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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38328/2021

Testo disponibile della fonte

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reclusiva, che il giudizio così declinato dal decidente mette capo ad una valutazione insindacabile in questa sede, giacché l'accertamento che si richiede in punto di colpa integra una tipica valutazione di fatto riservata come tale all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e rispetto alla quale lo scrutinio demandato a questa Corte, lungi dal poter prendere forma sul piano dell'errore di diritto denunciabile alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come argomentato dalla ricorrente nei motivi in esame, è attivabile unicamente nei soli limiti in cui ll'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente ancora il controllo di legittimità sulla motivazione.

E poi ancora vero, sempre nella stessa ottica, che talune delle questioni oggetto di deduzione nei motivi di cui si discute si sottraggono pure al giudizio di questa Corte - che può avere ad oggetto, come si sa, solo temi decisionali che abbiano formato materia del dibattito processuale nei precedenti gradi del giudizio - in quanto affondano le loro radici nella rappresentazione di censure del tutto ignote al processo, non scorgendosi traccia nella loro illustrazione - e risultandone perciò la capitolazione in questa sede pure infirmata dal difetto di autosufficienza - che sull'efficacia di giudicato formale ascritta al visto della Corte dei Conti ovvero sull'incompatibilità del fermo amministrativo con il rimborso IVA assistito da fideiussione le parti siano state sollecitate al confronto e che sia stato richiesto al giudice di merito di pronunciarsi.

3.1. L'inammissibilità, che corona lo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, si estende anche ai successivi motivi di esso.

Con il terzo motivo di ricorso la Costantini si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ricavandone la conclusione che perciò la sentenza impugnata sia inficiata da RG 17130/16 Costantini-MEF Est.

Cons.

Marulli nullità, posto che la Corte d'Appello non avrebbe valutato «l'esistenza degli elementi di fatto dedotti dagli attori e non contestati dalle controparti»; con il quarto motivo di ricorso si lamenta invece la violazione degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost., anche al riguardo asserendosi la nullità della sentenza, posto che la Corte d'Appello, disattendendo le censure oggetto di deduzioni con il primo, il secondo e terzo motivo di ricorso avrebbe denegato la dedotta responsabilità della P.A.

«senza considerare la chiarezza del disposto normativo e l'esistenza del giudicato costituito dal "visto" della Corte dei Conti», avrebbe poi ritenuto che «non vi fosse una ingiusta duplicazione delle garanzie (fideiussione+fermo amministrativo)» ed avrebbe «incongruamente motivato in ordine al suo convincimento, caratterizzato da abnormità per intrinseca contraddittorietà»; con il quinto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, del pari foriero di nullità dell'impugnata decisione, posto che la Corte d'Appello sarebbe incorso nella «omessa percezione e scorretta valutazione delle prove documentali e testimoniali di primo grado»„ allegate a suffragio della dispiegata pretesa risarcitoria che sarebbe stata in tal modo disattesa.

3.2. Tutti i sopradetti motivi sono esaminabili insieme, in quanto accomunati dal medesimo vizio che, in disparte da ogni altra preclusione valevole singolarmente, osta pregiudizialmente al loro esame.

Ed invero per mezzo delle rassegnate deduzioni la ricorrente persegue il fine, talora dichiaratamente esplicitato, di sottoporre a revisione il pregresso svolgimento del processo e gli esiti non proprio confortanti per sé da esso scaturiti, ipotizzando che il giudizio che ha luogo avanti a questa Corte non debba misurare la legittimità della decisione impugnata ovvero la sua sostenibilità secondo il metro RG 17130/16 Costantini-MEF Est.

Cons.

Marulli della logica e del diritto, ma l'attendibilità nel merito delle statuizione da essa adottate, da rivedersi, in conformità alle aspettative del di postulante, laddove segnatamente queste appaiono giustificate in virtù di un apprezzamento di fatto che non allineandosi con quelle aspettative e risultando perciò ingiusto, sia per questo anche intrinsecamente errato.

E poiché al contrario di quanto indirettamente si anela il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui sia possibile mettere riparo ad una decisione asseritamente ingiusta, qualsiasi istanza che si risolve nella rinnovazione del giudizio di fatto e che di più solleciti una rimeditazione dell'apprezzamento cui sono state sottoposte in sede di merito le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo è estranea ai compiti di questa Corte, che è giudice di legittimità e non giudice di merito e che non può perciò sostituire il proprio giudizio a quello oggetto di enunciazione nella decisone impugnata avanti a sé.

4. L'inammissibilità che travolge anche sotto questo profilo il ricorso principale rende superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato che resta perciò assorbito.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

RG 17130/16 Costantini-ME12 Est.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.9.2021.

Si da atto che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reclusiva, che il giudizio così declinato dal decidente mette capo ad una valutazione insindacabile in questa sede, giacché l'accertamento che si richiede in punto di colpa integra una tipica valutazione di fatto riservata come tale all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e rispetto alla quale lo scrutinio demandato a questa Corte, lungi dal poter prendere forma sul piano dell'errore di diritto denunciabile alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come argomentato dalla ricorrente nei motivi in esame, è attivabile unicamente nei soli limiti in cui ll'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente ancora il controllo di legittimità sulla motivazione. E poi ancora vero, sempre nella stessa ottica, che talune delle questioni oggetto di deduzione nei motivi di cui si discute si sottraggono pure al giudizio di questa Corte - che può avere ad oggetto, come si sa, solo temi decisionali che abbiano formato materia del dibattito processuale nei precedenti gradi del giudizio - in quanto affondano le loro radici nella rappresentazione di censure del tutto ignote al processo, non scorgendosi traccia nella loro illustrazione - e risultandone perciò la capitolazione in questa sede pure infirmata dal difetto di autosufficienza - che sull'efficacia di giudicato formale ascritta al visto della Corte dei Conti ovvero sull'incompatibilità del fermo amministrativo con il rimborso IVA assistito da fideiussione le parti siano state sollecitate al confronto e che sia stato richiesto al giudice di merito di pronunciarsi. 3.1. L'inammissibilità, che corona lo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, si estende anche ai successivi motivi di esso. Con il terzo motivo di ricorso la Costantini si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ricavandone la conclusione che perciò la sentenza impugnata sia inficiata da RG 17130/16 Costantini-MEF Est. Cons. Marulli nullità, posto che la Corte d'Appello non avrebbe valutato «l'esistenza degli elementi di fatto dedotti dagli attori e non contestati dalle controparti»; con il quarto motivo di ricorso si lamenta invece la violazione degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost., anche al riguardo asserendosi la nullità della sentenza, posto che la Corte d'Appello, disattendendo le censure oggetto di deduzioni con il primo, il secondo e terzo motivo di ricorso avrebbe denegato la dedotta responsabilità della P.A. «senza considerare la chiarezza del disposto normativo e l'esistenza del giudicato costituito dal "visto" della Corte dei Conti», avrebbe poi ritenuto che «non vi fosse una ingiusta duplicazione delle garanzie (fideiussione+fermo amministrativo)» ed avrebbe «incongruamente motivato in ordine al suo convincimento, caratterizzato da abnormità per intrinseca contraddittorietà»; con il quinto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, del pari foriero di nullità dell'impugnata decisione, posto che la Corte d'Appello sarebbe incorso nella «omessa percezione e scorretta valutazione delle prove documentali e testimoniali di primo grado»„ allegate a suffragio della dispiegata pretesa risarcitoria che sarebbe stata in tal modo disattesa. 3.2. Tutti i sopradetti motivi sono esaminabili insieme, in quanto accomunati dal medesimo vizio che, in disparte da ogni altra preclusione valevole singolarmente, osta pregiudizialmente al loro esame. Ed invero per mezzo delle rassegnate deduzioni la ricorrente persegue il fine, talora dichiaratamente esplicitato, di sottoporre a revisione il pregresso svolgimento del processo e gli esiti non proprio confortanti per sé da esso scaturiti, ipotizzando che il giudizio che ha luogo avanti a questa Corte non debba misurare la legittimità della decisione impugnata ovvero la sua sostenibilità secondo il metro RG 17130/16 Costantini-MEF Est. Cons. Marulli della logica e del diritto, ma l'attendibilità nel merito delle statuizione da essa adottate, da rivedersi, in conformità alle aspettative del di postulante, laddove segnatamente queste appaiono giustificate in virtù di un apprezzamento di fatto che non allineandosi con quelle aspettative e risultando perciò ingiusto, sia per questo anche intrinsecamente errato. E poiché al contrario di quanto indirettamente si anela il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui sia possibile mettere riparo ad una decisione asseritamente ingiusta, qualsiasi istanza che si risolve nella rinnovazione del giudizio di fatto e che di più solleciti una rimeditazione dell'apprezzamento cui sono state sottoposte in sede di merito le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo è estranea ai compiti di questa Corte, che è giudice di legittimità e non giudice di merito e che non può perciò sostituire il proprio giudizio a quello oggetto di enunciazione nella decisone impugnata avanti a sé. 4. L'inammissibilità che travolge anche sotto questo profilo il ricorso principale rende superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato che resta perciò assorbito. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 17130/16 Costantini-ME12 Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.9.2021. Si da atto che
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