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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06722/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avv.

M. Rillo anche in sost. avv. segreto per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.

A. Cola per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con la sentenza n. 28154 del 2021 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 21/11/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per avere partecipato, insieme con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduti in un agguato in data 31 agosto 2016) e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (deceduti in un agguato il 25 maggio 2017) ad un'associazione per delinquere avente ad oggetto il traffico di stupefacenti, e precisamente hashish, marijuana, cocaina ed eroina, commercializzata nelle varie piazze del quartiere Sanità, in particolare nella zona Fontanelle, ove il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva posizione egemone, ivi organizzando lo spaccio, obbligando coloro che commercializzavano gli stupefacenti a rifornirsi dall'associazione, assumendo Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quello di addetti alla vendita di hashish e cocaina, nelle piazze gestite dal clan, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa, dal 2014, con condotta perdurante.

1.1. La sentenza rescindente aveva accolto il motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducevano la violazione del ne bis in idem sul rilievo della duplicità di giudizi in quanto, sulla base della medesima piattaforma probatoria, costoro erano già stati condannati quali partecipi dell'associazione mafiosa di stampo camorristico, denominata clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel quartiere Sanità, promossa ed organizzata da Patrizio, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], diretta alla realizzazione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, e comunque finalizzati all'illecita accumulazione di profitti, anche tramite il traffico di stupefacenti e di armi, avvalendosi della forza di intimidatrice del vincolo associativo, all'affermazione del controllo egemonico sul territorio, rilevando come si imponeva un accertamento di fatto, demandato al giudice del rinvio, volto verificare se, nel caso di specie, oggetto dei due giudizi fosse il medesimo fatto storico secondo le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, ed in particolare il concetto elaborato dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità sull'identità del fatto, da intendersi in senso storico-naturalistico, da apprezzarsi avuto riguardo alla condotta all'evento ed al nesso di causalità e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

1.2. La sentenza impugnata ha rilevato come, sulla base dei dati informativi ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, nei termini di cui alla contestazione nell'odierno processo, era stata oggetto di un'autonoma iniziativa organizzata in epoca successiva la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne ridisegnava l'organizzazione implementando il giro di affari, mentre in epoca precedente, seppur gli attuali ricorrenti si dedicassero alla vendita di sostanze stupefacenti, la stessa era svolta o in maniera autonoma o comunque prescindendo dallo schema organizzativo che si affermerà dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA].

I giudici territoriali, sulla scorta di tali elementi di fatto valutati unitariamente alle captazioni telefoniche, ritenevano che l'attività finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti fosse stata organizzata in modo del tutto autonomo da quello che era l'originario programma criminoso del clan [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come non vi fosse corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei due reati associativi considerati in tutti i loro elementi costitutivi, condotte evento e nesso di causa, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo.

Sulla base di tali dati fattuali hanno ritenuto dimostrato che, con l'attività di spaccio, il gruppo aveva programmato la commissione di un numero indeterminato di reati ex articolo 73 d.P.R. n. 309/90 per ottenere illeciti guadagni, mentre la costituzione dell'organizzazione ex art. 416 bis cod.pen. aveva nel suo programma la commissione di reati di varia natura finalizzati ad imporre il predominio sul territorio che di fatto avveniva mediante atti di violenza raid armati e stese.

Ricorreva, infine, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod.pen. sotto il duplice profilo dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione per l'illogicità della motivazione rispetto al principio di natura processuale di cui all'art 597 comma 3 e art. 624 cod.proc.pen., giudicato progressivo.

Secondo il ricorrente la motivazione a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione difensiva relativa alla violazione del divieto di secondo giudizio sarebbe manifestamente infondata posto che, come era stato segnalato, il [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato con sentenza di condanna, in separato procedimento penale, per la sua partecipazione all'associazione criminale camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era già stato giudicato in relazione ad accordi criminali stipulati tra i membri del clan [OSCURATO:PERSONA] anche per la gestione del commercio di sostanze stupefacenti.

Sulla base dell'identità del materiale probatorio a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] il predetto sarebbe stato condannato per lo stesso fatto ed erroneamente sarebbe stato ritenuto, dal giudice di primo grado e poi dalla corte territoriale, il concorso formale tra le due fattispecie.Con un secondo profilo, la sentenza impugnata, a cui era demandata la verifica in fatto dei presupposti ( condotta, evento e nesso di causa) per il riconoscimento del bis in idem, avrebbe unicamente affrontato il profilo della identità della condotta, escludendola e riconoscendo, invece, il concorso formale, che era già coperta da giudicato progressivo, non argomentando invece l'ulteriore accertamento di fatto degli ulteriori presupposti, da cui la violazione dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. in presenza di impugnazione del solo imputato.

2.1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 628 cod.proc.pen. per avere la corte territoriale sovvertito l'accertamento fattuale compiuto con la sentenza n. 1329/2021, irrevocabile, ritenendo che il fatto per cui si procede fosse diverso da quello già giudicato in via definitiva.

La motivazione resa sarebbe manifestamente illogica laddove avrebbe ritenuto che, sul rilievo della riorganizzazione dell'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] del 2015, il fatto fosse diverso da quello già giudicato.

Tale accertamento giudiziale sarebbe contrario a quanto affermato dal giudice di primo grado che aveva ritenuto che a partire dal 2013 e 2014 fosse operante un'associazione ex art. 416 bis cod.pen. nel rione Sanità anche e soprattutto nel settore del commercio di sostanze stupefacenti.

2.1.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto non ricorresse uno stesso fatto sul rilievo che l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti era stata oggetto di autonome iniziative organizzate in epoca successiva alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, l'elemento costitutivo di ogni delitto associativo risulta essere pacificamente l'accordo criminale non rilevando modifiche dell'assetto organizzativo delineato con l'originario pactum sceleris, rilevando l'originario accordo criminale ex articolo 416 bis cod.pen. stipulato anche dall'odierno ricorrente in epoca antecedente alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA].

Per tali ragioni la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la legge penale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorquando avrebbe ritenuto che le modifiche organizzative ed esecutive dell'originario pactum sceleris concretizzassero un nuovo autonomo accordo criminale.

2.1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen. per avere la corte territoriale escluso il bis in idem sul rilievo della maggiore ampiezza del programma criminale del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. rispetto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo tale dato inconferente dove, come nel caso di specie, l'associazione finalizzata al narcotraffico è aggravata dal metodo mafioso.2.1.5.

Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 416 bisl. cod.pen. nella sua forma oggettiva.

Secondo il ricorrente non sarebbe configurabile la menzionata aggravante del metodo mafioso con qualsivoglia reato associativo ivi incluso quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Omessa risposta da parte della corte territoriale.

Quanto, invece, alla circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la corte territoriale non avrebbe offerto congrua motivazione tenuto conto del dictum delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante deve essere connotata dal dolo intenzionale consistente nell'intento di consolidare, rafforzare o quantomeno agevolare una qualsiasi attività esterna dell'associazione mafiosa.

Appare evidente, secondo il ricorrente, che quando si tratta di avvantaggiare il clan di appartenenza, i motivi a delinquere sono già stati sanzionati per l'adesione al gruppo madre di stampo mafioso da cui l'inapplicabilità dell'aggravante per violazione del principio del ne bis in idem.

2.2. Gli avv.ti M. Rillo e F. Segreti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono un unico motivo di impugnazione con cui denunciano la violazione di legge all'art. 649 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova.

Il motivo che ripercorre in gran parte le argomentazioni svolte in diritto nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si appunta sul vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, nella parte in cui i giudici territoriale avrebbero escluso il bis in idem.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe diversità di contenuto e operatività del diverso progetto criminoso, ritenuta sulla base di un apprezzamento degli elementi di prova travisati e ciò in quanto vi sarebbe stato un unico patto criminoso, dimostrato dall'unicità del quadro probatorio, nel quale era ricompresa l'attività illecita di commercio di sostanze stupefacenti.

Il programmo criminoso di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90 era coincidente, anche temporalmente, con quello dell'associazione mafiosa reato per il quale il ricorrente è già stato giudicato con sentenza passata in giudicato dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 26/04/2019.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non sono fondati per le ragioni qui di seguito esposte.

2. Il motivo, pur diversamente articolato dai ricorrenti con cui denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, che possono essere congiuntamente trattati, risulta infondato.

Deve anzitutto rammentarsi che il perimetro dell'annullamento disposto dalla sentenza rescindente era circoscritto all'accertamento 'di fatto', dovendo verificare, il giudice del rinvio, se, nel caso di specie, oggetto dei due giudizi fosse il medesimo fatto storico.

La sentenza impugnata (cfr. par. 1.2 del ritenuto in fatto), sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha argomentato che i dati informativi ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostravano che l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, già svolta in precedenza, nei termini di cui alla contestazione nell'odierno processo, era stata oggetto di una iniziativa organizzata in epoca successiva la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne ridisegnava l'organizzazione implementando il giro di affari, mentre, in epoca precedente, gli attuali ricorrenti si dedicavano alla vendita di sostanze stupefacenti o in maniera autonoma o comunque prescindendo dallo schema organizzativo che si affermerà dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], una volta che [OSCURATO:PERSONA] era tornato nel rione Sanità, il clan aveva avuto una maggiore disponibilità di stupefacenti cosicché si cominciò ad organizzare una piazza di spaccio dove inizialmente si vendevano tutti i tipi di sostanza stupefacenti.

Successivamente il clan si limitava a vendere solo hashish e cocaina, mentre alla vendita della marijuana provvedeva il clan Tolomelli.

Peraltro, evidenzia ancora il collaboratore di giustizia, che già prima della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vendeva stupefacenti tipo cocaina nelle Fontanelle, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre venduta hashish e marijuana (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

Dunque, i giudici territoriali, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valutate unitariamente alle captazioni telefoniche, ritenevano che l'attività finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già posta in essere dai ricorrenti, alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata riorganizzata, anche in ragione della maggiore disponibilità di sostanze stupefacenti e ciò sulla base del precedente pactum sceleris che era perdurante, provvedendo, il [OSCURATO:PERSONA], a ridisegnare l'attività illecita, già oggetto del programma criminoso, in relazione alla diversa tipologia di sostanze (non più la marijuana spacciata dal clan Tolomelli) e al territorio (piazza di spaccio), sicchè, concludevano che, pur se l'attività di spaccio era stata riorganizzata, non vi fosse corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei due reati associativi considerati in tutti i loro elementi costitutivi, condotte evento e nesso di causa, con riguardo le circostanze di tempo e di luogo.

3. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione ed è giuridicamente corretta e rispettosa del quesito - accertamento di fatto - che la sentenza rescindente aveva devoluto ai giudici del rinvio i quali, sulla scorta della medesima piattaforma probatoria, hanno risposto argomentando in modo logico l'insussistenza del bis in idem.

A tale riguardo, osserva, il Collegio, che la valutazione della sussistenza del bis in idem costituisce un giudizio di fatto compiuto dal giudice del merito sulla scorta di un accertamento di fatto che la Corte di cassazione non può rivalutare, essendo il sindacato di legittimità limitato unicamente a verificare la congruità della motivazione.

4. Nel caso in esame, la motivazione è congrua e giuridicamente corretta.

Costituisce ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, Rv. 241883; Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Rv. 253892; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rv. 278583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G. in proc.

Corso, Rv. 258163 - 01).

Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione.

In effetti, il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (...) Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 cod. pen. e dell'articolo 74 del d.P.R. 309 del 1990, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati" (così Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883).

Ne consegue che è ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva e oggettiva, che integrano gli estremi di entrami i reati associativi, così come la totale identità del soggetto e delle strutture di entrambi i delitti associativi, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto riconoscimento del concorso di tali due reati laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G. in proc.

Corso, Rv. 258163 - 01).

Concorso formale tra reati che il Giudice delle leggi, con la nota sentenza n. 200 del 2016, ha chiarito che non determina per ciò solo l'identità del fatto, essendo facilmente immaginabile che all'unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto una volta che si sia precisato che essa può discendere dall'identità storico naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, ... in definitiva l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'influenza gioca in entrambe le direzioni perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale.

Ai fini della decisione sul l'applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico (così Corte costituzionale n. 200 del 2016).

Più recentemente si è ulteriormente chiarito che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762).

6. Di tale regola iuris la Corte d'appello di Napoli ha fatto corretta applicazione e con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto non configurabile l'identità del fatto ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen.

La corte territoriale (vedi supra) è pervenuta non illogicamente alla conclusione che l'attività di spaccio, svolta dai ricorrenti, con modalità organizzate integranti il paradigma normativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oggetto di nuova modulazione a far tempo dal 2015, quanto agli aspetti esecutivi concreti, costituiva un'organizzazione che coesisteva con l'associazione mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA], di cui gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti partecipi, che si occupava della gestione delle piazze di spaccio, presenti sul territorio di riferimento 'rione Sanità', traendo profitti dallo stabile commercio di stupefacenti.

Organizzazione mafiosa che poneva in essere reati di varia natura finalizzati ad imporre il predominio sul territorio che di fatto avveniva mediante atti di violenza raid armati e stese (secondo il narrato dei collaboratori il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte a delle stese, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era anche il custode delle armi del clan).

In altri termini, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti costituiva uno dei settori di interesse economico dell'organizzazione mafiosa la cui attività abbracciava anche altri settori di attività illecita e di controllo del territorio.

Al riguardo, l'assunto difensivo - oggetto del terzo motivo di ricorso - secondo cui la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la legge penale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorquando avrebbe ritenuto che le modifiche organizzative ed esecutive dell'originario pactum sceleris concretizzassero un nuovo autonomo accordo criminale, non coglie nel segno.

I giudici del merito hanno rilevato, sulla base del compendio probatorio, che l'accordo originario che dette vita all'organizzazione del narcotraffico, in seno ai già partecipi all'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen., non era venuto meno risultando solo rimodulata la fase esecutiva del traffico di stupefacenti allorchè il [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato, riorganizzazione tra gli stessi soggetti aderenti sin dall'origine al pactum sceleris e già coinvolti nell'ampia attività dell'associazione mafiosa nell'ambito della quale, accanto alle attività illecite della stessa, si affiancava il narcotraffico.

Del resto, come ripetutamente affermato, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, né richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento contribuendo tutti insieme all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405 - 01) Sulla base di tali ragioni consegue l'infondatezza dei primi quattro motivi di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'insussistenza del dedotto travisamento probatorio sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], e l'inconferenza delle dedotte violazione di legge ex art. 597 comma 3 cod.proc.pen., 624 e 628 cod.proc.pen. sollevate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

7. Anche il motivo di censura della difesa del [OSCURATO:PERSONA], di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante nella duplice forma del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa non ha miglior sorte risultando infondata.

La questione è stata affrontata dalla pronuncia delle Sezioni Unite Cinalli che ha ben delineato i contorni della compatibilità della menzionata aggravante, nelle due diverse forme di manifestazione, a cui si deve fare riferimento.

La citata pronuncia, dopo avere ricordato che l'art. 7 d.l. 152/91, ora 416 bis- 1 cod.pen. che ne ripete il contenuto, sancisce che "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà "e ricordato che l'aggravante in questione si articola in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo", ha affermato, con riguardo al profilo qui di rilievo, risolvendo un contrasto interpretativo sulla configurabilità della circostanza del metodo mafioso nei confronti degli appartenenti di un sodalizio di stampo mafioso, il principio dell'applicabilità dell'aggravante a coloro che fanno parte un organizzazione mafiosa.

Con specifico riguardo alla compatibilità della contestazione dell'aggravante del c.d. metodo mafioso, rilevano le Sezioni Unite che la condotta sanzionata dall'art. 416 bis cod.pen. consiste nell'essere inserito stabilmente - in veste di semplice partecipante o in posizione di promotore o di capo - in un sodalizio, arrecando un contributo di un qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti ovvero dall'incidere indebitamente sul diritto di voto; obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Non ogni socio realizza i reati fine che, mano a mano, vengono posti in essere e neppure compie le specifiche azioni funzionali alla conquista di supremazia; così non ogni partecipe deve necessariamente impiegare il metodo mafioso, ossia il potere di pressione del gruppo, essendo sufficiente che egli sia consapevole che altri lo impiegano e cioè che esso è lo strumento fondamentale dell'azione sociale, in tali termini accettando lo stesso.

Perchè l'associato risponda dei singoli delitti occorre che egli vi abbia dato uno specifico consapevole apporto, non bastando che essi rientrino nel programma associativo: la regola vale ovviamente per le relative modalità esecutive.In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, "pare chiaro che, al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan.

Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico.

Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose; se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile" (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 - 01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280 - 02; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131 - 02; Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642 - 01).

Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza aggravante del metodo mafioso può trovare applicazione nei confronti dell'associato che, nella commissione di reati diversi dall'art. 416 bis cod.pen., utilizza tale metodo con l'ulteriore conclusione, qui enunciata solo per chiarezza, che l'aggravante menzionata si applica a tutti i reati, diversi dall'art. 416 bis cod.pen. e salvo quelli puniti con la pena dell'ergastolo, e dunque, anche al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi incompatibilità in via logica nei confronti di coloro che utilizzano il metodo mafioso nell'attività illecita di narcotraffico, pur se associati all'associazione mafiosa.

8. Nel caso in esame, ritenuta la compatibilità della menzionata aggravante del metodo mafioso al reato associativo di cui all'art. 74, in relazione al primo profilo di doglianza, osserva, la Corte, che la censura può essere esaminata prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250).

Ciò premesso, la sentenza di primo grado ha ben argomentato come l'attività organizzata di spaccio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era partecipe, essendo addetto alla vendita al minuto sulla piazza di spaccio del rione Sanità, era caratterizzata dal metodo mafioso del controllo del territorio secondo la distribuzione di questo con logiche di tipo mafioso in quanto diretta ad imporre un predominio sullo stesso anche attraverso azioni violente contro i clan avversari volte al mantenimento del controllo di siffatto territorio.

Emblematica ai fini della connotazione del c.d. metodo mafioso è, secondo i giudici del merito, la conversazione del 18/01/2017 in cui nell'ambito di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] inerenti al traffico di droga, un interlocutore chiede il permesso a comprare altrove lo stupefacente, circostanza dimostrativa della forza intimidatrice che accompagnava lo spaccio da parte di costui.

In conclusione, l'attività organizzata di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere dal ricorrente unitamente ad altri soggetti, tutti appartenenti al clan camorristico Vasta rella, secondo la contestazione di cui al presente processo, attività illecita in materia di stupefacenti posta in essere da costoro a lato dell'attività diretta alla commissione di altri reati in materia di armi, contro la persona, sempre posta in essere dagli stessi integrante il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., era caratterizzata dall'impiego del metodo mafioso.

Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità dell'aggravante e cioè "il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso".

L'associazione finalizzata al narcotraffico era aggravata dalla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa essendo stato dimostrato, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, che l'attività illecita nel settore degli stupefacenti faceva conseguire imponenti profitti all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere, con la sua condotta di spaccio, un contributo permanente allo scopo sociale, essendo pienamente consapevole di tale apporto al fine perseguito dall'associazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avv. M. Rillo anche in sost. avv. segreto per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. A. Cola per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con la sentenza n. 28154 del 2021 della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 21/11/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per avere partecipato, insieme con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduti in un agguato in data 31 agosto 2016) e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (deceduti in un agguato il 25 maggio 2017) ad un'associazione per delinquere avente ad oggetto il traffico di stupefacenti, e precisamente hashish, marijuana, cocaina ed eroina, commercializzata nelle varie piazze del quartiere Sanità, in particolare nella zona Fontanelle, ove il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva posizione egemone, ivi organizzando lo spaccio, obbligando coloro che commercializzavano gli stupefacenti a rifornirsi dall'associazione, assumendo Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quello di addetti alla vendita di hashish e cocaina, nelle piazze gestite dal clan, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa, dal 2014, con condotta perdurante. 1.1. La sentenza rescindente aveva accolto il motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducevano la violazione del ne bis in idem sul rilievo della duplicità di giudizi in quanto, sulla base della medesima piattaforma probatoria, costoro erano già stati condannati quali partecipi dell'associazione mafiosa di stampo camorristico, denominata clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel quartiere Sanità, promossa ed organizzata da Patrizio, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], diretta alla realizzazione di delitti contro la persona, contro il patrimonio, e comunque finalizzati all'illecita accumulazione di profitti, anche tramite il traffico di stupefacenti e di armi, avvalendosi della forza di intimidatrice del vincolo associativo, all'affermazione del controllo egemonico sul territorio, rilevando come si imponeva un accertamento di fatto, demandato al giudice del rinvio, volto verificare se, nel caso di specie, oggetto dei due giudizi fosse il medesimo fatto storico secondo le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, ed in particolare il concetto elaborato dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità sull'identità del fatto, da intendersi in senso storico-naturalistico, da apprezzarsi avuto riguardo alla condotta all'evento ed al nesso di causalità e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 1.2. La sentenza impugnata ha rilevato come, sulla base dei dati informativi ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, nei termini di cui alla contestazione nell'odierno processo, era stata oggetto di un'autonoma iniziativa organizzata in epoca successiva la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne ridisegnava l'organizzazione implementando il giro di affari, mentre in epoca precedente, seppur gli attuali ricorrenti si dedicassero alla vendita di sostanze stupefacenti, la stessa era svolta o in maniera autonoma o comunque prescindendo dallo schema organizzativo che si affermerà dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]. I giudici territoriali, sulla scorta di tali elementi di fatto valutati unitariamente alle captazioni telefoniche, ritenevano che l'attività finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti fosse stata organizzata in modo del tutto autonomo da quello che era l'originario programma criminoso del clan [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come non vi fosse corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei due reati associativi considerati in tutti i loro elementi costitutivi, condotte evento e nesso di causa, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo. Sulla base di tali dati fattuali hanno ritenuto dimostrato che, con l'attività di spaccio, il gruppo aveva programmato la commissione di un numero indeterminato di reati ex articolo 73 d.P.R. n. 309/90 per ottenere illeciti guadagni, mentre la costituzione dell'organizzazione ex art. 416 bis cod.pen. aveva nel suo programma la commissione di reati di varia natura finalizzati ad imporre il predominio sul territorio che di fatto avveniva mediante atti di violenza raid armati e stese. Ricorreva, infine, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod.pen. sotto il duplice profilo dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] formula cinque motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione per l'illogicità della motivazione rispetto al principio di natura processuale di cui all'art 597 comma 3 e art. 624 cod.proc.pen., giudicato progressivo. Secondo il ricorrente la motivazione a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione difensiva relativa alla violazione del divieto di secondo giudizio sarebbe manifestamente infondata posto che, come era stato segnalato, il [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato con sentenza di condanna, in separato procedimento penale, per la sua partecipazione all'associazione criminale camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era già stato giudicato in relazione ad accordi criminali stipulati tra i membri del clan [OSCURATO:PERSONA] anche per la gestione del commercio di sostanze stupefacenti. Sulla base dell'identità del materiale probatorio a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] il predetto sarebbe stato condannato per lo stesso fatto ed erroneamente sarebbe stato ritenuto, dal giudice di primo grado e poi dalla corte territoriale, il concorso formale tra le due fattispecie.Con un secondo profilo, la sentenza impugnata, a cui era demandata la verifica in fatto dei presupposti ( condotta, evento e nesso di causa) per il riconoscimento del bis in idem, avrebbe unicamente affrontato il profilo della identità della condotta, escludendola e riconoscendo, invece, il concorso formale, che era già coperta da giudicato progressivo, non argomentando invece l'ulteriore accertamento di fatto degli ulteriori presupposti, da cui la violazione dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. in presenza di impugnazione del solo imputato. 