CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 03960/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25294 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e con lui elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] 114/B presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con domiciliodigitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della C o mmissione Tributaria regionale della Campania n. 3872 / 03 / 2 0 22 depositata in data 0 6 / 05 /20 22 , non notificata; Oggetto:spese carburante–prova inerenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla C.T.P. di Caserta l'avviso di accertamento notificatole in virtù del quale era stato recuperato a tassazione, per l'annualità 2003: 1) ai fini IRPEG, IRAP, IVA, costi non inerenti, ossia le spese di manutenzione e riparazione di automezzi di proprietà di altra impresa e le spese di carburante per gli stessi automezzi; 2) ai fini IVA, l'omessa documentazione di operazioni imponibili (prestazioni di autotrasporto), fatturate nel trimestre successivo, anziché al termine di ciascun trimestre, in violazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 4, sulla scorta di un processo verbale di constatazione del ComandoNucleo [OSCURATO:PERSONA]; -la C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso della società, ritenendo non dovuta l’IVA recuperata dall'Amministrazione e confermava l'accertamentoin punto di ripresa fiscale dei costi indeducibili/indetraibili perdifetto d'inerenza; - la società proponeva appello e l’Ufficio appello incidentale che con sentenzan. 266/34/2011 venivano rigettati dalla C.T.R.; detta sentenza eraimpugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., dalla contribuente, la quale lamentava un errore di fatto, e cioè l'omesso esame delle fatture attive, già in primo grado prodotte dalla società, riepilogativedei trasporti effettuati; - con sentenza n. 311/39/2012 la C.T.R. Campania dichiarava inammissibileil ricorso per revocazione, - la società proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a due motivi, denunziando la violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4 e «motivazione erronea o contraddittoria sul fatto controverso e decisivo»; questa Corte con ordinanza n. 2580 del 4 febbraio 2021, accoglievail ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa algiudice del merito; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la società riassumeva il giudizio, e con la pronuncia qui gravata la [OSCURATO:PERSONA], definitivamente pronunziando, nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. riassunto da “[OSCURATO:PERSONA].r.l.“, su quanto già non coperto da giudicato, disattesa ogniulteriore eccezione, deduzione ed istanza, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava illegittimo l'accertamento anche in punto di ripresafiscale dei costi indeducibili/indetraibili per difetto d'inerenza; -ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un motivo; -resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, contestualmente con ilquale propone anche ricorso incidentale affidato a un motivo; - a detto ricorso incidentale resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l.; la stessa ha anche depositato memoria illustrativa delleproprie eccezioni e difese; Consideratoche: - il motivo di ricorso principale censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis oltre che per violazionedell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente ed illogica (art.360,co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.); - la società lamenta la erronea compensazione integrale delle spese di litedi tutti i gradi in base alla “ peculiarità del caso e la circostanza che la prova dell’inerenza sia stata tratta dall’effettività della situazione piuttosto che dalle risultanze dei registri dei beni, imponendo così la verificain sede contenziosa delle opposte posizioni ”, comunque disposta conmotivazione apparente; -l’unica censura costituente il ricorso incidentale dell’ [OSCURATO:PERSONA] incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 deld.P.R. n. 917 del 19 86 (c.d. TUIR) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo l’Agenzia delle Entrate i giudici dell’appello si sono limitati ad un puro riscontro cartolare delle fatture esibite, arrivando alla conclusioneche tali automezzi erano nella disponibilità e nel godimento della stessa società senza che però sia stata fornita alcuna prova che tali automezzi fossero effettivamente nell’uso esclusivo dell’impresa, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 essendostata ritenuta dalla CTR pacifica la titolarità dei beni in capo a terzi,dalla quale si è tratta la conseguente affermazione del loro utilizzo direttonell’attività d’impresa ; - va esaminato per primo in quanto dirimente ai fini della decisione, il motivodi ricorso incidentale; -lo stesso si rivela fondato; -la CTR ha posto alla base della decisione che ha riconosciuto l’inerenza dei costi la mera indicazione nelle fatture della “ targa identificativa dell’automezzo utilizzato per servizio, evidentemente strumentale all’attività di impresa sebbene non di sua proprietà”; ancora, essa precisa che “Quel che solo rileva è che detti automezzi siano stati effettivamenteutilizzati nell'esercizio dell'impresa e che le spese di cui trattasi si inseriscono nel suo programma economico, per cui devono ritenersiinerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali” -tale affermazione è effettivamente viziata da errore di diritto; - invero, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’inerenza dell’elementonegativo di reddito non è sufficiente l’utilizzo materiale di dettibeni, ma va provato da parte del contribuente il collegamento dei beniin argomento con l’attività d’impresa, collegamento che per essere tale deve vedere il bene essere strumentale all’esercizio di quella determinata attività di impresa, strumentalità che deriva dall’essere lo stesso esclusivamente utilizzato per tale attività la quale richiede la deduzionedel costo e la detrazione dell’iva relativa; - ecco allora che la sussistenza del titolo in forza del quale l’impresa dispone del bene diviene essenziale (potendo invero l’impresa disporre del bene non solo, naturalmente, a titolo di proprietà ma in forza di qualsiasi titolo avente rilevanza giuridica: locazione, comodato, o quant’altro)dal momento che il titolo giuridico legittima all’uso e all’uso esclusivo del bene, con ciò escludendosi – ove sussiste il titolo - ogni duplicazionedi deduzione di costi che deriverebbe dall’essere il bene di proprietà(o collegato al soggetto in forza del titolo che questi vanta sul bene) al tempo stesso di un soggetto che ne deduce il costo poiché proprietario (o altrimenti munito di titolo) e contestualmente nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 disponibilitàdi altro soggetto – che pure ne dedurrebbe il costo – con ciòdando luogo a una doppia deduzione sia pure in capo a contribuenti diversidi un medesimo elemento negativo di reddito; - doppia deduzione che configurando una alterazione della autentica capacitàcontributiva non può essere consentita dall’ordinamento; -in argomento questa Corte ha affermato – con principio in tema di iva, estendibilea ogni relazione di inerenza tra beni e attività dell’impresa – che quanto ai beni strumentali, così come avviene riguardo ai beni strumentaliall’esercizio dell’impresa per la determinazione delle imposte sulreddito (Cass. S ez. 5, Sentenza n. 24779 del 4 dicembre 2015) deve sussistereproprio il requisito della strumentalità, che sorge ove i beni in argomentosiano destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciòinidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello delcomplesso aziendale in cui siano inseriti; debbono rientrare in tale novero, in quanto ammortizzabili, i beni costituenti immobilizzazioni materialio immateriali, da identificarsi con quelli che da un lato siano di usodurevole - la cui vita non si esaurisca quindi nell'arco di un esercizio contabile– e dall’altro siano beni dei quali l'imprenditore possa disporre inquanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di godimento; - e ancora più analiticamente, si è chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 22139 del 6 agosto 2024) i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili se riguardano beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditorea titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, noninvece se riguardano beni di proprietà di terzi; -pertanto, il ricorso incidentale è accolto , con assorbimento del ricorso principale; -la sentenza va quindi sul punto cassata con rinvio al giudice del merito pernuovo esame del fatto alla luce dei principi sopra enunciati p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 accoglie il ric