CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 16759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30412/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenteprincipale- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -Controricorrente e ricorrenteincidentale- Avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1410/2018 depositata il04/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: il Tribunale di Torino,adito con ricorso del 5 giugno 2015 da [OSCURATO:PERSONA] (titolare di pensione di vecchiaia dal primo aprile 2005 liquidata con sistema retributivo per iscritti al Fondo volo), nei riguardi dell’[OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell’Interno, ha accolto la domanda del Bertucci tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione in applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, concessigli dal Ministero dell’Interno con decreto del 22 marzo 2011, in quanto vittima di un attentato terroristico avvenuto in Kenya il 31 dicembre 1980; il Tribunale, per quanto qui rileva,ha dato atto che, essendo state, con sentenza non definitiva del 20 marzo 2018, decise le questioni relative alla decorrenza del beneficio e degli arretrati, l’oggetto del giudizio si riduceva alla sola questione della legittimazione passiva , che ha affermato sussistente, nei confrontidel Ministero dell’Interno ; avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 206 del 2004, con un motivo illustrato da successiva memoria; resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] propone controricorso e ricorso incidentale condizionato, per dieci motivi, illustrati da memoria; a tale ricorso incidentale condizionato non hanno opposto difese Ministero dell’Interno ed [OSCURATO:PERSONA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 23 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il motivo del ricorso principale, il Ministero dell’Interno denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, comma 3 quater, d.l. n. 159/2007 ed 81 c.p.c.; il ricorrentesollecita la soluzione della questione con l’affermazione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno per tutto quanto attiene all’erogazione di benefici di natura pensionistica e previdenziale, ivi compresi quelli discendenti dall’applicazione della legge n. 206 del 2004; con i dieci motivi del ricorso incide ntale condizionato , [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato in vario modo la violazione dell’art. 47, commi 2 e 3, d.P.R. n. 639/1970, relativamente alla parziale decadenza dichiarata dal Tribunale (motivi da 1 a 5), nonché la violazione dell’art. 15 legge n. 206/2004 e dell’art. 2, comma 106, lettera A) e lettera D) della legge n. 244/2007, nonché dell’art. 11 preleggi, con riferimento al momento di decorrenza effettiva dei benefici ( sesto motivo); la violazione dell’art. 2946 c.c., dell’art. 39 l. n. 111/2011 e dell’art. 11 preleggi ( settimo motivo); la violazione dell’art. 4, comma II bis, l. n. 206/2004 e dell’art. 10 preleggi (ottavo motivo); la violazione dell’art. 1324 c.c. e dell’art. 1326, comma 1, c.c. ( nono motivo) e di nuovo la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione, almeno dei ratei maturati nel quinquennio, da riconoscersi comunque alla domanda; il ricorso principale è inammissibile; questa Corte di Cassazione ( ex plurimis vd. Cass. 20/02/2020, n.4338; Cass. n. 2994 del 2011) ha avuto modo di affermare che l a L. n. 206 del 2004, avente ad oggetto "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", individua i presupposti e i termini di ammissibilità dello speciale procedimento giurisdizionale; l'art. 11 recita: "Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'art. 12, comma 2"; il successivo art. 12 detta la schematica disciplina del procedimento: "1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. Le sentenze di cui al comma 1, sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione". nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (n. 17078 del 2011), è acquisito il principio secondocui le suddette disposizioni hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Si tratta di un procedimento con "evidenti caratteri di spiccata eccezionalità" e "destinato ad operare solo temporaneamente, in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici in favore delle vittime del terrorismo così come aggiornata e integrata dalla citata L. n. 206 del 2004" (SU n. 17078 del 2011; sez. VI-L n. 1778 del 2016; sez. L. n. 2994 del 2011); se ne ha conferma, oltre che nella limitata validità temporale della speciale regola impugnatoria creata, nella previsione di un termine di decadenza per la proposizione del giudizio che "deve essere instaurato entro il termine di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere, al di fuori di questa ipotesi, che la domanda debba essere fatta valere con le forme ordinarie attesa l'incompatibilità della procedura speciale con l'esigenza di accertare, nel giudizio, la dipendenza dell'infermità o del decesso dalla matrice terroristica" (Cass. sez. L n. 2994 del 2011); tanto premesso, deve affermarsi che la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (l'art. 12 citato), in quanto la causa non è stata instaurata nel termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 del 3 agosto 2004, n. 206 (in Gazz. Uff., 11 agosto, n. 187)ed allora l'ordinario mezzo di impugnazione non può che essere l'appello; il ricorso introduttivo del giudizio è stato introdotto nel 2015, e costituisce un procedimento ordinario di cognizione, soggetto alle regole di impugnazione ordinarie; l'impugnazione in esame proposta ad un giudice diverso da quello previsto dal codice di rito (la Corte d'appello) è dunque inammissibile; all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale esplicitamente condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale; le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascun controricorrente, nella misura indicata in dispositivo comprensiva anche della fase di cui all’art. 373 c.p.c.; non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti di ciascuncontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese g