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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17078/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 16 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata il 26 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della legittima difesa quale causa di giustificazione della condotta dell'imputato, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, con motivazione esente da criticità giustificative, a pagina 4, alla luce delle chiare e coerenti dichiarazioni testimoniali da cui risultava con evidenza che l'imputato non aveva afferrato il basamento per difendere l'amica dal cane dei vicini ma al solo fine di danneggiare la porta della loro abitazione; considerato il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, ne ha escluso l'applicazione con motivazione congrua e conforme al dato normativo, rilevando che il danno cagionato alla persona offesa non poteva ritenersi di lieve entità e che le modalità della condotta, posta in essere utilizzando un pesante basamento in pietra, ne avevano incrementato la pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 16 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata il 26 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della legittima difesa quale causa di giustificazione della condotta dell'imputato, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, con motivazione esente da criticità giustificative, a pagina 4, alla luce delle chiare e coerenti dichiarazioni testimoniali da cui risultava con evidenza che l'imputato non aveva afferrato il basamento per difendere l'amica dal cane dei vicini ma al solo fine di danneggiare la porta della loro abitazione; considerato il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, ne ha escluso l'applicazione con motivazione congrua e conforme al dato normativo, rilevando che il danno cagionato alla persona offesa non poteva ritenersi di lieve entità e che le modalità della condotta, posta in essere utilizzando un pesante basamento in pietra, ne avevano incrementato la pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]