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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08132/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Kate TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex artt. 47-ter, comma 1-ter,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), 147 cod. pen., giudicando compatibili con lo stato detentivo le condizioni di salute di Antonio RIVIERA, per l'espiazione della pena di anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione (fine pena 8 dicembre 2024).

2. [OSCURATO:PERSONA] RIVIERA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e 147 cod. pen., e il vizio della motivazione per non essere stata adeguatamente valutata la condizione di salute del detenuto, anche sotto il profilo del disturbo psichico da cui è affetto.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nonché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

3.1. Il Tribunale di sorveglianza, per respingere l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex artt. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., 147 cod. pen. in relazione alla dedotta incompatibilità con il regime detentivo, ha evidenziato che le condizioni cliniche del condannato, affetto da obesità e alcool-dipendenza legate a un probabile disturbo di personalità con connotazione depressiva, non sono gravi né richiedono costanti contatti con i presidi territoriali e non limitano significativamente l'autonomia e la salute del detenuto, come risulta dalle relazioni sanitarie in atti che attestano le buone condizioni generali e la deflessione dell'umore per disturbo timico su base reattiva allo stato detentivo.

3.2. A fronte di tali complessive valutazioni, il ricorso investe la Corte di legittimità di valutazioni di merito in punto di inumanità del trattamento, che non emerge da alcun elemento di fatto, e di generiche esigenze di tutela della salute, senza confrontarsi con quanto ampiamente esposto nel provvedimento impugnato sulla compatibilità con il regime detentivo e sulla pericolosità sociale del condannato, al quale è stata revocata in data 12 luglio 2019 la misura alternativa della detenzione domiciliare a causa della commissione di reati in costanza di misura.3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]6 riie R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Kate TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex artt. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), 147 cod. pen., giudicando compatibili con lo stato detentivo le condizioni di salute di Antonio RIVIERA, per l'espiazione della pena di anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione (fine pena 8 dicembre 2024). 2. [OSCURATO:PERSONA] RIVIERA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e 147 cod. pen., e il vizio della motivazione per non essere stata adeguatamente valutata la condizione di salute del detenuto, anche sotto il profilo del disturbo psichico da cui è affetto. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nonché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza, per respingere l'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex artt. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., 147 cod. pen. in relazione alla dedotta incompatibilità con il regime detentivo, ha evidenziato che le condizioni cliniche del condannato, affetto da obesità e alcool-dipendenza legate a un probabile disturbo di personalità con connotazione depressiva, non sono gravi né richiedono costanti contatti con i presidi territoriali e non limitano significativamente l'autonomia e la salute del detenuto, come risulta dalle relazioni sanitarie in atti che attestano le buone condizioni generali e la deflessione dell'umore per disturbo timico su base reattiva allo stato detentivo. 3.2. A fronte di tali complessive valutazioni, il ricorso investe la Corte di legittimità di valutazioni di merito in punto di inumanità del trattamento, che non emerge da alcun elemento di fatto, e di generiche esigenze di tutela della salute, senza confrontarsi con quanto ampiamente esposto nel provvedimento impugnato sulla compatibilità con il regime detentivo e sulla pericolosità sociale del condannato, al quale è stata revocata in data 12 luglio 2019 la misura alternativa della detenzione domiciliare a causa della commissione di reati in costanza di misura.3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]6 riie R