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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51763/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IGNAZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di evasione asseritamente posto in essere dall'imputato, ancorché fosse verosimile che l'imputato non avesse sentito gli operanti bussare alla porta della propria abitazione perché in orario notturno stava dormendo; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito; Ritenuto che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la Corte di appello di Palermo ha non incongruamente rilevato come gli operanti abbiano bussato con violenza e insistenza per oltre dieci minuti alla porta dell'imputato e non siano emerse possibili spiegazioni alternative della mancata risposta dello stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IGNAZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di evasione asseritamente posto in essere dall'imputato, ancorché fosse verosimile che l'imputato non avesse sentito gli operanti bussare alla porta della propria abitazione perché in orario notturno stava dormendo; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito; Ritenuto che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la Corte di appello di Palermo ha non incongruamente rilevato come gli operanti abbiano bussato con violenza e insistenza per oltre dieci minuti alla porta dell'imputato e non siano emerse possibili spiegazioni alternative della mancata risposta dello stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o
Sentenza Cassazione n. 51763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris