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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05350/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 24/11/2021 dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa 1'8 aprile 2021 il Tribunale militare di Roma giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ex artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen., condannando l'imputato - riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di un anno e due mesi di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in un anno e venti giorni di reclusione.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] riguardavano una pluralità di peculati aggravati, commessi in relazione all'utilizzo dei buoni pasti rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'imputato prestava servizio quale comandante.

La Corte militare di appello di Roma, in particolare, riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione sulla base delle testimonianze dei militari che avevano compiuto gli accertamenti investigativi relativi a ciascuna delle condotte di peculato controverse, che si ritenevano corroborate dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.

Queste acquisizioni probatorie imponevano di ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale compreso tra 1'8 novembre 2011 e il 9 dicembre 2012, in diverse occasioni, utilizzava i buoni pasto rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dei quali l'imputato non aveva diritto, usufruendo dell'alloggio di servizio.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sette censure difensive.t Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, per gli stessi fatti di reato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Firenze per il delitto di falso, rendendo evidente la violazione del principio del ne bis in idem tra le due vicende processuali, che impedivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato.

Con il quinto e il sesto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare le ipotesi delittuose contestate a [OSCURATO:PERSONA] quali appropriazioni indebite, che si imponeva alla luce delle circostanze in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'elemento soggettivo dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen., che doveva ritenersi escluso dall'atteggiamento e dalle modalità occasionali con cui l'imputato aveva utilizzato i buoni pasto controversi.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, per gli stessi fatti di reato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Firenze per il delitto di falso, rendendo evidente la violazione del principio del ne bis in idem tra le due vicende processuali, che impedivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente.

Osserva il Collegio che la censura difensiva non tiene conto dell'eterogeneità delle fattispecie di reato contestate in sede ordinaria e in sede militare, dalla quale deriva l'irrilevanza dell'assoluzione invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di Firenze.

Non può, invero, non rilevarsi che l'esito assolutorio richiamato dalla difesa del ricorrente avrebbe potuto influire sul presente procedimento laddove, in questa sede, fosse stato contestato all'imputato il delitto di truffa militare, di cui, in astratto, i comportamenti criminosi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto costituire un elemento costitutivo del reato; mentre, la contestazione di peculato continuato e aggravato elevata al ricorrente esclude, per l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, la ricorrenza di un'ipotesi di ne bis in idem.

A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui «il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento» (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Devono ritenersi inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen.

Osserva il Collegio che con tali doglianze la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione della sequenza dei fatti di reato, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, evidenziare che gli elementi probatori acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenere giustificate le modalità di utilizzo dei buoni pasto di cui aveva la disponibilità quale comandante della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].

Non può, in proposito, non rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risultando corroborato dalle testimonianze dei soggetti che avevano consentito di accertare il compimento delle varie condotte di peculato, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi.

Le acquisizioni probatorie, infatti, consentivano di accertare che il luogotenente [OSCURATO:PERSONA], tra 1'8 novembre 2011 e il 9 dicembre 2012, in diverse occasioni, aveva utilizzato i buoni pasto rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], di cui l'imputato era il comandante, dei quali non aveva diritto, usufruendo dell'alloggio di servizio.

Basti, in proposito, richiamare le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che permettevano di acclarare le modalità di utilizzo dei buoni pasto assegnati alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 4-9 della sentenza impugnata, rendendo incontroverse le attività di peculato poste in essere dal ricorrente.

In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle pur estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali - incentrate, come detto, sulle deposizioni dei testi Trentin, Serratore, Minieri, Testa, Donatello, Martignetti, [OSCURATO:PERSONA], Piervincenzi, Clari, Abbatepietro, Spinetta e [OSCURATO:PERSONA] - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.

Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.

4. Devono ritenersi inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare le ipotesi delittuose contestate a [OSCURATO:PERSONA] quali appropriazioni indebite; riqualificazione che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

Osserva il Collegio che le modalità con cui il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] utilizzava i buoni pasto assegnati alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] - così come ricostruite alla luce delle testimonianze richiamate nel paragrafo 3 - non consentono di prefigurare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi e impongono di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei reati contestati all'imputato, ai sensi degli artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil. pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen.

Le conclusioni alle quali giungeva la Corte militare di appello di Roma, del resto, si imponevano alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui nel «delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene» (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.

5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'elemento soggettivo dei reati contestato a [OSCURATO:PERSONA], che doveva ritenersi escluso dall'atteggiamento e dalle modalità occasionali con cui l'imputato aveva utilizzato i buoni pasto controversi.

Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che, relativamente alla configurazione delle fattispecie contestate a [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di obiettivi di peculato, veniva prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nell'ambito dei paragrafi 3 e 4, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento per manifesta infondatezza.

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del settimo motivo di ricorso.

6. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 24/11/2021 dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa 1'8 aprile 2021 il Tribunale militare di Roma giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ex artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen., condannando l'imputato - riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di un anno e due mesi di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in un anno e venti giorni di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] riguardavano una pluralità di peculati aggravati, commessi in relazione all'utilizzo dei buoni pasti rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella quale l'imputato prestava servizio quale comandante. La Corte militare di appello di Roma, in particolare, riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione sulla base delle testimonianze dei militari che avevano compiuto gli accertamenti investigativi relativi a ciascuna delle condotte di peculato controverse, che si ritenevano corroborate dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. Queste acquisizioni probatorie imponevano di ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale compreso tra 1'8 novembre 2011 e il 9 dicembre 2012, in diverse occasioni, utilizzava i buoni pasto rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dei quali l'imputato non aveva diritto, usufruendo dell'alloggio di servizio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sette censure difensive.t Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, per gli stessi fatti di reato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Firenze per il delitto di falso, rendendo evidente la violazione del principio del ne bis in idem tra le due vicende processuali, che impedivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato. Con il quinto e il sesto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare le ipotesi delittuose contestate a [OSCURATO:PERSONA] quali appropriazioni indebite, che si imponeva alla luce delle circostanze in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'elemento soggettivo dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen., che doveva ritenersi escluso dall'atteggiamento e dalle modalità occasionali con cui l'imputato aveva utilizzato i buoni pasto controversi. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, per gli stessi fatti di reato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale di Firenze per il delitto di falso, rendendo evidente la violazione del principio del ne bis in idem tra le due vicende processuali, che impedivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Osserva il Collegio che la censura difensiva non tiene conto dell'eterogeneità delle fattispecie di reato contestate in sede ordinaria e in sede militare, dalla quale deriva l'irrilevanza dell'assoluzione invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di Firenze. Non può, invero, non rilevarsi che l'esito assolutorio richiamato dalla difesa del ricorrente avrebbe potuto influire sul presente procedimento laddove, in questa sede, fosse stato contestato all'imputato il delitto di truffa militare, di cui, in astratto, i comportamenti criminosi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto costituire un elemento costitutivo del reato; mentre, la contestazione di peculato continuato e aggravato elevata al ricorrente esclude, per l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, la ricorrenza di un'ipotesi di ne bis in idem. A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui «il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento» (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Devono ritenersi inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen. Osserva il Collegio che con tali doglianze la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione della sequenza dei fatti di reato, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, in proposito, evidenziare che gli elementi probatori acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenere giustificate le modalità di utilizzo dei buoni pasto di cui aveva la disponibilità quale comandante della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, in proposito, non rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risultando corroborato dalle testimonianze dei soggetti che avevano consentito di accertare il compimento delle varie condotte di peculato, che non permettevano di ipotizzare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. Le acquisizioni probatorie, infatti, consentivano di accertare che il luogotenente [OSCURATO:PERSONA], tra 1'8 novembre 2011 e il 9 dicembre 2012, in diverse occasioni, aveva utilizzato i buoni pasto rilasciati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], di cui l'imputato era il comandante, dei quali non aveva diritto, usufruendo dell'alloggio di servizio. Basti, in proposito, richiamare le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che permettevano di acclarare le modalità di utilizzo dei buoni pasto assegnati alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 4-9 della sentenza impugnata, rendendo incontroverse le attività di peculato poste in essere dal ricorrente. In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle pur estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali - incentrate, come detto, sulle deposizioni dei testi Trentin, Serratore, Minieri, Testa, Donatello, Martignetti, [OSCURATO:PERSONA], Piervincenzi, Clari, Abbatepietro, Spinetta e [OSCURATO:PERSONA] - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Devono ritenersi inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di riqualificare le ipotesi delittuose contestate a [OSCURATO:PERSONA] quali appropriazioni indebite; riqualificazione che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Osserva il Collegio che le modalità con cui il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] utilizzava i buoni pasto assegnati alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] - così come ricostruite alla luce delle testimonianze richiamate nel paragrafo 3 - non consentono di prefigurare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi e impongono di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei reati contestati all'imputato, ai sensi degli artt. 215, 46, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil. pace, 56, 81, comma secondo, cod. pen. Le conclusioni alle quali giungeva la Corte militare di appello di Roma, del resto, si imponevano alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui nel «delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene» (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'elemento soggettivo dei reati contestato a [OSCURATO:PERSONA], che doveva ritenersi escluso dall'atteggiamento e dalle modalità occasionali con cui l'imputato aveva utilizzato i buoni pasto controversi. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza che, relativamente alla configurazione delle fattispecie contestate a [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di obiettivi di peculato, veniva prospettata in termini assimilabili a quelli già vagliati nell'ambito dei paragrafi 3 e 4, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che ne impongono il respingimento per manifesta infondatezza. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del settimo motivo di ricorso. 6. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 05350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris