CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2025
Cassazione n. 24521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, gli imputati hanno dedotto rispettivamente nullità della sentenza per mancanza della motivazione e per inosservanza di norme processuali ([OSCURATO:PERSONA]) nonché multiple violazioni della legge penale e processuale in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, alla sussistenza della fattispecie associativa attribuita all'imputato ed al suo presunto ruolo di vertice nell'ambito della stessa ([OSCURATO:PERSONA]), 2. I ricorsi sono inammissibili poiché dedotti per motivi non consentiti. Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 - bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio. Al proposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiannento; difetti, la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicché, in particolare, non sono ipotizzabili e proponibili nemmeno (come parrebbe prospettato con il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA]) analogie argomentative tra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e pronuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati. Del resto, deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza precedente l'abrogazione del primo concordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599-bis cod. proc. pen.) non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova (vedasi, nel caso concreto, il comune motivo sulla inutilizzabilità del materiale intercettivo) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707). 3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606,co.3 .cod. proc. pen.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali eÌdella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]