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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 30776/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/11/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Crotone, in data 19/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 171-bis

I. n. 633 del 1941 per aver abusivamente duplicato i software meglio indicati in rubrica.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma della condanna.

Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per un fatto (illecito utilizzo) diverso da quello contestato (la duplicazione dei software).

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Si censura la motivazione del rigetto, imperniata su una prognosi negativa quanto alla insolvibilità del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di parametro estraneo all'ambito valutativo del giudicante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Manifestamente infondata è la prima censura, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito.

In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esattamente per l'abusiva duplicazione a lui contestata, avendo installato alcuni programmi, in relazione ai quali disponeva della licenza•d'uso per un solo pc, in una pluralità di computer appartenenti alla società da lui amministrata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

3. È invece fondato il secondo ordine di rilievi.

Questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato).

La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare "una prognosi positiva in termini di solvibilità" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

5. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 08 luglio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/11/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Crotone, in data 19/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 171-bis I. n. 633 del 1941 per aver abusivamente duplicato i software meglio indicati in rubrica. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma della condanna. Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per un fatto (illecito utilizzo) diverso da quello contestato (la duplicazione dei software). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si censura la motivazione del rigetto, imperniata su una prognosi negativa quanto alla insolvibilità del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di parametro estraneo all'ambito valutativo del giudicante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Manifestamente infondata è la prima censura, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito. In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esattamente per l'abusiva duplicazione a lui contestata, avendo installato alcuni programmi, in relazione ai quali disponeva della licenza•d'uso per un solo pc, in una pluralità di computer appartenenti alla società da lui amministrata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3. È invece fondato il secondo ordine di rilievi. Questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato). La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare "una prognosi positiva in termini di solvibilità" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 08 luglio 2025 Il
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