2.1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 628 cod.proc.pen. per avere la corte territoriale sovvertito l'accertamento fattuale compiuto con la sentenza n. 1329/2021, irrevocabile, ritenendo che il fatto per cui si procede fosse diverso da quello già giudicato in via definitiva. La motivazione resa sarebbe manifestamente illogica laddove avrebbe ritenuto che, sul rilievo della riorganizzazione dell'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] del 2015, il fatto fosse diverso da quello già giudicato. Tale accertamento giudiziale sarebbe contrario a quanto affermato dal giudice di primo grado che aveva ritenuto che a partire dal 2013 e 2014 fosse operante un'associazione ex art. 416 bis cod.pen. nel rione Sanità anche e soprattutto nel settore del commercio di sostanze stupefacenti. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto non ricorresse uno stesso fatto sul rilievo che l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti era stata oggetto di autonome iniziative organizzate in epoca successiva alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, l'elemento costitutivo di ogni delitto associativo risulta essere pacificamente l'accordo criminale non rilevando modifiche dell'assetto organizzativo delineato con l'originario pactum sceleris, rilevando l'originario accordo criminale ex articolo 416 bis cod.pen. stipulato anche dall'odierno ricorrente in epoca antecedente alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]. Per tali ragioni la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la legge penale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorquando avrebbe ritenuto che le modifiche organizzative ed esecutive dell'originario pactum sceleris concretizzassero un nuovo autonomo accordo criminale. 2.1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen. per avere la corte territoriale escluso il bis in idem sul rilievo della maggiore ampiezza del programma criminale del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. rispetto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo tale dato inconferente dove, come nel caso di specie, l'associazione finalizzata al narcotraffico è aggravata dal metodo mafioso.2.1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 416 bisl. cod.pen. nella sua forma oggettiva. Secondo il ricorrente non sarebbe configurabile la menzionata aggravante del metodo mafioso con qualsivoglia reato associativo ivi incluso quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Omessa risposta da parte della corte territoriale. Quanto, invece, alla circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la corte territoriale non avrebbe offerto congrua motivazione tenuto conto del dictum delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante deve essere connotata dal dolo intenzionale consistente nell'intento di consolidare, rafforzare o quantomeno agevolare una qualsiasi attività esterna dell'associazione mafiosa. Appare evidente, secondo il ricorrente, che quando si tratta di avvantaggiare il clan di appartenenza, i motivi a delinquere sono già stati sanzionati per l'adesione al gruppo madre di stampo mafioso da cui l'inapplicabilità dell'aggravante per violazione del principio del ne bis in idem. 2.2. Gli avv.ti M. Rillo e F. Segreti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono un unico motivo di impugnazione con cui denunciano la violazione di legge all'art. 649 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Il motivo che ripercorre in gran parte le argomentazioni svolte in diritto nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si appunta sul vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, nella parte in cui i giudici territoriale avrebbero escluso il bis in idem. Secondo il ricorrente non vi sarebbe diversità di contenuto e operatività del diverso progetto criminoso, ritenuta sulla base di un apprezzamento degli elementi di prova travisati e ciò in quanto vi sarebbe stato un unico patto criminoso, dimostrato dall'unicità del quadro probatorio, nel quale era ricompresa l'attività illecita di commercio di sostanze stupefacenti. Il programmo criminoso di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90 era coincidente, anche temporalmente, con quello dell'associazione mafiosa reato per il quale il ricorrente è già stato giudicato con sentenza passata in giudicato dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 26/04/2019. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono fondati per le ragioni qui di seguito esposte. 2. Il motivo, pur diversamente articolato dai ricorrenti con cui denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, che possono essere congiuntamente trattati, risulta infondato. Deve anzitutto rammentarsi che il perimetro dell'annullamento disposto dalla sentenza rescindente era circoscritto all'accertamento 'di fatto', dovendo verificare, il giudice del rinvio, se, nel caso di specie, oggetto dei due giudizi fosse il medesimo fatto storico. La sentenza impugnata (cfr. par. 1.2 del ritenuto in fatto), sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha argomentato che i dati informativi ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostravano che l'attività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, già svolta in precedenza, nei termini di cui alla contestazione nell'odierno processo, era stata oggetto di una iniziativa organizzata in epoca successiva la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne ridisegnava l'organizzazione implementando il giro di affari, mentre, in epoca precedente, gli attuali ricorrenti si dedicavano alla vendita di sostanze stupefacenti o in maniera autonoma o comunque prescindendo dallo schema organizzativo che si affermerà dopo la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], una volta che [OSCURATO:PERSONA] era tornato nel rione Sanità, il clan aveva avuto una maggiore disponibilità di stupefacenti cosicché si cominciò ad organizzare una piazza di spaccio dove inizialmente si vendevano tutti i tipi di sostanza stupefacenti. Successivamente il clan si limitava a vendere solo hashish e cocaina, mentre alla vendita della marijuana provvedeva il clan Tolomelli. Peraltro, evidenzia ancora il collaboratore di giustizia, che già prima della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vendeva stupefacenti tipo cocaina nelle Fontanelle, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre venduta hashish e marijuana (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). Dunque, i giudici territoriali, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valutate unitariamente alle captazioni telefoniche, ritenevano che l'attività finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già posta in essere dai ricorrenti, alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata riorganizzata, anche in ragione della maggiore disponibilità di sostanze stupefacenti e ciò sulla base del precedente pactum sceleris che era perdurante, provvedendo, il [OSCURATO:PERSONA], a ridisegnare l'attività illecita, già oggetto del programma criminoso, in relazione alla diversa tipologia di sostanze (non più la marijuana spacciata dal clan Tolomelli) e al territorio (piazza di spaccio), sicchè, concludevano che, pur se l'attività di spaccio era stata riorganizzata, non vi fosse corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei due reati associativi considerati in tutti i loro elementi costitutivi, condotte evento e nesso di causa, con riguardo le circostanze di tempo e di luogo. 3. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione ed è giuridicamente corretta e rispettosa del quesito - accertamento di fatto - che la sentenza rescindente aveva devoluto ai giudici del rinvio i quali, sulla scorta della medesima piattaforma probatoria, hanno risposto argomentando in modo logico l'insussistenza del bis in idem. A tale riguardo, osserva, il Collegio, che la valutazione della sussistenza del bis in idem costituisce un giudizio di fatto compiuto dal giudice del merito sulla scorta di un accertamento di fatto che la Corte di cassazione non può rivalutare, essendo il sindacato di legittimità limitato unicamente a verificare la congruità della motivazione. 4. Nel caso in esame, la motivazione è congrua e giuridicamente corretta. Costituisce ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, Rv. 241883; Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Rv. 253892; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rv. 278583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G. in proc. Corso, Rv. 258163 - 01). Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti, il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (...) Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 cod. pen. e dell'articolo 74 del d.P.R. 309 del 1990, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati" (così Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883). Ne consegue che è ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva e oggettiva, che integrano gli estremi di entrami i reati associativi, così come la totale identità del soggetto e delle strutture di entrambi i delitti associativi, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto riconoscimento del concorso di tali due reati laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G. in proc. Corso, Rv. 258163 - 01). Concorso formale tra reati che il Giudice delle leggi, con la nota sentenza n. 200 del 2016, ha chiarito che non determina per ciò solo l'identità del fatto, essendo facilmente immaginabile che all'unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto una volta che si sia precisato che essa può discendere dall'identità storico naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, ... in definitiva l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'influenza gioca in entrambe le direzioni perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sul l'applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico (così Corte costituzionale n. 200 del 2016). Più recentemente si è ulteriormente chiarito che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762). 6. Di tale regola iuris la Corte d'appello di Napoli ha fatto corretta applicazione e con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto non configurabile l'identità del fatto ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen. La corte territoriale (vedi supra) è pervenuta non illogicamente alla conclusione che l'attività di spaccio, svolta dai ricorrenti, con modalità organizzate integranti il paradigma normativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oggetto di nuova modulazione a far tempo dal 2015, quanto agli aspetti esecutivi concreti, costituiva un'organizzazione che coesisteva con l'associazione mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA], di cui gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti partecipi, che si occupava della gestione delle piazze di spaccio, presenti sul territorio di riferimento 'rione Sanità', traendo profitti dallo stabile commercio di stupefacenti. Organizzazione mafiosa che poneva in essere reati di varia natura finalizzati ad imporre il predominio sul territorio che di fatto avveniva mediante atti di violenza raid armati e stese (secondo il narrato dei collaboratori il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte a delle stese, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era anche il custode delle armi del clan). In altri termini, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti costituiva uno dei settori di interesse economico dell'organizzazione mafiosa la cui attività abbracciava anche altri settori di attività illecita e di controllo del territorio. Al riguardo, l'assunto difensivo - oggetto del terzo motivo di ricorso - secondo cui la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la legge penale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorquando avrebbe ritenuto che le modifiche organizzative ed esecutive dell'originario pactum sceleris concretizzassero un nuovo autonomo accordo criminale, non coglie nel segno. I giudici del merito hanno rilevato, sulla base del compendio probatorio, che l'accordo originario che dette vita all'organizzazione del narcotraffico, in seno ai già partecipi all'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen., non era venuto meno risultando solo rimodulata la fase esecutiva del traffico di stupefacenti allorchè il [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato, riorganizzazione tra gli stessi soggetti aderenti sin dall'origine al pactum sceleris e già coinvolti nell'ampia attività dell'associazione mafiosa nell'ambito della quale, accanto alle attività illecite della stessa, si affiancava il narcotraffico. Del resto, come ripetutamente affermato, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, né richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento contribuendo tutti insieme all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405 - 01) Sulla base di tali ragioni consegue l'infondatezza dei primi quattro motivi di ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'insussistenza del dedotto travisamento probatorio sollevato dal [OSCURATO:PERSONA], e l'inconferenza delle dedotte violazione di legge ex art. 597 comma 3 cod.proc.pen., 624 e 628 cod.proc.pen. sollevate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. 7. Anche il motivo di censura della difesa del [OSCURATO:PERSONA], di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante nella duplice forma del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa non ha miglior sorte risultando infondata. La questione è stata affrontata dalla pronuncia delle Sezioni Unite Cinalli che ha ben delineato i contorni della compatibilità della menzionata aggravante, nelle due diverse forme di manifestazione, a cui si deve fare riferimento. La citata pronuncia, dopo avere ricordato che l'art. 7 d.l. 152/91, ora 416 bis- 1 cod.pen. che ne ripete il contenuto, sancisce che "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà "e ricordato che l'aggravante in questione si articola in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo", ha affermato, con riguardo al profilo qui di rilievo, risolvendo un contrasto interpretativo sulla configurabilità della circostanza del metodo mafioso nei confronti degli appartenenti di un sodalizio di stampo mafioso, il principio dell'applicabilità dell'aggravante a coloro che fanno parte un organizzazione mafiosa. Con specifico riguardo alla compatibilità della contestazione dell'aggravante del c.d. metodo mafioso, rilevano le Sezioni Unite che la condotta sanzionata dall'art. 416 bis cod.pen. consiste nell'essere inserito stabilmente - in veste di semplice partecipante o in posizione di promotore o di capo - in un sodalizio, arrecando un contributo di un qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti ovvero dall'incidere indebitamente sul diritto di voto; obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Non ogni socio realizza i reati fine che, mano a mano, vengono posti in essere e neppure compie le specifiche azioni funzionali alla conquista di supremazia; così non ogni partecipe deve necessariamente impiegare il metodo mafioso, ossia il potere di pressione del gruppo, essendo sufficiente che egli sia consapevole che altri lo impiegano e cioè che esso è lo strumento fondamentale dell'azione sociale, in tali termini accettando lo stesso. Perchè l'associato risponda dei singoli delitti occorre che egli vi abbia dato uno specifico consapevole apporto, non bastando che essi rientrino nel programma associativo: la regola vale ovviamente per le relative modalità esecutive.In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, "pare chiaro che, al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico. Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose; se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile" (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 - 01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280 - 02; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131 - 02; Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642 - 01). Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza aggravante del metodo mafioso può trovare applicazione nei confronti dell'associato che, nella commissione di reati diversi dall'art. 416 bis cod.pen., utilizza tale metodo con l'ulteriore conclusione, qui enunciata solo per chiarezza, che l'aggravante menzionata si applica a tutti i reati, diversi dall'art. 416 bis cod.pen. e salvo quelli puniti con la pena dell'ergastolo, e dunque, anche al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi incompatibilità in via logica nei confronti di coloro che utilizzano il metodo mafioso nell'attività illecita di narcotraffico, pur se associati all'associazione mafiosa. 8. Nel caso in esame, ritenuta la compatibilità della menzionata aggravante del metodo mafioso al reato associativo di cui all'art. 74, in relazione al primo profilo di doglianza, osserva, la Corte, che la censura può essere esaminata prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250). Ciò premesso, la sentenza di primo grado ha ben argomentato come l'attività organizzata di spaccio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era partecipe, essendo addetto alla vendita al minuto sulla piazza di spaccio del rione Sanità, era caratterizzata dal metodo mafioso del controllo del territorio secondo la distribuzione di questo con logiche di tipo mafioso in quanto diretta ad imporre un predominio sullo stesso anche attraverso azioni violente contro i clan avversari volte al mantenimento del controllo di siffatto territorio. Emblematica ai fini della connotazione del c.d. metodo mafioso è, secondo i giudici del merito, la conversazione del 18/01/2017 in cui nell'ambito di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] inerenti al traffico di droga, un interlocutore chiede il permesso a comprare altrove lo stupefacente, circostanza dimostrativa della forza intimidatrice che accompagnava lo spaccio da parte di costui. In conclusione, l'attività organizzata di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere dal ricorrente unitamente ad altri soggetti, tutti appartenenti al clan camorristico Vasta rella, secondo la contestazione di cui al presente processo, attività illecita in materia di stupefacenti posta in essere da costoro a lato dell'attività diretta alla commissione di altri reati in materia di armi, contro la persona, sempre posta in essere dagli stessi integrante il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., era caratterizzata dall'impiego del metodo mafioso. Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità dell'aggravante e cioè "il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso". L'associazione finalizzata al narcotraffico era aggravata dalla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa essendo stato dimostrato, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, che l'attività illecita nel settore degli stupefacenti faceva conseguire imponenti profitti all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere, con la sua condotta di spaccio, un contributo permanente allo scopo sociale, essendo pienamente consapevole di tale apporto al fine perseguito dall'associazion
Sentenza Cassazione n. 06722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris