Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 42466/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 13/10/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione Distaccata di EMPOLI in data 28/1/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Nel primo motivo la difesa rileva che conclusione della Corte territoriale quanto all'incoerenza della giustificazione fornita dalla ricorrente circa la provenienza dell'assegno sarebbe illogica.

Sul punto, infatti, la diversa dichiarazione resa dalla Ismaili, posta dai giudici di merito a fondamento della decisione, non sarebbe credibile, così come a diverse conclusioni indurrebbero di pervenire le circostanze di luogo e tempo nelle quali l'assegno sarebbe stato smarrito.

1.2. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione.

Nel secondo motivo la difesa rileva che le circostanze di tempo e luogo dello smarrimento, così come i pochi giorni trascorsi tra lo smarrimento e la negoziazione dello stesso da parte dell'imputata, imporrebbero di qualificare quanto accaduto quale furto e non come ricettazione.

Fattispecie questa coerente anche con il fatto che l'imputata era all'epoca dei fatti dipendente dell'azienda e che la stessa, come pure confermato dal denunciante, aveva accesso ai locali nei quali l'assegno era custodito.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Nel quarto motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe errata e la motivazione sul punto sarebbe carente.

2. In data 8 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc.

Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.

3. In data 12 aprile 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico evidenziando che la conclusione dei giudici di merito -fondata sulla considerazione che la ricorrente non avrebbe fornito una giustificazione circa il possesso dell'assegno ovvero che la spiegazione non è attendibile in quanto smentita dalla teste Ismaili- sarebbe illogica e incoerente.

Diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, infatti, le dichiarazioni della Isnnaili non sarebbero credibili in quanto è risultato che la stessa in prima battuta aveva dichiarato di non essere rappresentante legale dalla società quando invece ne era l'amministratore e deteneva il 98% delle quote.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche già contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, quindi, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della teste Ismiaili e quindi circa la sussistenza dell'elemento psicologico ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una alternativa lettura degli elementi evidenziati dai giudici di merito, risulta inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Entrambi i giudici di merito, infatti, anche con il riferimento all'assenza di documentazione relativa al presunto prestito, hanno dato adeguato e coerente conto delle circostanze acquisite e delle ragioni per le quali hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della Ismaili e non verosimile la spiegazione fornita dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] questo che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.

2. Nel secondo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, in virtù di quanto emerso, cioè che gli assegni erano custoditi in un cassetto accessibile ai dipendenti della società e quindi anche all'imputata, configurerebbe un furto e non una ricettazione.

La doglianza, che non era stato oggetto di motivo di appello, non è consentita.2.1.

La questione sulla qualificazione giuridica del fatto -che pure rientra in astratto nel novero su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, cod. proc. pen.- può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773).

2.2. Nel caso di specie la possibilità di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica presuppone un accertamento in fatto che in questa fase non è consentito.

Al fine di ritenere che il fatto configuri il reato d furto, infatti, si dovrebbe ritenere per pacificamente accertato, tanto da risultare dalle sentenze di merito, che la ricorrente si sia direttamente impossessata del modulo dell'assegno.

Circostanza questa che non è emersa in alcun modo e che, invero, la stessa ricorrente ha escluso nelle dichiarazioni rese e nelle quali, di contro, ha confermato di aver ricevuto da terzi (a suo dire la Ismaili) l'assegno smarrito, rectius, sottratto.

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

La doglianza, dedotta anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, della personalità dell'imputata, desunta dalla gravità della condotta riferibile al danno potenziale alla società e dalle successive condanne che risultano dal certificato penale aggiornato.

Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 13/10/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione Distaccata di EMPOLI in data 28/1/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che conclusione della Corte territoriale quanto all'incoerenza della giustificazione fornita dalla ricorrente circa la provenienza dell'assegno sarebbe illogica. Sul punto, infatti, la diversa dichiarazione resa dalla Ismaili, posta dai giudici di merito a fondamento della decisione, non sarebbe credibile, così come a diverse conclusioni indurrebbero di pervenire le circostanze di luogo e tempo nelle quali l'assegno sarebbe stato smarrito. 1.2. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione. Nel secondo motivo la difesa rileva che le circostanze di tempo e luogo dello smarrimento, così come i pochi giorni trascorsi tra lo smarrimento e la negoziazione dello stesso da parte dell'imputata, imporrebbero di qualificare quanto accaduto quale furto e non come ricettazione. Fattispecie questa coerente anche con il fatto che l'imputata era all'epoca dei fatti dipendente dell'azienda e che la stessa, come pure confermato dal denunciante, aveva accesso ai locali nei quali l'assegno era custodito. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Nel quarto motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe errata e la motivazione sul punto sarebbe carente. 2. In data 8 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 12 aprile 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico evidenziando che la conclusione dei giudici di merito -fondata sulla considerazione che la ricorrente non avrebbe fornito una giustificazione circa il possesso dell'assegno ovvero che la spiegazione non è attendibile in quanto smentita dalla teste Ismaili- sarebbe illogica e incoerente. Diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, infatti, le dichiarazioni della Isnnaili non sarebbero credibili in quanto è risultato che la stessa in prima battuta aveva dichiarato di non essere rappresentante legale dalla società quando invece ne era l'amministratore e deteneva il 98% delle quote. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche già contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, quindi, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della teste Ismiaili e quindi circa la sussistenza dell'elemento psicologico ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una alternativa lettura degli elementi evidenziati dai giudici di merito, risulta inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Entrambi i giudici di merito, infatti, anche con il riferimento all'assenza di documentazione relativa al presunto prestito, hanno dato adeguato e coerente conto delle circostanze acquisite e delle ragioni per le quali hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della Ismaili e non verosimile la spiegazione fornita dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] questo che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, in virtù di quanto emerso, cioè che gli assegni erano custoditi in un cassetto accessibile ai dipendenti della società e quindi anche all'imputata, configurerebbe un furto e non una ricettazione. La doglianza, che non era stato oggetto di motivo di appello, non è consentita.2.1. La questione sulla qualificazione giuridica del fatto -che pure rientra in astratto nel novero su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, cod. proc. pen.- può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773). 2.2. Nel caso di specie la possibilità di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica presuppone un accertamento in fatto che in questa fase non è consentito. Al fine di ritenere che il fatto configuri il reato d furto, infatti, si dovrebbe ritenere per pacificamente accertato, tanto da risultare dalle sentenze di merito, che la ricorrente si sia direttamente impossessata del modulo dell'assegno. Circostanza questa che non è emersa in alcun modo e che, invero, la stessa ricorrente ha escluso nelle dichiarazioni rese e nelle quali, di contro, ha confermato di aver ricevuto da terzi (a suo dire la Ismaili) l'assegno smarrito, rectius, sottratto. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La doglianza, dedotta anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, della personalità dell'imputata, desunta dalla gravità della condotta riferibile al danno potenziale alla società e dalle successive condanne che risultano dal certificato penale aggiornato. Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore
Sentenza Cassazione n. 42466/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris