CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33292-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 2156/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al ricorso proposto contro l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2015 compensando le spese del giudizio, ha ritenuto l'illegittimità della decisione in punto di spese processuali in relazione alla soccombenza virtuale dell'Agenzia delle entrate ed ha poi liquidato le spese "per entrambi i gradi" in euro 500,00. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente prospetta la violazione degli artt.91 cpc, 3 e 14 1.n. 794/1942, e 4 D.M. 5 aprile 2014 n.55, nonché dell'art. 2233 c.c. La ricorrente deduce l'esiguità della liquidazione delle spese processuali che il giudice di merito avrebbe quantificato senza suddividere le liquidazioni relative alle fasi e comunque lamentandone la determinazione al di sotto dei minimi tariffari, da considerare inderogabili. Il ricorso è fondato. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono meri criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; Ric. 2019 n. 33292 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non idonee al decoro della professione- cfr.Cass.n.30286/2017-. Si è pure aggiunto che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione-cfr.Cass.n.11601/2018-. Peraltro, Cass.n.23798/2019 ha precisato che la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria " una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile al valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio. A tali principi non si è complessivamente attenuto il giudice di merito che nel provvedere alla liquidazione omnicomprensiva delle spese del primo grado di giudizio, è giunto ad un importo di euro 500,00 che, considerando il primo scaglione applicabile- fino ad euro 1200,00- è inferiore ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e alle tabelle relative, puntualmente e correttamente richiamati nel ricorso introduttivo. La circostanza che il giudizio si sia definito con la cessazione della materia del contendere per effetto del ritiro in autotutela dell'atto impugnato- elemento che avrebbe potuto giustificare la Ric. 2019 n. 33292 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- compensazione delle spese processuali in relazione alla valutazione complessiva della lite (cfr.Cass.n.3950/2017) non incide sulla vicenda concreta, nella quale non è in discussione l'applicazione del principio della soccombenza da parte della CTR. V'è solo da aggiungere che l'assenza totale di motivazione sulla quantificazione delle spese processuali, rispetto alle quali non risultano nemmeno liquidate le spese vive e le spese generali di cui all'art.2, c.2, D.M. n.55, cit.- giustifica vieppiù l'annullamento della sentenza impugnata. Considerazioni analoghe devono esprimersi con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello che, parimenti quantificate in modo onnicomprensivo e senza motivazione alcuna dalla CTR in curo 500,00 sono anch'esse inferiori ai minimi previsti dalle ricordate tabelle. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 16.12.2021 in Roma. I