CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4298-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso il [OSCURATO:PERSONA] MILANO, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso, in quanto proposto avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di esp ulsione dello straniero, è stato erroneamente notificato al Prefetto di Milano presso l’[OSCURATO:PERSONA]. 2022n.4298 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 distrettuale dello Stato, dovendo essere, piuttosto, proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificatopresso di essa sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato, come nel caso in esame, all ’ Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima risulti aver assunto il patrocinio dell’ufficio delPrefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12665 del 2019; Cass. n. 22694 del 2021); P.Q.M. dispone che la notifica del ricorso sia rinnovata al Prefetto di Milano presso il suo ufficio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia il procedimento a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion