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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 00453/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 7886-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente principale - 3548 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso • lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5430/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 3433/2014; , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 7886/2016 [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma la quale, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti olalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per decorsa prescrizione quinquennale, i contributi figurativi relativi a! cc2acr.rncntz :n intbilità lunga di alcuni dipendenti; l'Inps ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso e altresì ricorso incidentale, cui l'Inps non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 septies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, conv.to con modif.ni dalla

I. 5 giugno 1998 n. 176, dell'art. 7 nono comma della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 3, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335"; contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l'ordinario termine decennale; il ricorso incidentale è fondato su un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., col quale la società lamenta "Violazione ed omessa pronuncia art.112 c.p.c. sulla eccezione di inammissibilit proposto riannps nel giudizio NRG 3433/15 ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. per decorso del termine breve"; denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'appeno; chiede altresì la condanna dell'Inps alle spese e competenze del doppio grado di giudizio !-1,-.hp. a i conci ripeart.

QA rnri prnr riy .; il ricorso principale è infondato; in ipArpci cnvrAppnnihHp Tipo:A rnrtp hA AffPrrnAtel rhP: "T! rrerlitn vAntAtn dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate !AVnrAffIrP A titn!n rvindPnnit p di cnntrihil7innP IrAtivA, AffPrPnti rPgimP rIPHA cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della

I. n. 335 del 1995."(Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399 del 2020); il motivo proposto dal ricorrente principale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato; in ragione dell'infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato; assorbito l'incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente principale a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2021 rL FINZIO GIUnT7TH.5-Jr0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7886-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente principale - 3548 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso • lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5430/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 3433/2014; , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7886/2016 [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma la quale, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti olalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per decorsa prescrizione quinquennale, i contributi figurativi relativi a! cc2acr.rncntz :n intbilità lunga di alcuni dipendenti; l'Inps ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso e altresì ricorso incidentale, cui l'Inps non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 septies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, conv.to con modif.ni dalla I. 5 giugno 1998 n. 176, dell'art. 7 nono comma della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 3, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335"; contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l'ordinario termine decennale; il ricorso incidentale è fondato su un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., col quale la società lamenta "Violazione ed omessa pronuncia art.112 c.p.c. sulla eccezione di inammissibilit proposto riannps nel giudizio NRG 3433/15 ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. per decorso del termine breve"; denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'appeno; chiede altresì la condanna dell'Inps alle spese e competenze del doppio grado di giudizio !-1,-.hp. a i conci ripeart. QA rnri prnr riy .; il ricorso principale è infondato; in ipArpci cnvrAppnnihHp Tipo:A rnrtp hA AffPrrnAtel rhP: "T! rrerlitn vAntAtn dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate !AVnrAffIrP A titn!n rvindPnnit p di cnntrihil7innP IrAtivA, AffPrPnti rPgimP rIPHA cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995."(Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399 del 2020); il motivo proposto dal ricorrente principale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato; in ragione dell'infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato; assorbito l'incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente principale a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2021 rL FINZIO GIUnT7TH.5-Jr0 [OSCURATO:PERSONA]
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