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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32550/2026

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la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto inammissibile il ricorso in quanto generico, poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte d'appello che, correttamente integrando l'omessa pronunzia della sentenza di primo grado, ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura sollevata con il gravame, valorizzando la negativa personalità dell'imputato gravato da un precedente specifico posto in essere pochi mesi prima dei fatti in esame, nonché da altri allarmanti precedenti indicativi di una sua propensione a porre in essere reati a scopo di lucro; ritenuto che la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche risulta immune dai vizi dedotti, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto inammissibile il ricorso in quanto generico, poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte d'appello che, correttamente integrando l'omessa pronunzia della sentenza di primo grado, ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura sollevata con il gravame, valorizzando la negativa personalità dell'imputato gravato da un precedente specifico posto in essere pochi mesi prima dei fatti in esame, nonché da altri allarmanti precedenti indicativi di una sua propensione a porre in essere reati a scopo di lucro; ritenuto che la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche risulta immune dai vizi dedotti, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris