CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 35615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 23 L. 110/1975. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, hanno presentato ricorso gli imputati che, in due distinti ma sovrapponibili atti, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili. Gli atti, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, infatti, sono sottoscritti personalmente dagli imputati e sono stati presentati il 30 novembre 2022. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 aprile 2023 Il con