in subordine la pronuncia della nullità della CTU, sebbene su tale ultima richiesta non vi fosse stataalcuna pronuncia. Con la sentenza n. 83/2018 del 16.2.2018 la Corte d'Appello di Caltanissetta, dopo avere rammentato che per verificare l'autenticità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un nuovo consulente, che aveva concluso per l'autografia, e dopo avere riportato uno stralcio della CTU del dott. G. Sofia, rigettava l'appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di tale CTU e delle spese processuali di appello dei convenuti costituiti, liquidate in € 7.939,00 oltre accessori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso notificato il 5.7.2018 [OSCURATO:PERSONA], Carmela e Grazia, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Mario, Nunziata e Santa e non sono state convenute nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaste contumaci in secondo grado. Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre rilevare che in considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso per le ragioni che verranno di seguito esposte , risulta superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non intimate per l’odierno giudizio, che avendo partecipato al giudizio di primo grado in qualità di attrici, hanno dato luogo ad un litisconsorzio (necessario) processuale, sebbene le stesse abbiano poi palesa t o in secondo grado il venir meno del loro interesse a coltivare la lite. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchénon giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (vedi in tal senso, Cass., S ez. U n. , 23.9.2013 n. 21670 e Cass. n. 2723 del 2010 e per il riferimento ad una ipotesi di inammissibilità del ricorso Cass.,Sez. Un., n. 6826 del 2010). Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 62 e 194 c.p.c. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata, sposando acriticamente le conclusioni della CTU dott. G. Sofia disposta in secondo grado, ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità della stessa che erano state sollevate da [OSCURATO:PERSONA] nelle note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla bozza del suddetto CTU per avere lo stesso arbitrariamente acquisito alcune scritture comparative non prodotte dalle parti (non qualificabili come dati tecnici necessari per riscontrare le affermazioni e produzioni documentali effettuate dalle parti eccezionalmente acquisibili dall'ausiliario nelle CTU percipienti secondo le sentenza della Corte di Cassazione n. 26893/2017 e n. 12921/2015), esorbitando dall'incarico ricevuto, e per non avere esaminato invece il registro aziendale Bioagricoop dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA], che era stato oggetto di particolare attenzione nella motivazione della sentenza di primo grado, eccezioni poi ribadite in comparsa conclusionale e nella memoria di replica in secondo grado, mentre se ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto dichiarare nulla la CTU che aveva determinato il rigetto dell'appello ed avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della CTU con un altro consulente per violazione degli articoli 62 e 194 c.p.c.. Col secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell'avere il CTU utilizzato e valutato documenti da lui acquisiti e non prodotti dalle parti ed avere omesso invece di utilizzare e valutare il registro aziendale Bioagricoop, unico documento contenente numeri e parole diverse dalla firma di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la ricorrente che tali fatti pur essendo stati oggetto di discussione tra le parti (pagine 2 e 3 della memoria di replica avversaria e pagine 53 e 54 della CTU Sofia) non sono stati minimamente esaminati nell'impugnata sentenza, ancorché si trattasse di fatti decisivi, che se esaminati, avrebbero dovuto condurre la Corte d'Appello di Caltanissetta ad una conclusione diversa da quella adottata ed in particolare alla dichiarazione di nullità della CTU Sofia ed a disporne la rinnovazione. I due motivi, in quanto inerenti entrambi alla pretesa nullità della CTU posta a base della sentenza impugnata per le stesse ragioni (utilizzazione di scritture di comparazione non indicate dalle parti ma reperite d'ufficio dal CTU e mancata valutazione del registro aziendale Bioagricoop, unico documento contenente numeri e parole diverse dalla firma di [OSCURATO:PERSONA]) ed alla rinnovazione della CTU che la Corte d'Appello se avesse rilevato tale nullità avrebbe dovuto disporre, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Anzitutto vannoapplicati nella specie i limiti della mo tivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel regime anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l . 7 agosto 2012, n. 134,per inadeguatezza della stessa ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. cit., per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 24726 del 2017) in punto di fatto sull'autenticità della sottoscrizione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato dal notaio Maida di Troina il 7.6.2006, per essere la riforma applicabile solo ai giudizi di appello introdotti con citazione della quale sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, mentre nel caso di specie in cui il giudizio di secondo grado avanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta è iniziato nel 2011, come desumibile dal numero di iscrizione a ruolo di tale giudizio. Tanto chiarito, venendo al merito, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale di disporla o di ordinarne la rinnovazione sicché non è neppure necessaria un'espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799 del 29.9.2017; Cass. n. 17693 del 19.7.2013); la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326 del 13.1.2020; Cass sez. lav. n. 2103 del 24.1.2019; Cass. n. 21525 del 20.8.2019; Cass. n. 7472 del 23.3.2017). L'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra dunque un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche al provvedimento impugnato (Cass. n.26709 del 24.11.2020; Cass. n. 5339 del 18.3.2015), e la ricorrente solo col secondo motivo ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ha lamentato un vizio di motivazione della sentenza, ma non la mancanza di motivazione, mentre col primo motivo sono state lamentate violazioni di legge riferibili alla CTU e non alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del primo motivo inerente alle violazioni degli articoli 62 e 194 c.p.c. se autonomamente considerato, per difetto di autosufficienza. Passando all'esame del secondo motivo, da ritenere – per quanto sopra esposto -connesso al primo, va anzitutto rilevato che nel contesto del ricorso sono state sufficientemente individuate, al contrario di quanto asserito dai controricorrenti, le scritture di comparazione che il CTU avrebbe considerato pur non essendo state indicate dalle parti (riportate dal CTU coi numeri 1, 2, 5, 12, 13, 17, 18, 24 e 31 alle pagine 7, 8 e 9 della CTU come precisato a pagina 11 del ricorso) e la scrittura privata prodotta e non considerata dal CTU (registro aziendale Bioagricoop); tuttavia la ricorrente pur avendo indicato di avere lamentato il vizio in questione nelle note alla bozza del CTU del 5.11.2015, nonché nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica del giudizio di appello (come confermato dalle pagine 53 e 54 della CTU e dalla memoria di replica conclusiva avversaria nel giudizio di secondo grado), ha omesso la loro precisazione nelle conclusioni del giudizio di secondo grado (peraltro n eanche riportate dalla Lupica nel ricorso ) , come si evince da lla sentenza qui impugnata , laddove indica le “Conclusioni dell’appellante: come in atto di citazione ” in appello, per cui certamente non potevano contenere la richiesta di nullità della CTU, che solo successivamente all’introduzione del gravame era stata disposta ed espletata , e pertanto sono da considerare tardive, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (Cass.n. 9517 del 2002; Cass. n. 19128 del 2006; Cass.n. 7335 del 2013; Cass. n. 16611 d el 2013 ; Cass. n. 20636 del 2013; Cass. n. 3330 del 2016). Del resto, le comparse conclusionali,come le memorie di replica , devono limitarsi solo ad illustrare le ragioni poste a base delle conclusioni precisate, senzaintrodurre nuovi argomenti difensivi . Né la ricorrente ha allegato di avere eccepito l'asserita nullità della CTU alla prima udienza successiva al deposito della relazione finale, nella quale sono state motivate le ragioni contrarie alle critiche svolte, per cui difetta di ogni decisività dei fatti storici non considerati. Va ricordato comunque che le Sezioni U nite di questa Corte hanno insegnato, per quanto interessa in questa sede, che: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cass., S ez. U n., 28.2.2022, n. 6500). A quest'ultimo proposito, in tale decisione le sezioni unite si sono riferite alla distinzione tra "fatti principali", vale a dire, i "fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti", ed "i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali" (vedi pagina 19 della decisione ora richiamata), e nella specie le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di certa provenienza del predetto) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non era ravvisabile d'ufficio alcuna nullità sotto questo profilo della CTU, né sono state riportate le critiche specifiche eventualmente mosse da [OSCURATO:PERSONA] alla risposta alle osservazioni data dal CTU nella relazione finale. Quanto alla mancata considerazione da parte del CTU del registro aziendale Bioagricoop, la ricorrente ha omesso di indicare quando lo stesso sarebbe stato prodotto e d il suo contenuto, limitandosi a riferire che s i tratterebbe del l'unica scrittura di comparazione contenente numeri e parole diverse dalla firma di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad esserestato oggetto di particolare attenzione nella motivazione della sentenza di primogrado senza però spiegarne le ragioni. Solo per completezza si osserva che al fondo manca l'allegazione compiuta della decisività del fatto storico non considerato dalla CTU e quindi dalla sentenza impugnata, che su di essa risulta interamente basata, pu r essendosi il convincimento dell'ausiliario sull'autenticità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], poi fatto proprio dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, fondato , per ammissione della stessa ricorrente, sull'esame e comparazione di ben 46 sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. In base al principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità dei controricorrenti, da distrarre in favore del legale degli stessi,avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Nulla va disposto quanto a [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Mario, Nunziata e Santa, rimasti intimati. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D. P.R. n.115/2002 per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che vengono liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 d