CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 19576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11750/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ele ttivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZAdella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 5859/2017depositata il 10/10/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di atto di pignoramento presso terzi per crediti erariali portati in otto cartelle, ha affermato che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate e che le eccezioni relative ai crediti –“ivi compresa la [eccezione] di prescrizione”- avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione delle cartelle e non potevano essere proposte mediante impugnazione del successivo atto di pignoramento; 2.la società [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; 3. l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 26 d.P.R. 600/73, 60 del d.P.R. 602/73, 139 cod. proc. civ.”) nonché “inapplicabilità dell’art. 1335 c.p.c. in caso di notifica a mezzo posta ex art. 149 cod. proc. civ. con consegna a mano di un soggetto del tutto estraneo al destinatario” nonché, ancora, “inapplicabilità della normativa prevista per il servizio postale universale afferente alla notifica a mezzo posta ricomandata a.r. e nullità della notifica della cartella eseguita a mezzo posta ex art.149 cod. proc. civ. in difetto degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento”. Sotto questa rubrica, il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato nel considerare rituale la notifica della cartella n.05720140031386114000. Ricorda il ricorrente di avere, con l’originario ricorso, contestato la ritualità della notifica in quanto dal relativo avviso di ricevimento risultava che essa era stata fatta a mani di una persona -indicata con nome e cognome- qualificatasi “amico”, senza che poi fossero stati svolti “gli adempimenti indicati nell’art. 60 del d.P.R. 600/73 ovvero quanto previsto dall’art. 139 cod. proc. civ.”. Nel corpo del motivo è riprodotto la relata di notifica recante un numero identificativo di una raccomandata postale; 2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 77 d.P.R. 602/73”) per avere la CTR “omesso la disamina dell’eccezione di prescrizione dei crediti erariali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate per mezzo del successivo atto di pignoramento”; 3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione e/o omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di ampia discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5”, che la CTR non abbia accolto l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati nelle cartelle; 4. il primo motivo è, con le precisazioni che seguono, fondato. 4.1. Occorre ricordare che la notifica dell’atto, ove eseguita dal messo di notificazione dell’agente di riscossione a mezzo posta e mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario, si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo (v. Cass. Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012, in motivazione; Cass., 12 luglio 2018, n. 18472; Cass., 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., 3 ottobre 2016, n. 19730; Cass., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., 22 maggio 2015, n. 10554). Con riferimento alla notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 -dunque senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario o di un messo di notificazione-, la Corte ha avuto modo di rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). In particolare, si è poi precisato che, nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione. A queste conclusioni è pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, - che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, - non supera il limite inderogabile della discrezionalit à del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104). 4.2. La CTR ha affermato che la notifica in questione era stata fatta ritualmente senza però dare conto di aver accertato con quali modalità la cartella fosse stata notificata. Il motivo di ricorso in esame deve quindi essere accolto imponendosi il suddetto accertamento in fatto. 5. il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. 5.1. Va premesso che la CTR ha ritenuto preclusa ogni contestazione sull’esistenza dei crediti portati nelle cartelle di cui la stessa ha accertato l’avvenuta notifica. Con riguardo alla contestazione legata alla prescrizione dei crediti maturata antecedentemente alla notifica delle cartelle, la decisione è ineccepibile giacché, “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259). La Corte ha anche affermato che “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. U -,5 giugno 2017, n. 13913). La statuizione riguarda, come espressamente specificato, il caso di atto di pignoramento quale “primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito” laddove, nel caso che occupa, l’atto di pignoramento era stato preceduto dalla intimazione di pagamento. 5.2. Quanto sopra premesso, l’inammissibilità dei due motivi di ricorso in esame deriva dal fatto che, per un verso, con essi il contribuente prospetta che la CTR avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione riferita non alla fase antecedente alla notifica delle cartelle bensì alla fase successiva alla notifica delle cartelle e che, per altro verso, il contribuente non ha specificato di avere nell’atto introduttivo del giudizio e poi in appello sollevato tale eccezione. I motivi quindi non rispettano il requisito della autosufficienza. Tale requisito, come la Corte ha in più occasioni precisato, deve essere rispettato anche allorché sia dedotto un error in procedendo (v. tra altre Cass. n.28072 del 14/10/2021; Cass. n.15367 del 4/07/2014). 6. in ragione di quanto precede deve concludersi che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo devono essere dichiarati inammissibili, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. 7. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, cassa