Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 giugno 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:493
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0444_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Europol (causa C‑444/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione nell’attività di contrasto – Intelligence criminale – Asserita divulgazione non autorizzata di dati – Regolamento (UE) 2016/794 – Articolo 50, paragrafo 1 – Danno morale – Ricorso per risarcimento danni – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo d’impugnazione che deduce argomenti di merito relativi a una censura che era stata respinta in quanto irricevibile – Mancata contestazione dell’irricevibilità di detta censura constatata dal Tribunale – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 34, 35)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 48; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 18) (v. punti 50-57) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol). ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0444_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Europol (causa C‑444/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione nell’attività di contrasto – Intelligence criminale – Asserita divulgazione non autorizzata di dati – Regolamento (UE) 2016/794 – Articolo 50, paragrafo 1 – Danno morale – Ricorso per risarcimento danni – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo d’impugnazione che deduce argomenti di merito relativi a una censura che era stata respinta in quanto irricevibile – Mancata contestazione dell’irricevibilità di detta censura constatata dal Tribunale – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 34, 35) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8 e 48; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 18) (v. punti 50-57) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol). ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris