CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2018
Cassazione n. 33743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 11890/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici iata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - c:ontroricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato contro [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell'8 aprile 2013, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Siena (MPS), volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a causa della mancata istruzione della pratica relativa all'istanza di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 8 L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n.23 del 2008, come disciplinate dal correlato decreto assessoriale n. 23 del 2009. Il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 25 gennaio 2018, che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione all'an e al quantum del pregiudizio subito, stante la mancata prova dei presupposti, relativi al merito creditizio, necessari per ottenere l'agevolazione richiesta. La società appellante, infatti, si era limitata a produrre esclusivamente copia della domanda inoltrata alla MPS e a chiedere l'ammissione di una c.t.u. esplorativa, ai fini della quantificazione del pregiudizio subito. La [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. La MPS e la IRFIS Finanziaria per lo [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dei decreti assessoriali [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 2009 e n. 32 del 2009, per avere la Corte d'appello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse accedere al finanziamento in quanto impresa in difficoltà per ragioni relative al cosiddetto merito creditizio, mentre la verifica doveva essere svolta secondo i rigorosi parametri economico-finanziari indicati negli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» (Comunicazione della Commissione UE, 2014/C, 249/01), richiamati dall'art. 4 della direttiva allegata al decreto assessoriale n. 23 citato. Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata è il difetto di prova incombente sull'attrice, rilevato dalla Corte territoriale, dei presupposti risultanti dalla richiamata normativa UE, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] limitata a produrre la sola richiesta di finanziamento e a richiedere una c.t.u. esplorativa. Tale ratio, tuttavia, non è scalfita dalla censura proposta dalla società ricorrente, la quale si è limitata a richiamare criteri alternativi di valutazione dell'istanza di concessione del contributo, senza indicare specificamente gli elemenl:i addotti (e, in ipotesi, trascurati dai giudici di merito) a dimostrazione della sussistenza del diritto all'ottenimento del contributo e, quindi, del danno subito, in quanto non rientrante in alcuna delle fattispecie di esclusione previste dalla normativa europea da essa stessa invocata. Il motivo difetta, quindi, di specificità, ex art. 366 n. 4 e 6 c.p.c., risultando privo di decisività l'eventuale errore nell'individuazione dei criteri di valutazione dell'istanza. Il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 191 c.p.c., è inammissibile, costituendo l'ammissione della c.t.u. oggetto di un potere riservato al giudice di merito, il cui mancato esercizio (in quanto esplorativa, come nella specie) è incensurabile in sede di legittimità. La ricorrente, inoltre, si duole che la Corte, denegando la c.t.u., si sia basata esclusivamente sui documenti da essa prodotti in giudizio, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i documenti prodotti dalla banca, senza tuttavia indicare quali fossero tali documenti e quale il loro contenuto, risultando il motivo privo di specificità. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di MPS e IRFIS, non dell'[OSCURATO:PERSONA] alle attività produttive Regione [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato un "atto di costituzione" senza svolgere attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle ‘100e< spese, liquidate in C 2700,00X6W-e accessori di legge, a favore di ciascun controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e IRFIS.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art