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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 43673/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP del tribunale di Como che il 14 gennaio 2021 gli ha applicato la pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro 700 di multa per concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, nel reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché, come si legge nel capo di imputazione, dopo essersi impossessati del telefono cellulare di proprietà della Ceppi, da quest'ultima smarrito, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto con corrispettivo danno patrimoniale pretendendo per la restituzione del telefono, che minacciavano in caso contrario di non rendere, la somma di euro 100,00, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà perché i carabinieri di Cantù avvisati dall'accaduto intervenivano prontamente Lamenta il ricorrente erronea qualificazione del fatto.

L'imputazione non lascia dubbi che al Thiam sia stata contestata una estorsione tentata e non consumata, ma l'applicazione pena non ha riguardato un reato tentato, bensì un reato consumato che non ha mai commesso e che non gli è mai stato contestato.

La difesa presentava memoria alla quale era allegata la sentenza di assoluzione dei coimputato.

Il ricorso è fondato.

A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Anche dopo la menzionata modifica all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., pertanto, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso motivazionale seguito.

Coerentemente con quest'impostazione, si è affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è ammissibile il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con il quale si deduca l'erronea diversa qualificazione del fatto contenuto in sentenza cui il giudice è pervenuto sulla base di una motivazione meramente apparente (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, dep. 29/03/2019, pm in c.

Talal, Rv. 275371), ciò che, a fortiori, vale in caso di una motivazione totalmente mancante.

Nella vicenda in esame, il Gip non si attenuto ai principi ora richiamati, in quanto, nella parte motiva della decisione, ha affermato, in maniera del tutto assertiva, "la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, evidenziando piena corrispondenza di quanto accertato alla condotta criminosa ascritta" senza considerare che all'imputato era stata contestata una estorsione tentata e non consumata.

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Como per l'ulteriore corso Così deliberato in Roma il 24.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giovanna VERGA Geppino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP del tribunale di Como che il 14 gennaio 2021 gli ha applicato la pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro 700 di multa per concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, nel reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché, come si legge nel capo di imputazione, dopo essersi impossessati del telefono cellulare di proprietà della Ceppi, da quest'ultima smarrito, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto con corrispettivo danno patrimoniale pretendendo per la restituzione del telefono, che minacciavano in caso contrario di non rendere, la somma di euro 100,00, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà perché i carabinieri di Cantù avvisati dall'accaduto intervenivano prontamente Lamenta il ricorrente erronea qualificazione del fatto. L'imputazione non lascia dubbi che al Thiam sia stata contestata una estorsione tentata e non consumata, ma l'applicazione pena non ha riguardato un reato tentato, bensì un reato consumato che non ha mai commesso e che non gli è mai stato contestato. La difesa presentava memoria alla quale era allegata la sentenza di assoluzione dei coimputato. Il ricorso è fondato. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Anche dopo la menzionata modifica all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., pertanto, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso motivazionale seguito. Coerentemente con quest'impostazione, si è affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è ammissibile il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con il quale si deduca l'erronea diversa qualificazione del fatto contenuto in sentenza cui il giudice è pervenuto sulla base di una motivazione meramente apparente (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, dep. 29/03/2019, pm in c. Talal, Rv. 275371), ciò che, a fortiori, vale in caso di una motivazione totalmente mancante. Nella vicenda in esame, il Gip non si attenuto ai principi ora richiamati, in quanto, nella parte motiva della decisione, ha affermato, in maniera del tutto assertiva, "la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, evidenziando piena corrispondenza di quanto accertato alla condotta criminosa ascritta" senza considerare che all'imputato era stata contestata una estorsione tentata e non consumata. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Como per l'ulteriore corso Così deliberato in Roma il 24.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giovanna VERGA Geppino [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43673/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris