CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 26463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha confermato il provvedimento del 22 luglio 2021 con il quale il Tribunale in sede aveva rigettato la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 299 e 284, comma 3, cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato di quattro delitti di furto in luogo di privata dimora, consumati e tentati, pluriaggravati, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del cautelato, tramite due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 274, lett. c) e 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento della più restrittiva delle misure coercitive della libertà personale. Si deduce, a sostegno, che il giudizio circa la proporzionalità della misura imposta esige una valutazione dinamica e diacronica, che tenga conto dell'evolversi nel tempo della concreta situazione del cautelato, vieppiù ove questi - come nel caso di specie - abbia consentito alla definizione del processo, istaurato a suo carico, attraverso un rito alternativo, non abbia dato adito, nel corso della detenzione, a rilievi di sorta e abbia dato prova di allontanamento dalle dinamiche criminali in precedenza condivise, così da indurre ad una valutazione positiva circa la sua affidabilità quanto al rispetto delle prescrizioni, in ipotesi di sottoposizione alla detenzione cautelare domestica. - Il secondo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 274, lett. b) e 275-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, essendo l'argomentazione sviluppata a sostegno della riconosciuta esistenza del pericolo di fuga, meramente congetturale, poiché il relativo giudizio era stato fondato non su dati oggettivi e concreti, come richiesto dalla legge, ma su valutazioni ipotetiche e, comunque, dissonanti rispetto alla reale condizione dell'imputato, radicato, con moglie e figlie conviventi, in Italia, in quanto stabilmente domiciliato in Napoli. 3. Con requisitoria in data 24 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. - 2.- [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha escluso che le esigenze cautelari, ravvisate a carico dell'impugnante all'atto della sua sottoposizione alla misura custodiale in carcere - ossia il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio - , fossero scemate, osservando come gli unici elementi di novità, addotti a sostegno dell'istanza di sostituzione della detenzione carceraria con la detenzione domestica, fossero costituiti dal decorso del tempo dall'applicazione del presidio carcerario e dalla richiesta di applicazione della pena su richiesta (delibata solo in data successiva - ossia il 26 novembre 2021 - rispetto alla decisione impugnata). Ha soggiunto che la valutazione in ordine alla concedibilità degli arresti domiciliari, con applicazione del 'braccialetto elettronico', scontava il fio di un negativo apprezzamento circa la capacità dell'istante di attenersi alle prescrizioni connaturate alla detenzione domestica, attesa la scarsa efficacia dissuasiva rispetto alla prosecuzione dell'attività criminale avuta nei suoi confronti dai legami familiari (cfr. pag. 5) e la propensione dimostrata a procurarsi i mezzi di vita mediante la commissione di reati, realizzati in maniera organizzata: ciò conclamando l'ineludibile l'esigenza di un controllo della sua persona costante e stringente. Donde, il giudice censurato ha valorizzato, onde pervenire alla decisione contestata, elementi oggettivi e concreti, desunti dalle connotazioni dei reati per i quali il ricorrente è imputato, in quanto ritenute univocamente sintomatiche della sua vicinanza a contesti criminali di spessore, dai quali non vi era prova che egli avesse realmente preso le distanze, e dalle sue condizioni di soggetto privo di attività lavorativa e dimorante in Italia senza essere in possesso di un valido titolo per restarvi: dati, questi, che, considerata, oltretutto, la non decisività del tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare in assenza ulteriori emergenze atte a concretamente dimostrare l'attenuazione dei pericula libertatis (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999), danno conto della logicità e della correttezza in diritto dell'argomentazione sottesa alla statuizione impugnata e, di contro, fanno emergere la genericità del motivo che la contrasta, giacché affidato ad argomentazioni prive di effettivo confronto con le ragioni ostese dal decidente di merito. 1.2. Il secondo motivo non è consentito. Ribadito che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv. 265569), va preso atto che, per un verso, l'ordinanza genetica, che aveva ravvisato a carico del Qavelashvili anche l'esigenza cautelare del pericolo di fuga non è stata impugnata e che, per altro verso, l'oggettivo venir meno del detto pericolo non è stato neppure specificamente dedotto con i motivi di appello (per quanto risulta dalla loro incontestata sintesi contenuta nel provvedimento impugnato): emerge, infatti, che la titolarità di un permesso di soggiorno per asilo politico e lo stabile suo inserimento in un contesto familiare radicato in Napoli erano stati addotti dall'appellante a sostegno della richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della suocera, [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarata disponibile ad ospitarlo, quindi, al solo fine di dimostrare l'adeguatezza della più blanda misura cautelare invocata. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp