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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09309/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5076/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SILVESTREFERDINANDO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 755/2018 , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Brindisi da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani Massimo e [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiese dichiararsi l’apertura della successione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed accertarsi che l’asse ereditario della predetta defunta era costituito da 54/126 del laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria, cerimonia e filatelia, oltre ad una collezione di francobolli, beni il cui valore era stato stimato in € 145.469,73 con la sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, passata in giudicato, che aveva definito il giudizio di divisione dell’asse ereditario del padre degli attori, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1976 .

L’attrice propose anche domanda di rendimento dei conti e l’attribuzione della somma di € 48.469,98 corrispondente alla propria quota, pari a 18/126 di quella caduta nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti si costituirono instando per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attrice al pagamento delle spese funerarie.

Il Tribunale di Brindisi dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], attribuì ai convenuti la quota di 27/126 ciascuno della quota materna dell’azienda, calcolata, sulla base della CTU, al momento della divisione.

2. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che censurarono la sentenza di primo grado in relazione ai criteri di calcolo della quota dell’azienda attribuita all’attrice; gli appellanti dedussero che, a seguito del decesso, avvenuto nel 1976, del padre [OSCURATO:PERSONA], avevano continuato a gestire la tipografia unitamente alla madre per i primi cinque anni e, successivamente, avevano amministrato l’azienda in via esclusiva, senza alcun apporto della madre e, tanto meno, della sorella; nel corso del tempo, essi avevano apportato innovazioni e migliorie tali da trasformare in vera e propria azienda tipografica quello che una volta era stato il piccolo laboratorio paterno.

Tale accertamento risultava, secondo gli appellanti, dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che, nel giudizio di divisione dell’asse relitto di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e padre delle danti causa, aveva accertato che l’azienda era stata gestita unicamente da Rosalia e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 11.7.2018, accolse parzialmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione sui frutti civili, confermando, per il resto, la pronuncia di prime cure.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che la quota dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] fosse caduta in successione e la valutò con riferimento al momento della divisione.

La Corte d’appello giunse alla conclusione che il Tribunale avesse assegnato a [OSCURATO:PERSONA] una quota dell’azienda “intesa nella sua consistenza dinamica” e non come quota del patrimonio, non essendo peraltro provato che la de cuius fosse rimasta estranea all’esercizio dell’impresa.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., e degli artt. 2909 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che il laboratorio tipografico con annessa attività commerciale di vendita rappresentasse un bene in comunione tra [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Abicca, il cui valore andava calcolato al momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 994/2007, aveva sciolto la comunione ed attribuito a [OSCURATO:PERSONA] una quota dell’azienda condotta dal de cuius , prendendo atto della circostanza che l’azienda di [OSCURATO:PERSONA] non esisteva più nella sua originaria consistenza sicché nel giudizio di divisione dell’asse ereditario della suddetta [OSCURATO:PERSONA] detta azienda non avrebbe potuto fra parte della comunione ereditaria.

Pertanto, la Corte d’Appello aveva errato nel riconoscere ad [OSCURATO:PERSONA] un diritto ricadente su un bene, l’azienda rinnovata e potenziata post mortem di [OSCURATO:PERSONA], diverso rispetto a quello esistente all’apertura della successione di quest’ultimo.

In definitiva, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], la comunione ereditaria tra gli eredi non si sarebbe formata in relazione all’azienda relitta da [OSCURATO:PERSONA].

Di ciò sarebbe stata consapevole la stessa [OSCURATO:PERSONA], sostenendo solo in comparsa di costituzione del giudizio di appello, che sarebbe sorta una società di fatto tra la madre [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorrenti.

Si trattava di affermazione priva di riscontro probatorio, oltre che in contrasto con il giudicato costituito dalla citata sentenza n. 994/2007 del Tribunale di Brindisi , in cui si evinceva c he, dopo l’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], l’azienda era stata gestita solo da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che alla gestione non aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, si sarebbe dovuto sostenere che la Corte d’appello di Lecce aveva violato il giudicato, allegando che non vi fosse prova che solo [OSCURATO:PERSONA] e Massimo avessero gestito l’azienda.

Si aggiunge che la sentenza della Corte d’appello avrebbe violato anche il principio dell’onere della prova poiché sarebbe gravato su [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che fosse stata costituita una società di fatto tra la madre ed i fratelli.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 132 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla denunciata violazione dell’art. 718 c.c.

I ricorrenti osservano che la stessa attrice aveva chiesto 1/3 della quota dell’azienda assegnata alla de cuius nella consapevolezza della sua estraneità all’azienda gestita dai fratelli e nell’errata supposizione della disponibilità, da parte della madre, della quota liquidata con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007.

Si sottolinea, quindi, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se nell’asse ereditario relitto della madre vi fosse l’azienda di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la divisione, tenendo conto del giudicato formatosi con la menzionata sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, che avrebbe dato atto della trasformazione del piccolo laboratorio tipografico del comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] da parte dei figli Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta senza alcun apporto da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva incluso nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] la quota di 54/126 dell’azienda relitta del cuius [OSCURATO:PERSONA], stimata con riferimento al momento della divisione.

Il giudizio di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] era stato definito con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che aveva ricostruito il patrimonio ereditario del de cuius, nel quale ricadeva anche l’azienda.

Contale decisione, il Tribunale di Brindisi aveva accertato che “dopo l’apertura della successione l’azienda è stata gestita direttamente dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]” e, una volta determinato il valore attuale dell’asse ereditario con riferimento al valore locativo dell’azienda in tutti gli anni in cui è stata gestita dai convenuti, ha assegnato ai predetti e ad [OSCURATO:PERSONA] il complesso aziendale nella sua originaria composizione in proporzione delle quote di ciascuno.

In dispositivo, infatti, il Tribunale ha assegnato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il “laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria…. nella consistenza che detta azienda aveva al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]”.

La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’azienda fosse caduta in comunione tra gli eredi sol perché vi era stata un’assegnazione congiunta della stessa in proporzione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alcun accertamento in ordine alla sussistenza di una comunione incidentale tra la de cuius ed i figli Rosalia e [OSCURATO:PERSONA].

La decisione della Corte d’appello si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte in tema di comunione di azienda ereditaria.

Quest’ultima forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa.

Allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti (cfr. Cass. n. 10188/2019e la giurisprudenza ivi richiamata).

E' stato, infatti , osservato che la distinzione tra società di persone e comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248 c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità.

Ne deriva, in applicazione del richiamato principio di diritto,che: a)le consistenze, l'avviamento (v.

Cass. n. 3775/ 19 94) e , dunque, il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (fatta salva, ovviamente , la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di debito di valore: cfr. Cass. n. 6931/2016); b)le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data non possono essere considerati comuni ma ascrivibili all'attività di chi le gestisce.

Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento dell’apertura della successione, fosse sussistente una comunione ereditaria con riferimento all’azienda, tenendo conto che il Tribunale di Brindisi aveva accertato, con più volte indicata sentenza n.994/2007, passata in giudicato, che solo [OSCURATO:PERSONA] e Massimo avevano esercitato l’attività di impresa.

In virtù di tali consolidati principi, ai quali il collegio intende dare continuità, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento della divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], la continuazione dell'esercizio dell'impresa fosse stata effettuata dalla de cuiuso soltanto dai convenuti.

La Corte d’appello ha, invece, erroneamente ritenuto che l’azienda fosse entrata nell’asse ereditario della de cuius sol perché alla stessa era stata attribuita una quota, pari a 54/126 del laboratorio artigianale e dell’attività commerciale di vendita, con riferimento alla consistenza che l’azienda aveva al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di una quota dell’eredità del dante causa, stimata con riferimento al valore che l’azienda aveva al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA], aumentato del valore locativo per stimare il bene al momento della divisione, per tenere conto dell’apporto dei fratelli Massimo e [OSCURATO:PERSONA], che avevano gestito l’azienda.

La Corte d’appello - dopo aver affermato che l’azienda, nella sua consistenza originaria, era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del valore al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], accresciuta del valore locativo dal 1976 in poi - si è interroga ta sul se “quella entità” fosse caduta in successione, quale patrimonio da dividere tra i suoi eredi, oppure se a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata attribuita “una quota dell’azienda intesa nella sua consistenza dinamica”.

La Corte di merito giunge alla conclusione che l’azienda fosse stata assegnata nella sua “consistenza dinamica”, affermando, che “non vi fosse riscontro alla circostanza che la Carecci sia rimasta estranea all’esercizio dell’impresa, non essendo necessario l’apporto personale per configurarsi l’esercizio collettivo di un’impresa, opzione da cui deriva che la quota attribuita alla Carecci fu intesa in senso dinamico”, e, a conforto di tale tesi, richiama la sentenza del Tribunale di Brindisi n.994/2007, che aveva determinato il valore del bene al momento della divisione.

Tale affermazione si pone in contrasto sia con il giudicato costituito da quest’ultima sentenza , che aveva accertato che la gestione dell’azienda era stata svolta da parte dei soli germani Massimo e [OSCURATO:PERSONA], sia con il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l’azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius; allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata da uno o da alcuni dei coeredi la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione.

Ha, quindi errato la Corte d’appello nel determinare il valore dell’azienda con riferimento al momento della divisione dell’asse relitto di [OSCURATO:PERSONA], senza accertare, ai fini della persistenza della comunione, se ed in quale misura la de cuius avesse contribuito all a gestione dell’azienda.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto in precedenza enunciato e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5076/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SILVESTREFERDINANDO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 755/2018 , pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Brindisi da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani Massimo e [OSCURATO:PERSONA] con la quale chiese dichiararsi l’apertura della successione della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed accertarsi che l’asse ereditario della predetta defunta era costituito da 54/126 del laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria, cerimonia e filatelia, oltre ad una collezione di francobolli, beni il cui valore era stato stimato in € 145.469,73 con la sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, passata in giudicato, che aveva definito il giudizio di divisione dell’asse ereditario del padre degli attori, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1976 . L’attrice propose anche domanda di rendimento dei conti e l’attribuzione della somma di € 48.469,98 corrispondente alla propria quota, pari a 18/126 di quella caduta nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituirono instando per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell’attrice al pagamento delle spese funerarie. Il Tribunale di Brindisi dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], attribuì ai convenuti la quota di 27/126 ciascuno della quota materna dell’azienda, calcolata, sulla base della CTU, al momento della divisione. 2. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che censurarono la sentenza di primo grado in relazione ai criteri di calcolo della quota dell’azienda attribuita all’attrice; gli appellanti dedussero che, a seguito del decesso, avvenuto nel 1976, del padre [OSCURATO:PERSONA], avevano continuato a gestire la tipografia unitamente alla madre per i primi cinque anni e, successivamente, avevano amministrato l’azienda in via esclusiva, senza alcun apporto della madre e, tanto meno, della sorella; nel corso del tempo, essi avevano apportato innovazioni e migliorie tali da trasformare in vera e propria azienda tipografica quello che una volta era stato il piccolo laboratorio paterno. Tale accertamento risultava, secondo gli appellanti, dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che, nel giudizio di divisione dell’asse relitto di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e padre delle danti causa, aveva accertato che l’azienda era stata gestita unicamente da Rosalia e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 11.7.2018, accolse parzialmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione sui frutti civili, confermando, per il resto, la pronuncia di prime cure. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che la quota dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] fosse caduta in successione e la valutò con riferimento al momento della divisione. La Corte d’appello giunse alla conclusione che il Tribunale avesse assegnato a [OSCURATO:PERSONA] una quota dell’azienda “intesa nella sua consistenza dinamica” e non come quota del patrimonio, non essendo peraltro provato che la de cuius fosse rimasta estranea all’esercizio dell’impresa. 3. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., e degli artt. 2909 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che il laboratorio tipografico con annessa attività commerciale di vendita rappresentasse un bene in comunione tra [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Abicca, il cui valore andava calcolato al momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 994/2007, aveva sciolto la comunione ed attribuito a [OSCURATO:PERSONA] una quota dell’azienda condotta dal de cuius , prendendo atto della circostanza che l’azienda di [OSCURATO:PERSONA] non esisteva più nella sua originaria consistenza sicché nel giudizio di divisione dell’asse ereditario della suddetta [OSCURATO:PERSONA] detta azienda non avrebbe potuto fra parte della comunione ereditaria. Pertanto, la Corte d’Appello aveva errato nel riconoscere ad [OSCURATO:PERSONA] un diritto ricadente su un bene, l’azienda rinnovata e potenziata post mortem di [OSCURATO:PERSONA], diverso rispetto a quello esistente all’apertura della successione di quest’ultimo. In definitiva, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], la comunione ereditaria tra gli eredi non si sarebbe formata in relazione all’azienda relitta da [OSCURATO:PERSONA]. Di ciò sarebbe stata consapevole la stessa [OSCURATO:PERSONA], sostenendo solo in comparsa di costituzione del giudizio di appello, che sarebbe sorta una società di fatto tra la madre [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorrenti. Si trattava di affermazione priva di riscontro probatorio, oltre che in contrasto con il giudicato costituito dalla citata sentenza n. 994/2007 del Tribunale di Brindisi , in cui si evinceva c he, dopo l’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], l’azienda era stata gestita solo da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che alla gestione non aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, si sarebbe dovuto sostenere che la Corte d’appello di Lecce aveva violato il giudicato, allegando che non vi fosse prova che solo [OSCURATO:PERSONA] e Massimo avessero gestito l’azienda. Si aggiunge che la sentenza della Corte d’appello avrebbe violato anche il principio dell’onere della prova poiché sarebbe gravato su [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che fosse stata costituita una società di fatto tra la madre ed i fratelli. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 132 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla denunciata violazione dell’art. 718 c.c. I ricorrenti osservano che la stessa attrice aveva chiesto 1/3 della quota dell’azienda assegnata alla de cuius nella consapevolezza della sua estraneità all’azienda gestita dai fratelli e nell’errata supposizione della disponibilità, da parte della madre, della quota liquidata con la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007. Si sottolinea, quindi, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se nell’asse ereditario relitto della madre vi fosse l’azienda di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la divisione, tenendo conto del giudicato formatosi con la menzionata sentenza del Tribunale di Brindisi n . 994/2007, che avrebbe dato atto della trasformazione del piccolo laboratorio tipografico del comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] da parte dei figli Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta senza alcun apporto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva incluso nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] la quota di 54/126 dell’azienda relitta del cuius [OSCURATO:PERSONA], stimata con riferimento al momento della divisione. Il giudizio di divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] era stato definito con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 994/2007, passata in giudicato, che aveva ricostruito il patrimonio ereditario del de cuius, nel quale ricadeva anche l’azienda. Contale decisione, il Tribunale di Brindisi aveva accertato che “dopo l’apertura della successione l’azienda è stata gestita direttamente dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]” e, una volta determinato il valore attuale dell’asse ereditario con riferimento al valore locativo dell’azienda in tutti gli anni in cui è stata gestita dai convenuti, ha assegnato ai predetti e ad [OSCURATO:PERSONA] il complesso aziendale nella sua originaria composizione in proporzione delle quote di ciascuno. In dispositivo, infatti, il Tribunale ha assegnato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il “laboratorio artigianale tipografico con annessa attività commerciale di vendita di articoli di cartoleria…. nella consistenza che detta azienda aveva al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]”. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’azienda fosse caduta in comunione tra gli eredi sol perché vi era stata un’assegnazione congiunta della stessa in proporzione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alcun accertamento in ordine alla sussistenza di una comunione incidentale tra la de cuius ed i figli Rosalia e [OSCURATO:PERSONA]. La decisione della Corte d’appello si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte in tema di comunione di azienda ereditaria. Quest’ultima forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa. Allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti (cfr. Cass. n. 10188/2019e la giurisprudenza ivi richiamata). E' stato, infatti , osservato che la distinzione tra società di persone e comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248 c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità. Ne deriva, in applicazione del richiamato principio di diritto,che: a)le consistenze, l'avviamento (v. Cass. n. 3775/ 19 94) e , dunque, il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (fatta salva, ovviamente , la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di debito di valore: cfr. Cass. n. 6931/2016); b)le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data non possono essere considerati comuni ma ascrivibili all'attività di chi le gestisce. Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento dell’apertura della successione, fosse sussistente una comunione ereditaria con riferimento all’azienda, tenendo conto che il Tribunale di Brindisi aveva accertato, con più volte indicata sentenza n.994/2007, passata in giudicato, che solo [OSCURATO:PERSONA] e Massimo avevano esercitato l’attività di impresa. In virtù di tali consolidati principi, ai quali il collegio intende dare continuità, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se, al momento della divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], la continuazione dell'esercizio dell'impresa fosse stata effettuata dalla de cuiuso soltanto dai convenuti. La Corte d’appello ha, invece, erroneamente ritenuto che l’azienda fosse entrata nell’asse ereditario della de cuius sol perché alla stessa era stata attribuita una quota, pari a 54/126 del laboratorio artigianale e dell’attività commerciale di vendita, con riferimento alla consistenza che l’azienda aveva al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di una quota dell’eredità del dante causa, stimata con riferimento al valore che l’azienda aveva al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA], aumentato del valore locativo per stimare il bene al momento della divisione, per tenere conto dell’apporto dei fratelli Massimo e [OSCURATO:PERSONA], che avevano gestito l’azienda. La Corte d’appello - dopo aver affermato che l’azienda, nella sua consistenza originaria, era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del valore al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], accresciuta del valore locativo dal 1976 in poi - si è interroga ta sul se “quella entità” fosse caduta in successione, quale patrimonio da dividere tra i suoi eredi, oppure se a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata attribuita “una quota dell’azienda intesa nella sua consistenza dinamica”. La Corte di merito giunge alla conclusione che l’azienda fosse stata assegnata nella sua “consistenza dinamica”, affermando, che “non vi fosse riscontro alla circostanza che la Carecci sia rimasta estranea all’esercizio dell’impresa, non essendo necessario l’apporto personale per configurarsi l’esercizio collettivo di un’impresa, opzione da cui deriva che la quota attribuita alla Carecci fu intesa in senso dinamico”, e, a conforto di tale tesi, richiama la sentenza del Tribunale di Brindisi n.994/2007, che aveva determinato il valore del bene al momento della divisione. Tale affermazione si pone in contrasto sia con il giudicato costituito da quest’ultima sentenza , che aveva accertato che la gestione dell’azienda era stata svolta da parte dei soli germani Massimo e [OSCURATO:PERSONA], sia con il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui l’azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius; allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata da uno o da alcuni dei coeredi la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione. Ha, quindi errato la Corte d’appello nel determinare il valore dell’azienda con riferimento al momento della divisione dell’asse relitto di [OSCURATO:PERSONA], senza accertare, ai fini della persistenza della comunione, se ed in quale misura la de cuius avesse contribuito all a gestione dell’azienda. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto in precedenza enunciato e provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza im
Sentenza Cassazione n. 09309/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris