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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11141/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANNONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABIOLAudito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che depositaconclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi l’inammissibilità od il rigetto deiricorsi;uditi i difensori degli imputati: avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.toCiaramitaro per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi; avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono entrambi l’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 22 luglio 2025,confermava la pronuncia del 14-5-2024 del G.U.P. del Tribunale di Catania cheaveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perchéritenuti colpevoli, il primo, di concorso in rapina aggravata e, il secondo, diconcorso in falso in atto pubblico fidefaciente tramite induzione, avente adoggetto il rilascio del c.d.

“green pass” per il COVID-19.2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to Ciaramitaro per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distintimotivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del ruolo delricorrente ed alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. dovendosi tenere conto, nella determinazione della pena per il reatoconcorsuale, del ruolo effettivamente ricoperto da ciascuno nella consumazionedel reato; aveva, quindi, errato la Corte di appello nell’escludere il ruolo di minimaimportanza del ricorrente nella consumazione del reato, dovendo anche esseresottolineata la genericità dell’imputazione elevata a carico di ciascuno cheimpediva di individuarne il singolo fattivo apporto e la non rilevanza degli elementivalorizzati dal giudice di secondo grado;- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;- vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla determinazione della pena;- vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.2.1 Con ricorso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduceva:- violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. quanto alla illegittima acquisizione di attività di indaginesvolta dal pubblico ministero successivamente al termine di scadenza; al propositosi esponeva che il giudice dell’abbreviato aveva acquisito un documentoproveniente da nuova attività investigativa del p.m. dopo che era stata svolta ladiscussione delle parti ed in seguito al rinvio concesso per le repliche; taledocumentazione, avente ad oggetto l’identificazione nominativa del soggettosottopostosi a vaccinazione COVID il giorno dei fatti, era stata poi espressamentevalorizzata quale elemento per fondare l’affermazione di responsabilità ed avevainciso sull’esito del giudizio;- motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all’imputato, avendo la Corte di appelloeluso il confronto con i motivi di impugnazione avanzati avverso la pronuncia diprimo grado sul punto;- violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale ed erroneaapplicazione dell'articolo 476, comma secondo, codice penale poiché il fattodescritto nella imputazione, avente ad oggetto un falso ideologico per induzioneriguardante il certificato di vaccinazione COVID rilasciato al ricorrente, dovevaessere ricondotto alla diversa fattispecie di cui all'articolo 481 codice penale, inragione della qualifica attribuibile ai soggetti indotti in errore; invero, aveva erratoil giudice di appello nel ritenere che i medici indotti in errore potessero esserequalificati quali esercenti un pubblico servizio e ciò alla luce del particolarerapporto tra i sanitari operanti all'interno degli uffici vaccinali e l'amministrazionedi riferimento che doveva farli qualificare semplici persone esercenti un servizio dipubblica necessità; ne conseguiva che la certificazione verde COVID, il cosiddetto“green pass”, non costituiva esplicazione di potere certificativo poiché non formavané concorreva a formare la volontà della pubblica amministrazione, trattandosi dimera attestazione qualificabile ai fini penali come certificazione amministrativa; ilfatto, pertanto, doveva qualificarsi ai sensi dell'articolo 481 codice penale;- violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della stessa conriferimento alla ritenuta natura fidefacente della documentazione sulla qualesarebbe ricaduta la falsità ideologica contestata in imputazione e,conseguentemente, erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dalcapoverso dell'articolo 476 del codice penale; si sottolineava al proposito che daalcuna normativa poteva ricavarsi la natura di fede privilegiata delladocumentazione relativa all'avvenuta somministrazione del vaccino anti COVID;tale atto non poteva qualificarsi come di fede privilegiata poiché tale nozione èlimitata ai soli aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale e non siestende alle valutazioni compiute dallo stesso od alle dichiarazioni rese dalle partial medesimo; pertanto, quanto attestato nella documentazione formata daisanitari del centro vaccinale, non appariva riconducibile alla nozione di attofidefacente non avendo funzione di prova privilegiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi manifestamenteinfondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte diappello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si è dedotto violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dellacircostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, va preliminarmentericordato come, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione dellacircostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non èsufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispettoa quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia diefficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep.2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01); e con specifico riferimento al tema delconcorso nel reato di rapina si è poi stabilito che non è configurabile la circostanzadel soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sulposto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poigarantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356 -01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, con doppia valutazioneconforme, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo dell'imputato specificandocome lo stesso avesse messo a disposizione la propria autovettura per laconsumazione del delitto, assicurando anche la fuga dal luogo di esecuzione;inoltre, sempre il ricorrente, aveva altresì partecipato alle fasi di sopralluogocosicché il concorso dello stesso nei fatti appare essersi svolto in un arcotemporale antecedente, contemporaneo e susseguente l'esecuzione del fatto direato e con modalità tali che appaiono certamente incompatibili con l'invocatarilevanza può assumere la dedotta indeterminatezza dei ruoli nel capo diimputazione poiché nelle fasi di merito si è adeguatamente ricostruito ilcontributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai fatti con una specificazione di condotteincompatibili con l'invocata attenuante.1.2 Anche le ulteriori doglianze appaiono meramente reiterative ed ancheaspecifiche poiché la Corte di merito ha correttamente escluso la possibilità diconcedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità a fronte di unimporto del profitto illecito incompatibile con detta circostanza ed escluso, anche,la possibilità che, a fronte di una sottrazione dell'importo pari a circa 5.000 €, ilrisarcimento offerto dagli imputati potesse integrare la fattispecie di cuiall'articolo 62 numero 6 del codice penale.1.3 Infine, la Corte di merito, con motivazioni non censurabili nella presentesede di legittimità, ha anche escluso la possibilità di concessione delle attenuantigeneriche in ragione della negativa personalità del ricorrente e delcomportamento processuale dello stesso, riconosciuto la recidiva a fronte dellareiterazione di condotte predatorie in danno del patrimonio e della persona,indicative di maggiore pericolosità sociale, e determinato la pena in misura pariall'assoluto minimo edittale con un aumento per continuazione di entitàevidentemente minima.

Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni denunciatein ricorso mentre, l'ultima doglianza in tema di statuizioni civili risulta del tuttogenerica e comunque manifestamente infondata alla luce delle specificheconsiderazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 26 e 27 della motivazionecirca la liquidazione equitativa anche del danno non patrimoniale.1.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.2.

Il ricorso avanzato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essererespinto.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con le diffuseargomentazioni esposte alle pagine 28-32 della motivazione, ha spiegato leragioni della correttezza dell’operato del giudice delle indagini preliminari cheaveva disposto un’integrazione probatoria avente ad oggetto l’individuazionedell’imputato quale soggetto cui facevano riferimento i conversanti di unaintercettazione.

Al proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che intema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazioneprobatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non èsoggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase dellaprocedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa,qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "themaprobandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del29/01/2019, Rv. 276246 - 01); il giudice, quindi, può disporre d'ufficio i mezzi diprova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti (Sez. 3, n.4186 del 21/09/2017 Ud. (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272459 – 01) senza che incorrain alcuna violazione del diritto di difesa o, come pure dedotto, di violazione deitermini delle indagini preliminari che incombono sull’attività del pubblicoministero e non dell’organo chiamato a giudicare.2.1 Il secondo motivo è inammissibile poiché deduce una lettura alternativadi mezzi di prova ed in specie di conversazioni intercettate non prospettabile nellafase di legittimità; va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U,n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013,Rv.257784).

L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere chenella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformementeinterpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questaCorte nella prospettiva dedotta della non riferibilità all’imputato quale soggettoche si era procurato il falso “green pass”.2.2 Il terzo ed il quarto motivo, che lamentano violazione di legge sia inrelazione alla natura del rapporto di lavoro tra medici addetti agli uffici divaccinazione contro il COVID-19 che alla natura fidefaciente del documentorilasciato, il c.d.

“green pass”, prospettano una ricostruzione del rapporto diimpiego e della natura dell’atto mai dedotta nelle fasi di merito e che pure richiedespecifici accertamenti in fatto non esposti nel corso dei precedenti gradi delgiudizio.E comunque, pure a volere ritenere le doglianze deducibili perché aventi adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, va in primo luogo osservato che lanatura del rapporto di lavoro tra i medici addetti al servizio vaccinale nella fasedell’emergenza COVID e la pubblica amministrazione non rileva in via essenzialeai fini della qualificazione della funzione agli stessi attribuita nei rapporti con ipazienti.

Invero, la circostanza che i rapporti di lavoro instaurati con i contratti atempo previsti dalla legge di bilancio del 2020 non dessero titolo all’accesso airuoli del servizio sanitario regionale valeva esclusivamente nei rapporti tramedico e pubblica amministrazione ma non escludeva la funzione di pubblicoufficiale del medico stesso incaricato di effettuare le vaccinazioni alla popolazioneinteressata.

La giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la particolarenatura del rapporto che lega il medico alla struttura sanitaria possa farneescluderne la natura di pubblico ufficiale nei rapporti con il paziente; si è cosìaffermato come il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica dipubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolgela sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che siestrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazionialla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero pressostrutture private convenzionate (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, P.g. in proc.Manzoni e altri, Rv. 238439 - 01).

Analogamente, in una fattispecie relativa alreato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsadocumentazione sanitaria, si è stabilito che riveste la qualifica di pubblico ufficialeil medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento ditrattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale esoggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalitàistituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota dariscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n. 51474 del 04/10/2019, Rv.277852 - 01).Ne deriva, quindi, affermarsi che non è la tipologia di rapporto che lega ilmedico alla p.a. a qualificare le attività dello stesso nei confronti dei pazienti chesi rivolgano ad un servizio pubblico, bensì la natura delle prestazioni offerte dalservizio in cui il medesimo è incardinato che, nel caso specifico della vaccinazioneanti COVID-19, erano proprio dirette alla somministrazione di farmaci da partedell’ente pubblico ed al rilascio di specifica certificazione attestante l’avvenutaesecuzione di quella specifica prestazione sanitaria.Sotto questo profilo, pertanto, va richiamata l’interpretazione che ha giàsottolineato la natura pubblicistica della attività e quella fidefaciente dell’atto,essendosi affermato che integra il delitto di falsità materiale commessa dalprivato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta dialterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positivitàdel paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha naturadi fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazionecaduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume ancherilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica(Sez. 3, n. 30766 del 23/05/2025, Rv. 288553 - 01)Del resto la riconducibilità della condotta di rilascio di certificati divaccinazione anti COVID-19 all’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen. è smentita dallainterpretazione secondo cui integra il reato di falso materiale in atto pubblico - enon quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificatomedico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitivadel redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati cherivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loroprovenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dalpubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti(Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Rv. 256946 - 01).

E nel caso di specie il c.d.“green pass” attestava proprio un fatto avvenuto sotto la diretta percezione delmedico del servizio che attestava l’avvenuta somministrazione della dosevaccinale, nel caso di specie avvenuta tramite l’induzione in errore ad un soggettodifferente da quello che la riceveva.2.3 Nessun dubbio sussiste, pertanto, anche in relazione alla naturafidefaciente dell’atto essendosi stabilito che in tema di falso ideologico, costituisceuna speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da normeregolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta,eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale(Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225 - 01); interpretazione questa cheè stata ripetutamente richiamata in tema di atti redatti da personale medico,stabilendosi in casi analoghi che, in tema di falso documentale, il registro delleprestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno hanatura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantirela pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalitàesecutive degli interventi operati. (Sez. 5, n. 40395 del 29/09/2025, Vitale, Rv.289022 - 01).

Nello stesso senso deve pertanto ritenersi che ha natura di fedeprivilegiata anche il c.d.

“green pass” che attesta l’avvenuta somministrazionedel vaccino eseguita dal medico incaricato del servizio a favore del privatoavvenuta sotto la sua diretta percezione.2.4 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essererespinto ed il [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11141/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 276/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 41784/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANNONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABIOLAudito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che depositaconclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi l’inammissibilità od il rigetto deiricorsi;uditi i difensori degli imputati: avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.toCiaramitaro per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi; avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono entrambi l’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 22 luglio 2025,confermava la pronuncia del 14-5-2024 del G.U.P. del Tribunale di Catania cheaveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perchéritenuti colpevoli, il primo, di concorso in rapina aggravata e, il secondo, diconcorso in falso in atto pubblico fidefaciente tramite induzione, avente adoggetto il rilascio del c.d.

“green pass” per il COVID-19.2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to Ciaramitaro per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distintimotivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del ruolo delricorrente ed alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. dovendosi tenere conto, nella determinazione della pena per il reatoconcorsuale, del ruolo effettivamente ricoperto da ciascuno nella consumazionedel reato; aveva, quindi, errato la Corte di appello nell’escludere il ruolo di minimaimportanza del ricorrente nella consumazione del reato, dovendo anche esseresottolineata la genericità dell’imputazione elevata a carico di ciascuno cheimpediva di individuarne il singolo fattivo apporto e la non rilevanza degli elementivalorizzati dal giudice di secondo grado;- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;- vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla determinazione della pena;- vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.2.1 Con ricorso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduceva:- violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. quanto alla illegittima acquisizione di attività di indaginesvolta dal pubblico ministero successivamente al termine di scadenza; al propositosi esponeva che il giudice dell’abbreviato aveva acquisito un documentoproveniente da nuova attività investigativa del p.m. dopo che era stata svolta ladiscussione delle parti ed in seguito al rinvio concesso per le repliche; taledocumentazione, avente ad oggetto l’identificazione nominativa del soggettosottopostosi a vaccinazione COVID il giorno dei fatti, era stata poi espressamentevalorizzata quale elemento per fondare l’affermazione di responsabilità ed avevainciso sull’esito del giudizio;- motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all’imputato, avendo la Corte di appelloeluso il confronto con i motivi di impugnazione avanzati avverso la pronuncia diprimo grado sul punto;- violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale ed erroneaapplicazione dell'articolo 476, comma secondo, codice penale poiché il fattodescritto nella imputazione, avente ad oggetto un falso ideologico per induzioneriguardante il certificato di vaccinazione COVID rilasciato al ricorrente, dovevaessere ricondotto alla diversa fattispecie di cui all'articolo 481 codice penale, inragione della qualifica attribuibile ai soggetti indotti in errore; invero, aveva erratoil giudice di appello nel ritenere che i medici indotti in errore potessero esserequalificati quali esercenti un pubblico servizio e ciò alla luce del particolarerapporto tra i sanitari operanti all'interno degli uffici vaccinali e l'amministrazionedi riferimento che doveva farli qualificare semplici persone esercenti un servizio dipubblica necessità; ne conseguiva che la certificazione verde COVID, il cosiddetto“green pass”, non costituiva esplicazione di potere certificativo poiché non formavané concorreva a formare la volontà della pubblica amministrazione, trattandosi dimera attestazione qualificabile ai fini penali come certificazione amministrativa; ilfatto, pertanto, doveva qualificarsi ai sensi dell'articolo 481 codice penale;- violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della stessa conriferimento alla ritenuta natura fidefacente della documentazione sulla qualesarebbe ricaduta la falsità ideologica contestata in imputazione e,conseguentemente, erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dalcapoverso dell'articolo 476 del codice penale; si sottolineava al proposito che daalcuna normativa poteva ricavarsi la natura di fede privilegiata delladocumentazione relativa all'avvenuta somministrazione del vaccino anti COVID;tale atto non poteva qualificarsi come di fede privilegiata poiché tale nozione èlimitata ai soli aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale e non siestende alle valutazioni compiute dallo stesso od alle dichiarazioni rese dalle partial medesimo; pertanto, quanto attestato nella documentazione formata daisanitari del centro vaccinale, non appariva riconducibile alla nozione di attofidefacente non avendo funzione di prova privilegiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi manifestamenteinfondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte diappello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si è dedotto violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dellacircostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, va preliminarmentericordato come, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione dellacircostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non èsufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispettoa quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia diefficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep.2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01); e con specifico riferimento al tema delconcorso nel reato di rapina si è poi stabilito che non è configurabile la circostanzadel soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sulposto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poigarantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356 -01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, con doppia valutazioneconforme, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo dell'imputato specificandocome lo stesso avesse messo a disposizione la propria autovettura per laconsumazione del delitto, assicurando anche la fuga dal luogo di esecuzione;inoltre, sempre il ricorrente, aveva altresì partecipato alle fasi di sopralluogocosicché il concorso dello stesso nei fatti appare essersi svolto in un arcotemporale antecedente, contemporaneo e susseguente l'esecuzione del fatto direato e con modalità tali che appaiono certamente incompatibili con l'invocatarilevanza può assumere la dedotta indeterminatezza dei ruoli nel capo diimputazione poiché nelle fasi di merito si è adeguatamente ricostruito ilcontributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai fatti con una specificazione di condotteincompatibili con l'invocata attenuante.1.2 Anche le ulteriori doglianze appaiono meramente reiterative ed ancheaspecifiche poiché la Corte di merito ha correttamente escluso la possibilità diconcedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità a fronte di unimporto del profitto illecito incompatibile con detta circostanza ed escluso, anche,la possibilità che, a fronte di una sottrazione dell'importo pari a circa 5.000 €, ilrisarcimento offerto dagli imputati potesse integrare la fattispecie di cuiall'articolo 62 numero 6 del codice penale.1.3 Infine, la Corte di merito, con motivazioni non censurabili nella presentesede di legittimità, ha anche escluso la possibilità di concessione delle attenuantigeneriche in ragione della negativa personalità del ricorrente e delcomportamento processuale dello stesso, riconosciuto la recidiva a fronte dellareiterazione di condotte predatorie in danno del patrimonio e della persona,indicative di maggiore pericolosità sociale, e determinato la pena in misura pariall'assoluto minimo edittale con un aumento per continuazione di entitàevidentemente minima.

Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni denunciatein ricorso mentre, l'ultima doglianza in tema di statuizioni civili risulta del tuttogenerica e comunque manifestamente infondata alla luce delle specificheconsiderazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 26 e 27 della motivazionecirca la liquidazione equitativa anche del danno non patrimoniale.1.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.2.

Il ricorso avanzato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essererespinto.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con le diffuseargomentazioni esposte alle pagine 28-32 della motivazione, ha spiegato leragioni della correttezza dell’operato del giudice delle indagini preliminari cheaveva disposto un’integrazione probatoria avente ad oggetto l’individuazionedell’imputato quale soggetto cui facevano riferimento i conversanti di unaintercettazione.

Al proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che intema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazioneprobatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non èsoggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase dellaprocedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa,qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "themaprobandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del29/01/2019, Rv. 276246 - 01); il giudice, quindi, può disporre d'ufficio i mezzi diprova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti (Sez. 3, n.4186 del 21/09/2017 Ud. (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272459 – 01) senza che incorrain alcuna violazione del diritto di difesa o, come pure dedotto, di violazione deitermini delle indagini preliminari che incombono sull’attività del pubblicoministero e non dell’organo chiamato a giudicare.2.1 Il secondo motivo è inammissibile poiché deduce una lettura alternativadi mezzi di prova ed in specie di conversazioni intercettate non prospettabile nellafase di legittimità; va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U,n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013,Rv.257784).

L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere chenella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformementeinterpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questaCorte nella prospettiva dedotta della non riferibilità all’imputato quale soggettoche si era procurato il falso “green pass”.2.2 Il terzo ed il quarto motivo, che lamentano violazione di legge sia inrelazione alla natura del rapporto di lavoro tra medici addetti agli uffici divaccinazione contro il COVID-19 che alla natura fidefaciente del documentorilasciato, il c.d.

“green pass”, prospettano una ricostruzione del rapporto diimpiego e della natura dell’atto mai dedotta nelle fasi di merito e che pure richiedespecifici accertamenti in fatto non esposti nel corso dei precedenti gradi delgiudizio.E comunque, pure a volere ritenere le doglianze deducibili perché aventi adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, va in primo luogo osservato che lanatura del rapporto di lavoro tra i medici addetti al servizio vaccinale nella fasedell’emergenza COVID e la pubblica amministrazione non rileva in via essenzialeai fini della qualificazione della funzione agli stessi attribuita nei rapporti con ipazienti.

Invero, la circostanza che i rapporti di lavoro instaurati con i contratti atempo previsti dalla legge di bilancio del 2020 non dessero titolo all’accesso airuoli del servizio sanitario regionale valeva esclusivamente nei rapporti tramedico e pubblica amministrazione ma non escludeva la funzione di pubblicoufficiale del medico stesso incaricato di effettuare le vaccinazioni alla popolazioneinteressata.

La giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la particolarenatura del rapporto che lega il medico alla struttura sanitaria possa farneescluderne la natura di pubblico ufficiale nei rapporti con il paziente; si è cosìaffermato come il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica dipubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolgela sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che siestrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazionialla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero pressostrutture private convenzionate (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, P.g. in proc.Manzoni e altri, Rv. 238439 - 01).

Analogamente, in una fattispecie relativa alreato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsadocumentazione sanitaria, si è stabilito che riveste la qualifica di pubblico ufficialeil medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento ditrattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale esoggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalitàistituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota dariscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n. 51474 del 04/10/2019, Rv.277852 - 01).Ne deriva, quindi, affermarsi che non è la tipologia di rapporto che lega ilmedico alla p.a. a qualificare le attività dello stesso nei confronti dei pazienti chesi rivolgano ad un servizio pubblico, bensì la natura delle prestazioni offerte dalservizio in cui il medesimo è incardinato che, nel caso specifico della vaccinazioneanti COVID-19, erano proprio dirette alla somministrazione di farmaci da partedell’ente pubblico ed al rilascio di specifica certificazione attestante l’avvenutaesecuzione di quella specifica prestazione sanitaria.Sotto questo profilo, pertanto, va richiamata l’interpretazione che ha giàsottolineato la natura pubblicistica della attività e quella fidefaciente dell’atto,essendosi affermato che integra il delitto di falsità materiale commessa dalprivato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta dialterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positivitàdel paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha naturadi fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazionecaduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume ancherilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica(Sez. 3, n. 30766 del 23/05/2025, Rv. 288553 - 01)Del resto la riconducibilità della condotta di rilascio di certificati divaccinazione anti COVID-19 all’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen. è smentita dallainterpretazione secondo cui integra il reato di falso materiale in atto pubblico - enon quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificatomedico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitivadel redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati cherivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loroprovenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dalpubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti(Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Rv. 256946 - 01).

E nel caso di specie il c.d.“green pass” attestava proprio un fatto avvenuto sotto la diretta percezione delmedico del servizio che attestava l’avvenuta somministrazione della dosevaccinale, nel caso di specie avvenuta tramite l’induzione in errore ad un soggettodifferente da quello che la riceveva.2.3 Nessun dubbio sussiste, pertanto, anche in relazione alla naturafidefaciente dell’atto essendosi stabilito che in tema di falso ideologico, costituisceuna speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da normeregolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta,eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale(Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225 - 01); interpretazione questa cheè stata ripetutamente richiamata in tema di atti redatti da personale medico,stabilendosi in casi analoghi che, in tema di falso documentale, il registro delleprestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno hanatura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantirela pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalitàesecutive degli interventi operati. (Sez. 5, n. 40395 del 29/09/2025, Vitale, Rv.289022 - 01).

Nello stesso senso deve pertanto ritenersi che ha natura di fedeprivilegiata anche il c.d.

“green pass” che attesta l’avvenuta somministrazionedel vaccino eseguita dal medico incaricato del servizio a favore del privatoavvenuta sotto la sua diretta percezione.2.4 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essererespinto ed il [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquidain € 3686,00 oltre accessori di legge.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquidain € 3686,00 oltre accessori di legge.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANNONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABIOLAudito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che depositaconclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi l’inammissibilità od il rigetto deiricorsi;uditi i difensori degli imputati: avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.toCiaramitaro per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi; avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono entrambi l’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 22 luglio 2025,confermava la pronuncia del 14-5-2024 del G.U.P. del Tribunale di Catania cheaveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perchéritenuti colpevoli, il primo, di concorso in rapina aggravata e, il secondo, diconcorso in falso in atto pubblico fidefaciente tramite induzione, avente adoggetto il rilascio del c.d. “green pass” per il COVID-19.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to Ciaramitaro per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distintimotivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del ruolo delricorrente ed alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen.  dovendosi tenere conto, nella determinazione della pena per il reatoconcorsuale, del ruolo effettivamente ricoperto da ciascuno nella consumazionedel reato; aveva, quindi, errato la Corte di appello nell’escludere il ruolo di minimaimportanza del ricorrente nella consumazione del reato, dovendo anche esseresottolineata la genericità dell’imputazione elevata a carico di ciascuno cheimpediva di individuarne il singolo fattivo apporto e la non rilevanza degli elementivalorizzati dal giudice di secondo grado;- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;- vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla determinazione della pena;- vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.2.1 Con ricorso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduceva:- violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. quanto alla illegittima acquisizione di attività di indaginesvolta dal pubblico ministero successivamente al termine di scadenza; al propositosi esponeva che il giudice dell’abbreviato aveva acquisito un documentoproveniente da nuova attività investigativa del p.m. dopo che era stata svolta ladiscussione delle parti ed in seguito al rinvio concesso per le repliche; taledocumentazione, avente ad oggetto l’identificazione nominativa del soggettosottopostosi a vaccinazione COVID il giorno dei fatti, era stata poi espressamentevalorizzata quale elemento per fondare l’affermazione di responsabilità ed avevainciso sull’esito del giudizio;- motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all’imputato, avendo la Corte di appelloeluso il confronto con i motivi di impugnazione avanzati avverso la pronuncia diprimo grado sul punto;- violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale ed erroneaapplicazione dell'articolo 476, comma secondo, codice penale poiché il fattodescritto nella imputazione, avente ad oggetto un falso ideologico per induzioneriguardante il certificato di vaccinazione COVID rilasciato al ricorrente, dovevaessere ricondotto alla diversa fattispecie di cui all'articolo 481 codice penale, inragione della qualifica attribuibile ai soggetti indotti in errore; invero, aveva erratoil giudice di appello nel ritenere che i medici indotti in errore potessero esserequalificati quali esercenti un pubblico servizio e ciò alla luce del particolarerapporto tra i sanitari operanti all'interno degli uffici vaccinali e l'amministrazionedi riferimento che doveva farli qualificare semplici persone esercenti un servizio dipubblica necessità; ne conseguiva che la certificazione verde COVID, il cosiddetto“green pass”, non costituiva esplicazione di potere certificativo poiché non formavané concorreva a formare la volontà della pubblica amministrazione, trattandosi dimera attestazione qualificabile ai fini penali come certificazione amministrativa; ilfatto, pertanto, doveva qualificarsi ai sensi dell'articolo 481 codice penale;- violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della stessa conriferimento alla ritenuta natura fidefacente della documentazione sulla qualesarebbe ricaduta la falsità ideologica contestata in imputazione e,conseguentemente, erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dalcapoverso dell'articolo 476 del codice penale; si sottolineava al proposito che daalcuna normativa poteva ricavarsi la natura di fede privilegiata delladocumentazione relativa all'avvenuta somministrazione del vaccino anti COVID;tale atto non poteva qualificarsi come di fede privilegiata poiché tale nozione èlimitata ai soli aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale e non siestende alle valutazioni compiute dallo stesso od alle dichiarazioni rese dalle partial medesimo; pertanto, quanto attestato nella documentazione formata daisanitari del centro vaccinale, non appariva riconducibile alla nozione di attofidefacente non avendo funzione di prova privilegiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi manifestamenteinfondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte diappello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si è dedotto violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dellacircostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, va preliminarmentericordato come, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione dellacircostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non èsufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispettoa quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia diefficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep.2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01); e con specifico riferimento al tema delconcorso nel reato di rapina si è poi stabilito che non è configurabile la circostanzadel soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sulposto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poigarantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356 -01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, con doppia valutazioneconforme, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo dell'imputato specificandocome lo stesso avesse messo a disposizione la propria autovettura per laconsumazione del delitto, assicurando anche la fuga dal luogo di esecuzione;inoltre, sempre il ricorrente, aveva altresì partecipato alle fasi di sopralluogocosicché il concorso dello stesso nei fatti appare essersi svolto in un arcotemporale antecedente, contemporaneo e susseguente l'esecuzione del fatto direato e con modalità tali che appaiono certamente incompatibili con l'invocatarilevanza può assumere la dedotta indeterminatezza dei ruoli nel capo diimputazione poiché nelle fasi di merito si è adeguatamente ricostruito ilcontributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai fatti con una specificazione di condotteincompatibili con l'invocata attenuante.1.2 Anche le ulteriori doglianze appaiono meramente reiterative ed ancheaspecifiche poiché la Corte di merito ha correttamente escluso la possibilità diconcedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità a fronte di unimporto del profitto illecito incompatibile con detta circostanza ed escluso, anche,la possibilità che, a fronte di una sottrazione dell'importo pari a circa 5.000 €, ilrisarcimento offerto dagli imputati potesse integrare la fattispecie di cuiall'articolo 62 numero 6 del codice penale.1.3 Infine, la Corte di merito, con motivazioni non censurabili nella presentesede di legittimità, ha anche escluso la possibilità di concessione delle attenuantigeneriche in ragione della negativa personalità del ricorrente e delcomportamento processuale dello stesso, riconosciuto la recidiva a fronte dellareiterazione di condotte predatorie in danno del patrimonio e della persona,indicative di maggiore pericolosità sociale, e determinato la pena in misura pariall'assoluto minimo edittale con un aumento per continuazione di entitàevidentemente minima. Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni denunciatein ricorso mentre, l'ultima doglianza in tema di statuizioni civili risulta del tuttogenerica e comunque manifestamente infondata alla luce delle specificheconsiderazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 26 e 27 della motivazionecirca la liquidazione equitativa anche del danno non patrimoniale.1.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.2. Il ricorso avanzato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essererespinto. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con le diffuseargomentazioni esposte alle pagine 28-32 della motivazione, ha spiegato leragioni della correttezza dell’operato del giudice delle indagini preliminari cheaveva disposto un’integrazione probatoria avente ad oggetto l’individuazionedell’imputato quale soggetto cui facevano riferimento i conversanti di unaintercettazione. Al proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che intema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazioneprobatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non èsoggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase dellaprocedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa,qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "themaprobandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del29/01/2019, Rv. 276246 - 01); il giudice, quindi, può disporre d'ufficio i mezzi diprova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti (Sez. 3, n.4186 del 21/09/2017 Ud.  (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272459 – 01) senza che incorrain alcuna violazione del diritto di difesa o, come pure dedotto, di violazione deitermini delle indagini preliminari che incombono sull’attività del pubblicoministero e non dell’organo chiamato a giudicare.2.1 Il secondo motivo è inammissibile poiché deduce una lettura alternativadi mezzi di prova ed in specie di conversazioni intercettate non prospettabile nellafase di legittimità; va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U,n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013,Rv.257784). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere chenella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformementeinterpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questaCorte nella prospettiva dedotta della non riferibilità all’imputato quale soggettoche si era procurato il falso “green pass”.2.2 Il terzo ed il quarto motivo, che lamentano violazione di legge sia inrelazione alla natura del rapporto di lavoro tra medici addetti agli uffici divaccinazione contro il COVID-19 che alla natura fidefaciente del documentorilasciato, il c.d. “green pass”, prospettano una ricostruzione del rapporto diimpiego e della natura dell’atto mai dedotta nelle fasi di merito e che pure richiedespecifici accertamenti in fatto non esposti nel corso dei precedenti gradi delgiudizio.E comunque, pure a volere ritenere le doglianze deducibili perché aventi adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, va in primo luogo osservato che lanatura del rapporto di lavoro tra i medici addetti al servizio vaccinale nella fasedell’emergenza COVID  e la pubblica amministrazione non rileva in via essenzialeai fini della qualificazione della funzione agli stessi attribuita nei rapporti con ipazienti. Invero, la circostanza che i rapporti di lavoro instaurati con i contratti atempo previsti dalla legge di bilancio del 2020 non dessero titolo all’accesso airuoli del servizio sanitario regionale valeva esclusivamente nei rapporti tramedico e pubblica amministrazione ma non escludeva la funzione di pubblicoufficiale del medico stesso incaricato di effettuare le vaccinazioni alla popolazioneinteressata. La giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la particolarenatura del rapporto che lega il medico alla struttura sanitaria possa farneescluderne la natura di pubblico ufficiale nei rapporti con il paziente; si è cosìaffermato come il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica dipubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolgela sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che siestrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazionialla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero pressostrutture private convenzionate (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, P.g. in proc.Manzoni e altri, Rv. 238439 - 01). Analogamente, in una fattispecie relativa alreato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsadocumentazione sanitaria, si è stabilito che riveste la qualifica di pubblico ufficialeil medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento ditrattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale esoggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalitàistituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota dariscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n. 51474 del 04/10/2019, Rv.277852 - 01).Ne deriva, quindi, affermarsi che non è la tipologia di rapporto che lega ilmedico alla p.a. a qualificare le attività dello stesso nei confronti dei pazienti chesi rivolgano ad un servizio pubblico,  bensì la natura delle prestazioni offerte dalservizio in cui il medesimo è incardinato che, nel caso specifico della vaccinazioneanti COVID-19, erano proprio dirette alla somministrazione di farmaci da partedell’ente pubblico ed al rilascio di specifica certificazione attestante l’avvenutaesecuzione di quella specifica prestazione sanitaria.Sotto questo profilo, pertanto, va richiamata l’interpretazione che  ha giàsottolineato la natura pubblicistica della attività e quella fidefaciente dell’atto,essendosi affermato che integra il delitto di falsità materiale commessa dalprivato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta dialterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positivitàdel paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha naturadi fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazionecaduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume ancherilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica(Sez. 3, n. 30766 del 23/05/2025, Rv. 288553 - 01)Del resto la riconducibilità della condotta di rilascio di certificati divaccinazione anti COVID-19 all’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen. è smentita dallainterpretazione secondo cui integra il reato di falso materiale in atto pubblico - enon quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificatomedico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitivadel redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati cherivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loroprovenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dalpubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti(Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Rv. 256946 - 01). E nel caso di specie il c.d.“green pass” attestava proprio un fatto avvenuto sotto la diretta percezione delmedico del servizio che attestava l’avvenuta somministrazione della dosevaccinale, nel caso di specie avvenuta tramite l’induzione in errore ad un soggettodifferente da quello che la riceveva.2.3 Nessun dubbio sussiste, pertanto, anche in relazione alla naturafidefaciente dell’atto essendosi stabilito che in tema di falso ideologico, costituisceuna speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da normeregolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta,eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale(Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225 - 01); interpretazione questa cheè stata ripetutamente richiamata in tema di atti redatti da personale medico,stabilendosi in casi analoghi che, in tema di falso documentale, il registro delleprestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno hanatura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantirela pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalitàesecutive degli interventi operati. (Sez. 5, n. 40395 del 29/09/2025, Vitale, Rv.289022 - 01). Nello stesso senso deve pertanto ritenersi che ha natura di fedeprivilegiata anche il c.d. “green pass” che attesta l’avvenuta somministrazionedel vaccino eseguita dal medico incaricato del servizio a favore del privatoavvenuta sotto la sua diretta percezione.2.4 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essererespinto ed il [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11141/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.  276/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 41784/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIANNONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABIOLAudito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che depositaconclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi l’inammissibilità od il rigetto deiricorsi;uditi i difensori degli imputati: avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.toCiaramitaro per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi; avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono entrambi l’accoglimento del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 22 luglio 2025,confermava la pronuncia del 14-5-2024 del G.U.P. del Tribunale di Catania cheaveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perchéritenuti colpevoli, il primo, di concorso in rapina aggravata e, il secondo, diconcorso in falso in atto pubblico fidefaciente tramite induzione, avente adoggetto il rilascio del c.d. “green pass” per il COVID-19.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to Ciaramitaro per [OSCURATO:PERSONA] deduceva con distintimotivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del ruolo delricorrente ed alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen.  dovendosi tenere conto, nella determinazione della pena per il reatoconcorsuale, del ruolo effettivamente ricoperto da ciascuno nella consumazionedel reato; aveva, quindi, errato la Corte di appello nell’escludere il ruolo di minimaimportanza del ricorrente nella consumazione del reato, dovendo anche esseresottolineata la genericità dell’imputazione elevata a carico di ciascuno cheimpediva di individuarne il singolo fattivo apporto e la non rilevanza degli elementivalorizzati dal giudice di secondo grado;- violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessaconcessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;- vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla determinazione della pena;- vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.2.1 Con ricorso degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sideduceva:- violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. quanto alla illegittima acquisizione di attività di indaginesvolta dal pubblico ministero successivamente al termine di scadenza; al propositosi esponeva che il giudice dell’abbreviato aveva acquisito un documentoproveniente da nuova attività investigativa del p.m. dopo che era stata svolta ladiscussione delle parti ed in seguito al rinvio concesso per le repliche; taledocumentazione, avente ad oggetto l’identificazione nominativa del soggettosottopostosi a vaccinazione COVID il giorno dei fatti, era stata poi espressamentevalorizzata quale elemento per fondare l’affermazione di responsabilità ed avevainciso sull’esito del giudizio;- motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla attribuzione del fatto all’imputato, avendo la Corte di appelloeluso il confronto con i motivi di impugnazione avanzati avverso la pronuncia diprimo grado sul punto;- violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale ed erroneaapplicazione dell'articolo 476, comma secondo, codice penale poiché il fattodescritto nella imputazione, avente ad oggetto un falso ideologico per induzioneriguardante il certificato di vaccinazione COVID rilasciato al ricorrente, dovevaessere ricondotto alla diversa fattispecie di cui all'articolo 481 codice penale, inragione della qualifica attribuibile ai soggetti indotti in errore; invero, aveva erratoil giudice di appello nel ritenere che i medici indotti in errore potessero esserequalificati quali esercenti un pubblico servizio e ciò alla luce del particolarerapporto tra i sanitari operanti all'interno degli uffici vaccinali e l'amministrazionedi riferimento che doveva farli qualificare semplici persone esercenti un servizio dipubblica necessità; ne conseguiva che la certificazione verde COVID, il cosiddetto“green pass”, non costituiva esplicazione di potere certificativo poiché non formavané concorreva a formare la volontà della pubblica amministrazione, trattandosi dimera attestazione qualificabile ai fini penali come certificazione amministrativa; ilfatto, pertanto, doveva qualificarsi ai sensi dell'articolo 481 codice penale;- violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione della stessa conriferimento alla ritenuta natura fidefacente della documentazione sulla qualesarebbe ricaduta la falsità ideologica contestata in imputazione e,conseguentemente, erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dalcapoverso dell'articolo 476 del codice penale; si sottolineava al proposito che daalcuna normativa poteva ricavarsi la natura di fede privilegiata delladocumentazione relativa all'avvenuta somministrazione del vaccino anti COVID;tale atto non poteva qualificarsi come di fede privilegiata poiché tale nozione èlimitata ai soli aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale e non siestende alle valutazioni compiute dallo stesso od alle dichiarazioni rese dalle partial medesimo; pertanto, quanto attestato nella documentazione formata daisanitari del centro vaccinale, non appariva riconducibile alla nozione di attofidefacente non avendo funzione di prova privilegiata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi manifestamenteinfondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte diappello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si è dedotto violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dellacircostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, va preliminarmentericordato come, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione dellacircostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non èsufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispettoa quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia diefficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep.2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01); e con specifico riferimento al tema delconcorso nel reato di rapina si è poi stabilito che non è configurabile la circostanzadel soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sulposto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poigarantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356 -01).1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comportadichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, con doppia valutazioneconforme, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo dell'imputato specificandocome lo stesso avesse messo a disposizione la propria autovettura per laconsumazione del delitto, assicurando anche la fuga dal luogo di esecuzione;inoltre, sempre il ricorrente, aveva altresì partecipato alle fasi di sopralluogocosicché il concorso dello stesso nei fatti appare essersi svolto in un arcotemporale antecedente, contemporaneo e susseguente l'esecuzione del fatto direato e con modalità tali che appaiono certamente incompatibili con l'invocatarilevanza può assumere la dedotta indeterminatezza dei ruoli nel capo diimputazione poiché nelle fasi di merito si è adeguatamente ricostruito ilcontributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] ai fatti con una specificazione di condotteincompatibili con l'invocata attenuante.1.2 Anche le ulteriori doglianze appaiono meramente reiterative ed ancheaspecifiche poiché la Corte di merito ha correttamente escluso la possibilità diconcedere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità a fronte di unimporto del profitto illecito incompatibile con detta circostanza ed escluso, anche,la possibilità che, a fronte di una sottrazione dell'importo pari a circa 5.000 €, ilrisarcimento offerto dagli imputati potesse integrare la fattispecie di cuiall'articolo 62 numero 6 del codice penale.1.3 Infine, la Corte di merito, con motivazioni non censurabili nella presentesede di legittimità, ha anche escluso la possibilità di concessione delle attenuantigeneriche in ragione della negativa personalità del ricorrente e delcomportamento processuale dello stesso, riconosciuto la recidiva a fronte dellareiterazione di condotte predatorie in danno del patrimonio e della persona,indicative di maggiore pericolosità sociale, e determinato la pena in misura pariall'assoluto minimo edittale con un aumento per continuazione di entitàevidentemente minima. Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni denunciatein ricorso mentre, l'ultima doglianza in tema di statuizioni civili risulta del tuttogenerica e comunque manifestamente infondata alla luce delle specificheconsiderazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 26 e 27 della motivazionecirca la liquidazione equitativa anche del danno non patrimoniale.1.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.2. Il ricorso avanzato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essererespinto. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con le diffuseargomentazioni esposte alle pagine 28-32 della motivazione, ha spiegato leragioni della correttezza dell’operato del giudice delle indagini preliminari cheaveva disposto un’integrazione probatoria avente ad oggetto l’individuazionedell’imputato quale soggetto cui facevano riferimento i conversanti di unaintercettazione. Al proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che intema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazioneprobatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non èsoggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase dellaprocedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa,qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "themaprobandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del29/01/2019, Rv. 276246 - 01); il giudice, quindi, può disporre d'ufficio i mezzi diprova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti (Sez. 3, n.4186 del 21/09/2017 Ud.  (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272459 – 01) senza che incorrain alcuna violazione del diritto di difesa o, come pure dedotto, di violazione deitermini delle indagini preliminari che incombono sull’attività del pubblicoministero e non dell’organo chiamato a giudicare.2.1 Il secondo motivo è inammissibile poiché deduce una lettura alternativadi mezzi di prova ed in specie di conversazioni intercettate non prospettabile nellafase di legittimità; va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U,n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013,Rv.257784). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere chenella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformementeinterpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questaCorte nella prospettiva dedotta della non riferibilità all’imputato quale soggettoche si era procurato il falso “green pass”.2.2 Il terzo ed il quarto motivo, che lamentano violazione di legge sia inrelazione alla natura del rapporto di lavoro tra medici addetti agli uffici divaccinazione contro il COVID-19 che alla natura fidefaciente del documentorilasciato, il c.d. “green pass”, prospettano una ricostruzione del rapporto diimpiego e della natura dell’atto mai dedotta nelle fasi di merito e che pure richiedespecifici accertamenti in fatto non esposti nel corso dei precedenti gradi delgiudizio.E comunque, pure a volere ritenere le doglianze deducibili perché aventi adoggetto la qualificazione giuridica dei fatti, va in primo luogo osservato che lanatura del rapporto di lavoro tra i medici addetti al servizio vaccinale nella fasedell’emergenza COVID  e la pubblica amministrazione non rileva in via essenzialeai fini della qualificazione della funzione agli stessi attribuita nei rapporti con ipazienti. Invero, la circostanza che i rapporti di lavoro instaurati con i contratti atempo previsti dalla legge di bilancio del 2020 non dessero titolo all’accesso airuoli del servizio sanitario regionale valeva esclusivamente nei rapporti tramedico e pubblica amministrazione ma non escludeva la funzione di pubblicoufficiale del medico stesso incaricato di effettuare le vaccinazioni alla popolazioneinteressata. La giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la particolarenatura del rapporto che lega il medico alla struttura sanitaria possa farneescluderne la natura di pubblico ufficiale nei rapporti con il paziente; si è cosìaffermato come il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica dipubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolgela sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che siestrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazionialla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero pressostrutture private convenzionate (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, P.g. in proc.Manzoni e altri, Rv. 238439 - 01). Analogamente, in una fattispecie relativa alreato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsadocumentazione sanitaria, si è stabilito che riveste la qualifica di pubblico ufficialeil medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento ditrattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria regionale esoggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalitàistituzionali dell'ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota dariscuotere per conto dell'ente stesso (Sez. 5, n. 51474 del 04/10/2019, Rv.277852 - 01).Ne deriva, quindi, affermarsi che non è la tipologia di rapporto che lega ilmedico alla p.a. a qualificare le attività dello stesso nei confronti dei pazienti chesi rivolgano ad un servizio pubblico,  bensì la natura delle prestazioni offerte dalservizio in cui il medesimo è incardinato che, nel caso specifico della vaccinazioneanti COVID-19, erano proprio dirette alla somministrazione di farmaci da partedell’ente pubblico ed al rilascio di specifica certificazione attestante l’avvenutaesecuzione di quella specifica prestazione sanitaria.Sotto questo profilo, pertanto, va richiamata l’interpretazione che  ha giàsottolineato la natura pubblicistica della attività e quella fidefaciente dell’atto,essendosi affermato che integra il delitto di falsità materiale commessa dalprivato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta dialterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positivitàdel paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha naturadi fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazionecaduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume ancherilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica(Sez. 3, n. 30766 del 23/05/2025, Rv. 288553 - 01)Del resto la riconducibilità della condotta di rilascio di certificati divaccinazione anti COVID-19 all’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen. è smentita dallainterpretazione secondo cui integra il reato di falso materiale in atto pubblico - enon quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificatomedico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitivadel redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati cherivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loroprovenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dalpubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti(Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Rv. 256946 - 01). E nel caso di specie il c.d.“green pass” attestava proprio un fatto avvenuto sotto la diretta percezione delmedico del servizio che attestava l’avvenuta somministrazione della dosevaccinale, nel caso di specie avvenuta tramite l’induzione in errore ad un soggettodifferente da quello che la riceveva.2.3 Nessun dubbio sussiste, pertanto, anche in relazione alla naturafidefaciente dell’atto essendosi stabilito che in tema di falso ideologico, costituisceuna speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da normeregolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta,eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale(Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225 - 01); interpretazione questa cheè stata ripetutamente richiamata in tema di atti redatti da personale medico,stabilendosi in casi analoghi che, in tema di falso documentale, il registro delleprestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno hanatura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantirela pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalitàesecutive degli interventi operati. (Sez. 5, n. 40395 del 29/09/2025, Vitale, Rv.289022 - 01). Nello stesso senso deve pertanto ritenersi che ha natura di fedeprivilegiata anche il c.d. “green pass” che attesta l’avvenuta somministrazionedel vaccino eseguita dal medico incaricato del servizio a favore del privatoavvenuta sotto la sua diretta percezione.2.4 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essererespinto ed il [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].  che liquidain € 3686,00 oltre accessori di legge.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA].  che liquidain € 3686,00 oltre accessori di legge.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris