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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45802/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura (BA) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di una quantità di marijuana sufficiente a ricavarne 556 dosi medie singole, nonché alla coltivazione di piante di cannabis indica, alcune delle quali giunte a maturazione e sufficienti a produrre marijuana pari a 380 dosi medie singole.

2. In sintesi, sostiene il difensore ricorrente che la Corte di appello, per escludere la destinazione di tali sostanze al solo uso personale dell'imputato, abbia valorizza* unicamente il dato quantitativo, trascurando, invece: la natura domestica della coltivazione; l'esiguo numero di piante; il carattere rudimentale dei mezzi impiegati (vasi e strumenti di plastica, assenza di impianti di irrigazione automatica e di essiccazione); la mancanza di utensili per il confezionamento; l'inesistenza di contatti con pusher ed assuntori; il mancato rinvenimento di disponibilità di denaro incongrue; l'esito degli accertamenti compiuti all'atto dell'arresto e l'attestazione del locale Ser.T., che hanno confermato l'assunzione di tali sostanze; le conformi dichiarazioni in tal senso di sua moglie.

Di qui, la violazione degli artt. 73, cit., 192, 530 e 533, cod. proc. pen., ed i vizi di motivazione in punto di colpevolezza - avuto riguardo anche ai principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12348 del 2019 -- e di valutazione delle prove, denunciati con il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso.

Il quarto ed il quinto, invece, lamentano il difetto di motivazione in relazione, rispettivamente, all'esclusione della non menzione della condanna a mente dell'art. 175, cod. pen., ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze in punto di colpevolezza sono infondate.

La Corte d'appello ha correttamente richiamato ed applicato l'insegnamento di Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624, secondo cui la condotta di coltivazione domestica non integra il reato, per mancanza di offensività, e quindi di tipicità, soltanto quando dalle piante sia ricavabile un «modestissimo quantitativo» di prodotto, potendo solo in tal caso, e nella contestuale assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, ravvisarsi un nesso di «immediatezza oggettiva» con la destinazione esclusiva all'uso personale della sostanza ricavabile.

Risulta di solare evidenza, dunque, come possa essere valorizzato a tal fine anche il solo dato quantitativo, qualora si presenti logicamente incompatibile con una destinazione esclusiva all'uso personale del coltivatore.Peraltro, nello specifico, la Corte di appello non si è limitata a tanto, avendo altresì evidenziato due ulteriori elementi, che escludono con inattaccabile coerenza logica l'alternativa ipotesi difensiva della destinazione di quelle piante alla produzione di una scorta di sostanza per il solo uso personale dell'imputato: vale a dire la contestuale detenzione di ulteriore ed identica sostanza in quantità sufficiente a ricavarne varie centinaia di dosi e l'assenza, nella custodia di quest'ultima, di accorgimenti necessari ad evitarne il naturale deterioramento.

E, su tali osservazioni, il ricorso sorvola completamente.

2. Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono i residui motivi.

2.1. La Corte distrettuale ha espressamente giustificato l'esclusione del beneficio della non menzione della condanna, in ragione della «fiorente attività di produzione posta in essere», profilo certamente riconducibile al parametro di cui all'art. 133, primo comma, n. 1), cod. pen.; e, con tale argomento, il ricorso elude completamente il confronto.

2.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento della attenuanti generiche, il motivo si risolve nella mera enunciazione della doglianza, non sostenuta da alcuna argomentazione specifica, a fronte, peraltro, di una motivazione che ha espressamente sottolineato la mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi positivamente valutabili sul punto.

3. Il rigetto del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura (BA) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di una quantità di marijuana sufficiente a ricavarne 556 dosi medie singole, nonché alla coltivazione di piante di cannabis indica, alcune delle quali giunte a maturazione e sufficienti a produrre marijuana pari a 380 dosi medie singole. 2. In sintesi, sostiene il difensore ricorrente che la Corte di appello, per escludere la destinazione di tali sostanze al solo uso personale dell'imputato, abbia valorizza* unicamente il dato quantitativo, trascurando, invece: la natura domestica della coltivazione; l'esiguo numero di piante; il carattere rudimentale dei mezzi impiegati (vasi e strumenti di plastica, assenza di impianti di irrigazione automatica e di essiccazione); la mancanza di utensili per il confezionamento; l'inesistenza di contatti con pusher ed assuntori; il mancato rinvenimento di disponibilità di denaro incongrue; l'esito degli accertamenti compiuti all'atto dell'arresto e l'attestazione del locale Ser.T., che hanno confermato l'assunzione di tali sostanze; le conformi dichiarazioni in tal senso di sua moglie. Di qui, la violazione degli artt. 73, cit., 192, 530 e 533, cod. proc. pen., ed i vizi di motivazione in punto di colpevolezza - avuto riguardo anche ai principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12348 del 2019 -- e di valutazione delle prove, denunciati con il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso. Il quarto ed il quinto, invece, lamentano il difetto di motivazione in relazione, rispettivamente, all'esclusione della non menzione della condanna a mente dell'art. 175, cod. pen., ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze in punto di colpevolezza sono infondate. La Corte d'appello ha correttamente richiamato ed applicato l'insegnamento di Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020), Caruso, Rv. 278624, secondo cui la condotta di coltivazione domestica non integra il reato, per mancanza di offensività, e quindi di tipicità, soltanto quando dalle piante sia ricavabile un «modestissimo quantitativo» di prodotto, potendo solo in tal caso, e nella contestuale assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, ravvisarsi un nesso di «immediatezza oggettiva» con la destinazione esclusiva all'uso personale della sostanza ricavabile. Risulta di solare evidenza, dunque, come possa essere valorizzato a tal fine anche il solo dato quantitativo, qualora si presenti logicamente incompatibile con una destinazione esclusiva all'uso personale del coltivatore.Peraltro, nello specifico, la Corte di appello non si è limitata a tanto, avendo altresì evidenziato due ulteriori elementi, che escludono con inattaccabile coerenza logica l'alternativa ipotesi difensiva della destinazione di quelle piante alla produzione di una scorta di sostanza per il solo uso personale dell'imputato: vale a dire la contestuale detenzione di ulteriore ed identica sostanza in quantità sufficiente a ricavarne varie centinaia di dosi e l'assenza, nella custodia di quest'ultima, di accorgimenti necessari ad evitarne il naturale deterioramento. E, su tali osservazioni, il ricorso sorvola completamente. 2. Inammissibili, per genericità e manifesta infondatezza, sono i residui motivi. 2.1. La Corte distrettuale ha espressamente giustificato l'esclusione del beneficio della non menzione della condanna, in ragione della «fiorente attività di produzione posta in essere», profilo certamente riconducibile al parametro di cui all'art. 133, primo comma, n. 1), cod. pen.; e, con tale argomento, il ricorso elude completamente il confronto. 2.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento della attenuanti generiche, il motivo si risolve nella mera enunciazione della doglianza, non sostenuta da alcuna argomentazione specifica, a fronte, peraltro, di una motivazione che ha espressamente sottolineato la mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi positivamente valutabili sul punto. 3. Il rigetto del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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