CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, commi primo e secondo, n. 2) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo proposto, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen./ è privo di specificità perché meramente reiterativo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i