CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42111/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Napoli escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dei tempi, motivi della condotta ed intensità del dolo (avendo evidenziato l'atteggiamento di evidente malafede), di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso in punto di recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare la mancata esclusione della recidiva, in relazione ai plurimi precedenti considerati indice di una maggiore pericolosità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dell* ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. P.Q.M