CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10759/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-f-TI; 4g-19920/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, limitandosi il ricorrente a reiterare le censure già prospettate dinanzi al giudice della revisione nel merito. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen. tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione del motociclo oggetto in imputazione, soprattutto con riferimento alla inequivocità del possesso illecito, esclusivo e duraturo del veicolo, l motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Medesima sorte processuale avvince le ulteriori censure proposte dalla ricorrente: le circostanze attenuanti innominate sono state negate in ragione della personalità dell'agente e della concreta offensività che il fatto esprime, commesso da soggetto già gravato da precedenti; la Corte di merito ha altresì argomentato il diniego della invocata continuazione "esterna" rispetto a precedente giudicato, per fatti commessi nel medesimo arco temporale, valorizzando l'assenza di ogni possibile allegazione circa la medesimezza del disegno criminoso atto ad unificare nel trattamento sanzionatorio più fatti diversi. Non può infatti richiamarsi la mera continenza cronologica per ritenere che fatti diversi siano stati frutto di una peculiare ed iniziale programmazione, invece che risultato estemporaneo di singoli atti occasionali (Sez. 1, n. 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. . 3-19920/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.