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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09547/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2292/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.638/2/2019 depositata il 21 magg o 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza carnerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 943/13/2016 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ge- nova avente ad oggetto l'avviso di intimazione di pagamento per IVA relativa all'anno di imposta 2008.

2. L'intimazione di pagamento derivava dall'avviso di accertamento n.TL3032800217-13 e veniva emessa a seguito della pubblicazione dalla sentenza della CTR Liguria n.277/31'15 con la quale la ripresa impositiva era stata ridotta.

In particolare, tale decisione - non defini- tiva - operava una riduzione dei costi orighariamente ritenuti indedu- cibili ai fini IVA, dell'IRES e dell'IRAP.

3. Il giudice d'appello confermava la decisione di prime cure ritenendo che le sanzioni ed interessi di cui la società sosteneva la non debenza fossero dovuti in quanto accessoriamente connessi per legge al man- cato pagamento dell'imposta e calcolati sull'importo liquidato come dovuto.

4. Avverso la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Considerato che:

5. Con riferimento alla parte della materia del contendere che investe gli interessi applicati sui tributi sulla base di titolo giudiziale è inter- venuta l'ordinanza interlocutoria della Sezione n. 31960 del 2021 con cui è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo, P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo in attesa di decisione delle Sezioni Uni- te sulla questione sollevata dalla Sezione con ordinanza n. 31960/2021.

Così deciso in Roma in data 23 febbraio 2022 Il [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2292/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.638/2/2019 depositata il 21 magg o 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza carnerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 943/13/2016 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ge- nova avente ad oggetto l'avviso di intimazione di pagamento per IVA relativa all'anno di imposta 2008. 2. L'intimazione di pagamento derivava dall'avviso di accertamento n.TL3032800217-13 e veniva emessa a seguito della pubblicazione dalla sentenza della CTR Liguria n.277/31'15 con la quale la ripresa impositiva era stata ridotta. In particolare, tale decisione - non defini- tiva - operava una riduzione dei costi orighariamente ritenuti indedu- cibili ai fini IVA, dell'IRES e dell'IRAP. 3. Il giudice d'appello confermava la decisione di prime cure ritenendo che le sanzioni ed interessi di cui la società sosteneva la non debenza fossero dovuti in quanto accessoriamente connessi per legge al man- cato pagamento dell'imposta e calcolati sull'importo liquidato come dovuto. 4. Avverso la sentenza d'appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato che: 5. Con riferimento alla parte della materia del contendere che investe gli interessi applicati sui tributi sulla base di titolo giudiziale è inter- venuta l'ordinanza interlocutoria della Sezione n. 31960 del 2021 con cui è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo, P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo in attesa di decisione delle Sezioni Uni- te sulla questione sollevata dalla Sezione con ordinanza n. 31960/2021. Così deciso in Roma in data 23 febbraio 2022 Il [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2
Sentenza Cassazione n. 09547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris