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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01990/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27222-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 24/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero; La Corte, rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, proposto dinanzi al Tribunale di Ravenna, ha impugna to la determinazione dirigenziale della [OSCURATO:PERSONA] n. 6758 del 15.

4. 2021,che gli revocava i contributi comunitari a lui concessi quale giovane agricoltore e gli intimava la restituzione di quanto percepito, pari adeuro 224.967,32, oltre gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in caso di ritardato pagamento, disponendo altresì la sua esclusione per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura; la [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, ha eccepitol’incompetenza territoriale del giudice adìto, rilevando che, non avendo l’atto impugnato applicato sanzioni amministrative ma solo disposto la revoca del finanziamento comunitario e la rua restituzione, l’individuazione del giudice competente per territorio avrebbe dovuto seguire i criteri posti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., che indicavano il Tribunale di Bologna, luogo nel cui territorio la Regione aveva la sua sede legale ed in cui l’obbligazione restitutoria avrebbe dovuto essere adempiuta; con ordinanza del 24.

9. 2021 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, ha dichiara to che, non avendo la domanda proposta dall’attore ad oggetto un provvedimento sanzionatorio, la competenza andava regolata sulla base non della regola del luogo in cui era stata commessa la violazione contestata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, ma secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., e ha designa to per l’effetto quale competente il Tribunale di Bologna, luogo della sede legale della convenuta ed in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta; per la cassazione di questa ordinanza, comunicata il 27.

9. 2021, con atto notificato il 22.

10. 2021, ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; la Regione Emilia-Romagnaha notificato memoria difensiva; il P rocurato r e Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il regolamento di competenza sia respinto.

Considerato che: il primomotivo di ricorso , denunzia ndo omessa o insufficiente motivazione, censura l’ordinanza impugnata per non avere esposto le ragioni per cui ha escluso la natura sanzionatoria dell’atto impugnato, con l’effetto di non ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, che indica come territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione l’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la decisione del Tribunale di Ravenna per non avere qualificato l’atto impugnato come sanzionatorio, così escludendo la sottoposizione del giudizio alla disciplina dettata dall’art. 6 citato, omettendo di considerare che con esso l’Amministrazione non solo aveva dichiarato la decadenza dall’aiuto ed intimato la restituzione della somma ricevuta, ma altresì applicato la maggiorazione degli interessi legali proprio a titolo di sanzione amministrativa e disposto la sospensione del ricorrente da ogni agevolazione, misura anch’essa di natura sanzionatoria, ai sensi dell’art. 18 legge [OSCURATO:PERSONA] n. 15 del 1997; il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 20 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza anche a mente della suddetta disposizione, senza considerare che essa stabilisce anche il criterio del luogo in cui è sorta l’obbligazione, che nella specie andava individuato in Cervia, nella circoscrizione del Tribunale di Ravenna, ove ha sede l’azienda dell’esponente ed in cui risulta sottoscritto il contratto di rete con l’azienda [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la ricostruzione della regione, ha dato causa al provvedimento di revoca; i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati; l’atto impugnato ha ad oggetto il provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la revoca del premio e del contributo in precedenza concessi all’esponente quale giovane agricoltore, chiesto la restituzione delle somme erogate, disposto che, allo scadere del termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, sulla somma dovuta dovranno essere corrisposti gli interessi legali maggiorati di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa nonché l’esclusione dell’interessato per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura;l’esame del contenuto dell’atto impugnato porta a ravvisare gli estremi della natura di sanzione amministrativa solo per la parte che dispone l’applicazione della maggiorazione di quattro punti sugli interessi legali moratori e la sospensione per 10 giorni dalle agevolazioni previste dalla legge in materia di agricoltura, non anche per la parte che ha revocato il contributo e ne ha chiesto la restituzione; in particolare, il provvedim en to di revoca non ha natura di sanzione amministrativa , essendo riconducibile all’esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione,per il venir meno dei presupposti in presenza dei quali la deliberazione di concessione della agevolazione fu adottata, espressamente previsto dall’art. 18 legge Regione Emilia-Romagna 30.

5. 1997, n. 15, mentre la natura sanzionatoria delle altre misure va riconosciuta tenuto conto che l’art. 18 sopra citato , richiamato nel provvedimento impugnato, inserito nel titolo IV intitolato Norme procedurali e sanzioni, qualifica espressamente la maggiorazione degli interessi legali moratori come “ sanzione amministrativa “ e che la sospensione delle agevolazioni in materia di agricoltura ha il fine punitivo proprio della sanzione amministrativa, stabilendo conseguenze ulteriori rispetto a quelle dello scioglimento del rapporto instauratosi tra le parti per effetto dell’erogazione del contributo; non è condivisibile al riguardo la deduzione della Regione controricorrente secondo cui tali misure, es s endo previste nel bando, avrebbero natura di clausole penali, come tali riconducibile alla sfera negoziale, atteso che l’atto in questione richiama espressamente l’applicabilità dell’art. 18 della citata legge regionale e ne riproduce il contenuto;la domanda proposta dal ricorrente riveste pertanto natura di opposizione asanzione solo per quanto riguarda la richiesta di annullamento delle misure sopra indicate, come tale soggetta al d.lgs. n. 150 del 2001, mentre si configura come causa sottopostaal rito ordinario laddove investe l’atto di revoca de l contributo e la richiesta della sua restituzione, che non hanno natura di sanzione amministrativa; l’art. 40, comma 3, cod. proc. civ., stabilisce che nel caso di cause cumulativamente proposte, soggetta l’un a al rito ordinario e l’altra a quello speciale, si applichi il rito ordinario se tra esse vi è connessione ai sensi degli articoli precedenti; nel caso di specie si riscontra l’ipotesi di connessionetra cause ai sensi dell’art. 31 cod. proc. civ., in ragione del vincolo di accessorietà che lega le domande concernenti l’applicazione delle sanzioni con quella di accertamento della illegittimità della revoca, da considerarsi principale, atteso che le misure sanzionatorie appaiono dipendenti giuridicamente e logicamente dalla revoca del contributo e dalla domanda della suarestituzione; il vincolo diaccessorietà tra due pretese giudiziali, ex art.31 cod. proc. civ., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40, comma 3, citato, sussiste infatti in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulta obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, fondandosisui medesimi della causa principale ( Cass. n. 22700 del 2021; Cass. n. 21261 del 2011); dovendosinella specie applicare il rito ordinario, appare quindi corretta ed esente da censure la decisione del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.; anche il terzo motivo appare infondato, atteso che l’obbligazione di restituzione è sorta per effetto dell’adozione del provvedimento di revoca del contributo da parte de lla Regione; il ricorso va pertanto respinto; il Tribunale di Bologna, davanti a cui la causa dovrà essere riassunta, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere la c ontroversia è il Tribunale di Bologna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento.

Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza perla riassunzione del giudizio.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27222-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 24/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero; La Corte, rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, proposto dinanzi al Tribunale di Ravenna, ha impugna to la determinazione dirigenziale della [OSCURATO:PERSONA] n. 6758 del 15. 4. 2021,che gli revocava i contributi comunitari a lui concessi quale giovane agricoltore e gli intimava la restituzione di quanto percepito, pari adeuro 224.967,32, oltre gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in caso di ritardato pagamento, disponendo altresì la sua esclusione per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura; la [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, ha eccepitol’incompetenza territoriale del giudice adìto, rilevando che, non avendo l’atto impugnato applicato sanzioni amministrative ma solo disposto la revoca del finanziamento comunitario e la rua restituzione, l’individuazione del giudice competente per territorio avrebbe dovuto seguire i criteri posti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., che indicavano il Tribunale di Bologna, luogo nel cui territorio la Regione aveva la sua sede legale ed in cui l’obbligazione restitutoria avrebbe dovuto essere adempiuta; con ordinanza del 24. 9. 2021 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza, ha dichiara to che, non avendo la domanda proposta dall’attore ad oggetto un provvedimento sanzionatorio, la competenza andava regolata sulla base non della regola del luogo in cui era stata commessa la violazione contestata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, ma secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., e ha designa to per l’effetto quale competente il Tribunale di Bologna, luogo della sede legale della convenuta ed in cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta; per la cassazione di questa ordinanza, comunicata il 27. 9. 2021, con atto notificato il 22. 10. 2021, ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; la Regione Emilia-Romagnaha notificato memoria difensiva; il P rocurato r e Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il regolamento di competenza sia respinto. Considerato che: il primomotivo di ricorso , denunzia ndo omessa o insufficiente motivazione, censura l’ordinanza impugnata per non avere esposto le ragioni per cui ha escluso la natura sanzionatoria dell’atto impugnato, con l’effetto di non ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, che indica come territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione l’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la decisione del Tribunale di Ravenna per non avere qualificato l’atto impugnato come sanzionatorio, così escludendo la sottoposizione del giudizio alla disciplina dettata dall’art. 6 citato, omettendo di considerare che con esso l’Amministrazione non solo aveva dichiarato la decadenza dall’aiuto ed intimato la restituzione della somma ricevuta, ma altresì applicato la maggiorazione degli interessi legali proprio a titolo di sanzione amministrativa e disposto la sospensione del ricorrente da ogni agevolazione, misura anch’essa di natura sanzionatoria, ai sensi dell’art. 18 legge [OSCURATO:PERSONA] n. 15 del 1997; il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 20 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza anche a mente della suddetta disposizione, senza considerare che essa stabilisce anche il criterio del luogo in cui è sorta l’obbligazione, che nella specie andava individuato in Cervia, nella circoscrizione del Tribunale di Ravenna, ove ha sede l’azienda dell’esponente ed in cui risulta sottoscritto il contratto di rete con l’azienda [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la ricostruzione della regione, ha dato causa al provvedimento di revoca; i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati; l’atto impugnato ha ad oggetto il provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la revoca del premio e del contributo in precedenza concessi all’esponente quale giovane agricoltore, chiesto la restituzione delle somme erogate, disposto che, allo scadere del termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, sulla somma dovuta dovranno essere corrisposti gli interessi legali maggiorati di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa nonché l’esclusione dell’interessato per il periodo di dieci giorni da ogni agevolazione in materia di agricoltura;l’esame del contenuto dell’atto impugnato porta a ravvisare gli estremi della natura di sanzione amministrativa solo per la parte che dispone l’applicazione della maggiorazione di quattro punti sugli interessi legali moratori e la sospensione per 10 giorni dalle agevolazioni previste dalla legge in materia di agricoltura, non anche per la parte che ha revocato il contributo e ne ha chiesto la restituzione; in particolare, il provvedim en to di revoca non ha natura di sanzione amministrativa , essendo riconducibile all’esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione,per il venir meno dei presupposti in presenza dei quali la deliberazione di concessione della agevolazione fu adottata, espressamente previsto dall’art. 18 legge Regione Emilia-Romagna 30. 5. 1997, n. 15, mentre la natura sanzionatoria delle altre misure va riconosciuta tenuto conto che l’art. 18 sopra citato , richiamato nel provvedimento impugnato, inserito nel titolo IV intitolato Norme procedurali e sanzioni, qualifica espressamente la maggiorazione degli interessi legali moratori come “ sanzione amministrativa “ e che la sospensione delle agevolazioni in materia di agricoltura ha il fine punitivo proprio della sanzione amministrativa, stabilendo conseguenze ulteriori rispetto a quelle dello scioglimento del rapporto instauratosi tra le parti per effetto dell’erogazione del contributo; non è condivisibile al riguardo la deduzione della Regione controricorrente secondo cui tali misure, es s endo previste nel bando, avrebbero natura di clausole penali, come tali riconducibile alla sfera negoziale, atteso che l’atto in questione richiama espressamente l’applicabilità dell’art. 18 della citata legge regionale e ne riproduce il contenuto;la domanda proposta dal ricorrente riveste pertanto natura di opposizione asanzione solo per quanto riguarda la richiesta di annullamento delle misure sopra indicate, come tale soggetta al d.lgs. n. 150 del 2001, mentre si configura come causa sottopostaal rito ordinario laddove investe l’atto di revoca de l contributo e la richiesta della sua restituzione, che non hanno natura di sanzione amministrativa; l’art. 40, comma 3, cod. proc. civ., stabilisce che nel caso di cause cumulativamente proposte, soggetta l’un a al rito ordinario e l’altra a quello speciale, si applichi il rito ordinario se tra esse vi è connessione ai sensi degli articoli precedenti; nel caso di specie si riscontra l’ipotesi di connessionetra cause ai sensi dell’art. 31 cod. proc. civ., in ragione del vincolo di accessorietà che lega le domande concernenti l’applicazione delle sanzioni con quella di accertamento della illegittimità della revoca, da considerarsi principale, atteso che le misure sanzionatorie appaiono dipendenti giuridicamente e logicamente dalla revoca del contributo e dalla domanda della suarestituzione; il vincolo diaccessorietà tra due pretese giudiziali, ex art.31 cod. proc. civ., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40, comma 3, citato, sussiste infatti in tutti i casi in cui la domanda, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulta obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, fondandosisui medesimi della causa principale ( Cass. n. 22700 del 2021; Cass. n. 21261 del 2011); dovendosinella specie applicare il rito ordinario, appare quindi corretta ed esente da censure la decisione del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.; anche il terzo motivo appare infondato, atteso che l’obbligazione di restituzione è sorta per effetto dell’adozione del provvedimento di revoca del contributo da parte de lla Regione; il ricorso va pertanto respinto; il Tribunale di Bologna, davanti a cui la causa dovrà essere riassunta, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere la c ontroversia è il Tribunale di Bologna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento. Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza perla riassunzione del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di c
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