CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24199/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Urbania, via [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 350/2020 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 350/2020, depositata il 27/04/2020, la Corte d'appello di Ancona, nel giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento operato da questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 12181 del 15/02/2019) ha confermato la decisione del giudice di primo grado, impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), d.lgs. n. 251 del 2007 e di quella umanitaria. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. Il Ministero dell'interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 14, lettera c), d.lgs. n. 251 del 2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., nonché la motivazione apparente, l'omesso esame di un fatto (la proroga dello stato d'emergenza del 17 ottobre 2019) e la violazione del principio di diritto stabilito con la decisione di legittimità che ha cassato la prima pronuncia adottata dalla Corte d'appello nel presente procedimento. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ed anche l'assenza di motivazione, quale violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sotto il profilo del contrasto tra quanto dedotto e prodotto dal ricorrente e quanto affermato in sentenza. 2. Il primo motivo è infondato. Come evidenziato da parte ricorrente, la sentenza in questa sede impugnata è stata adottata nel giudizio di rinvio, conseguente alla decisione di questa Corte che ha cassato la prima sentenza della Corte d'appello pronunciatasi in questo procedimento, in applicazione del principio più volte affermato secondo il quale «ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di I informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018, Rv. 649790; conforme Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579).» Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che, alla contestazione del richiedente asilo, secondo cui la situazione del Mali si era recentemente aggravata, essendovi stata una recrudescenza di episodi di indiscriminata violenza, la sentenza impugnata - pronunciata il 12 luglio 2017 - aveva fatto riferimento ad una risalente circolare della Commissione nazionale per il diritto all'asilo del gennaio 2014, fonte all'evidenza non aggiornata e, come tale, non più attendibile. 2.2. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha esaminato varie fonti d'informazioni e ha escluso che ricorresse la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, considerando che il ricorrente proviene da Kita, una città posta nella regione più occidentale del Mali, a notevole distanza sia dalla parte settentrionale che da quella centrale di tale Stato (ove ha ritenuto esistente un livello elevato di pericolosità e insicurezza), non riscontrando pertanto una situazione tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria (pp. 3-5 della sentenza impugnata). In tale ottica, Corte d'appello ha escluso rilevanza alla dichiarazione di emergenza su tutto il territorio del Paese, fatta valere dal ricorrente, affermando che essa, di per sé, non prova la sussistenza di condizioni di insicurezza indiscriminatamente in tutto il Mali (p. 5 della sentenza impugnata). È pertanto evidente che il giudice di merito non ha omesso di esaminare la dichiarazione di emergenza, fatta valere dal ricorrente, ma, anzi, l'ha valutata, pervenendo, tuttavia, a conclusioni diverse da quelle prospettate da quest'ultimo. 3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Parte ricorrente ha censurato la decisione, nella parte in cui ha affermato che il richiedente asilo non aveva allegato, e dunque neppure provato, specifiche situazioni soggettive tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, aggiungendo che il medesimo non aveva neppure prospettato fatti che dimostrassero una stabile integrazione personale nel nostro paese, non essendo a ciò sufficiente l'aver dedotto di avere intrapreso lo studio della lingua italiana. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non ha considerato che i presupposti per l'ottenimento della protezione umanitaria sono distinti da quelli previsti per le altre forme di protezione e che essi non si prestano a tipizzazioni. Tuttavia, nel formulare la censura, parte ricorrente non ha indicato specifici fatti, dedotti in giudizio e suscettibili di essere valutati ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando genericamente, oltre allo studio della lingua italiana, il compimento in passato di lavori socialmente utili e l'attesa di poterne fare altri, senza nessuna ulteriore specificazione che potesse dare corpo ad allegazioni così generiche. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5. La costituzione dell'amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall'art. 370 c.p.c. e al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. 6. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. L'attualità o meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva, infatti, ai fini della pronuncia sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came