Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26974/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 14/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di euro 12.000,00 di ammenda in relazione ad una serie di violazioni della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni sanzionate dall'art. 55 d.

Igs. 81/2008.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato, lamentando con un unico motivo, violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., illegittimamente denegato in ragione del numero delle violazioni (circostanza che non esclude automaticamente la non abitualità del comportamento) e della condotta post factum, nonostante risultasse che il Condello avesse ottemperato alle prescrizioni impartite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Nella contigua materia delle contravvenzioni in materia ambientale punite dal d.

Igs. 152/2006, in cui trova applicazione la disciplina di estinzione anticipata di cui agli articoli 318- bis ss. del medesimo decreto, ricalcata su quella prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 29351 del 05/04/2024, Ponticelli, n.m.; Sez. 3, Sentenza n. 28484 del 12/06/2024; Dutra, n.m.; Sez. 3, n. 19637 del 01/02/2024, Aronne, n.m.) che l'art. 131-bis cod. pen. (il quale prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento» (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.).

Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 10/10/2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge».

Essa persegue (Sez.

U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione».

Il suo scopo primario (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d.

Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).

Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale.

Sul punto, Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena.

Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».

Analogamente, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione.

Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente».

Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica.

E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).

Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente ...

Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto».

Tali dicta si fondano su una interpretazione di tipo letterale e sistematico della norma, che il Collegio condivide.

Tuttavia, nel caso in esame, occorre procedere ad una ulteriore valutazione di tipo sistematico, coerentemente con la concreta disciplina approntata dal legislatore in riferimento alla particolare natura del bene giuridico tutelato e con la natura di "reati di pericolo astratto" delle contravvenzioni in parola (non a caso il comma 3 dell'articolo 20 d.

Igs. 758/1994 prevede che «con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro»).

Il meccanismo, di cui gli articoli in parola costituiscono l'archetipo, è stato, con l'art. 70 del d.

Igs. n. 150/2022 (lo stesso che ha modificato l'art. 131-bis cod. pen.) a sua volta disciplinato in modo analogo in riferimento alle contravvenzioni in materia di alimenti «che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter e ss. della

I. 283/1962), così evidenziandosi come quello della «rimovibilità degli effetti» sia ormai un principio di legislazione ampiamente utilizzato con finalità deflattiva, ma anche in grado di sortire un effetto riparatorio/ripristinatorio.

Tale sistema, evidenzia la dottrina, ruotando su comportamenti «controffensivi» tempestivi dello stesso reo, collima perfettamente con l'idea rieducativa della pena, ponendosi in linea di perfetto ossequio al precetto costituzionale e soddisfacendo, nel contempo, anche esigenze di general-prevenzione positiva (i.e. di orientamento culturale dei consociati).

Il testo della norma (che consente di imporre «specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro») induce a ritenere che si debba operare una verifica fattuale delle conseguenze effettivamente già prodotte dalla condotta incriminata, procedendo ad una applicazione del c.d. principio di offensività «in concreto», come ribadito da Corte cost. n. 141/2019, secondo cui tale principio opera «su due piani distinti. 'Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività "in astratto").

Dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività "in concreto")».

Un giudizio, quindi, sul fatto storico, analogo a quello che il giudice opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen..

Gli articoli 20 e seguenti del d.

Igs. 748/1994 delineano quindi un procedimento, di natura giurisdizionale, che si articola in una precisa scansione logico temporale, generalmente destinata a concludersi con l'archiviazione del procedimento: 1) l'accertamento di una violazione in materia di prevenzione infortuni o igiene sul lavoro; 2) la possibilità di «eliminare» questa violazione, ottemperando alle prescrizioni impartite da parte dell'organo di vigilanza (art. 21); 3) il pagamento di una somma prestabilita; 4) La verifica giurisdizionale dell'intervenuta estinzione del reato.Dogmaticamente non sussistono ostacoli alla applicazione anche all'ipotesi in cui si sia acceduti alla procedura estintiva, dell'articolo 131-bis cod. pen..

Sotto il profilo pratico, tuttavia, la generalizzata applicazione della causa di non punibilità in parola a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolniendosi nella creazione di un sistema in cui l'indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema, che condurrebbe ad una controspinta in senso opposto all'ottemperanza al sistema.

Pertanto, si deve ritenere che, in materia di contravvenzioni punite dal d.

Igs. 81/2008, la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione in casi assolutamente limitati in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e seguenti del d.

Igs. n. 758/1994 sarebbe teoricamente applicabile ma non è stata attivata per cause non riconducibili all'imputato, ovvero. ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto», sulla base di un esame ex post, l'«offesa» risulti di speciale tenuità.

Al di fuori di tali angusti confini si colloca sicuramente il caso, previsto nel presente procedimento, di mancato pagamento della sanzione pecuniaria dopo l'ottemperanza alle prescrizioni, dovendo tale omissione essere valutata negativamente come condotta susseguente al reato (v.

Sez. 7, n. 46404 del 18/10/2024, Fionda, n.m.).

3. La doglianza è, in ogni caso, infondata anche nel merito.

Nel caso di specie, la sentenza (pag. 8) ritiene che non possa trovare applicazione la causa di non punibilità invocata, in quanto la pluralità delle violazioni incide sull'offensività della condotta e in particolare sull'entità del pericolo che ne è derivato, certamente non esiguo, in relazione all'esposizione di una pluralità di lavoratori a molteplici fattori di rischio; né può valorizzarsi, nel caso di specie, la condotta susseguente al reato, caratterizzata per il Condello da sostanziale inerzia.

Tale motivazione non appare illogica o contraddittoria, ma fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte nella sua massima composizione (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.) la quale ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza».

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché i reati sono contestati come commessi il 26 novembre 2021, la prescrizione massima interverrà nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 14/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Caltanissetta condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di euro 12.000,00 di ammenda in relazione ad una serie di violazioni della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni sanzionate dall'art. 55 d. Igs. 81/2008. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato, lamentando con un unico motivo, violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., illegittimamente denegato in ragione del numero delle violazioni (circostanza che non esclude automaticamente la non abitualità del comportamento) e della condotta post factum, nonostante risultasse che il Condello avesse ottemperato alle prescrizioni impartite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Nella contigua materia delle contravvenzioni in materia ambientale punite dal d. Igs. 152/2006, in cui trova applicazione la disciplina di estinzione anticipata di cui agli articoli 318- bis ss. del medesimo decreto, ricalcata su quella prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 29351 del 05/04/2024, Ponticelli, n.m.; Sez. 3, Sentenza n. 28484 del 12/06/2024; Dutra, n.m.; Sez. 3, n. 19637 del 01/02/2024, Aronne, n.m.) che l'art. 131-bis cod. pen. (il quale prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento» (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.). Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto). Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto». Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente». Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata). Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente ... Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto». Tali dicta si fondano su una interpretazione di tipo letterale e sistematico della norma, che il Collegio condivide. Tuttavia, nel caso in esame, occorre procedere ad una ulteriore valutazione di tipo sistematico, coerentemente con la concreta disciplina approntata dal legislatore in riferimento alla particolare natura del bene giuridico tutelato e con la natura di "reati di pericolo astratto" delle contravvenzioni in parola (non a caso il comma 3 dell'articolo 20 d. Igs. 758/1994 prevede che «con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro»). Il meccanismo, di cui gli articoli in parola costituiscono l'archetipo, è stato, con l'art. 70 del d. Igs. n. 150/2022 (lo stesso che ha modificato l'art. 131-bis cod. pen.) a sua volta disciplinato in modo analogo in riferimento alle contravvenzioni in materia di alimenti «che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter e ss. della I. 283/1962), così evidenziandosi come quello della «rimovibilità degli effetti» sia ormai un principio di legislazione ampiamente utilizzato con finalità deflattiva, ma anche in grado di sortire un effetto riparatorio/ripristinatorio. Tale sistema, evidenzia la dottrina, ruotando su comportamenti «controffensivi» tempestivi dello stesso reo, collima perfettamente con l'idea rieducativa della pena, ponendosi in linea di perfetto ossequio al precetto costituzionale e soddisfacendo, nel contempo, anche esigenze di general-prevenzione positiva (i.e. di orientamento culturale dei consociati). Il testo della norma (che consente di imporre «specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro») induce a ritenere che si debba operare una verifica fattuale delle conseguenze effettivamente già prodotte dalla condotta incriminata, procedendo ad una applicazione del c.d. principio di offensività «in concreto», come ribadito da Corte cost. n. 141/2019, secondo cui tale principio opera «su due piani distinti. 'Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività "in astratto"). Dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività "in concreto")». Un giudizio, quindi, sul fatto storico, analogo a quello che il giudice opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. Gli articoli 20 e seguenti del d. Igs. 748/1994 delineano quindi un procedimento, di natura giurisdizionale, che si articola in una precisa scansione logico temporale, generalmente destinata a concludersi con l'archiviazione del procedimento: 1) l'accertamento di una violazione in materia di prevenzione infortuni o igiene sul lavoro; 2) la possibilità di «eliminare» questa violazione, ottemperando alle prescrizioni impartite da parte dell'organo di vigilanza (art. 21); 3) il pagamento di una somma prestabilita; 4) La verifica giurisdizionale dell'intervenuta estinzione del reato.Dogmaticamente non sussistono ostacoli alla applicazione anche all'ipotesi in cui si sia acceduti alla procedura estintiva, dell'articolo 131-bis cod. pen.. Sotto il profilo pratico, tuttavia, la generalizzata applicazione della causa di non punibilità in parola a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolniendosi nella creazione di un sistema in cui l'indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema, che condurrebbe ad una controspinta in senso opposto all'ottemperanza al sistema. Pertanto, si deve ritenere che, in materia di contravvenzioni punite dal d. Igs. 81/2008, la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione in casi assolutamente limitati in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e seguenti del d. Igs. n. 758/1994 sarebbe teoricamente applicabile ma non è stata attivata per cause non riconducibili all'imputato, ovvero. ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto», sulla base di un esame ex post, l'«offesa» risulti di speciale tenuità. Al di fuori di tali angusti confini si colloca sicuramente il caso, previsto nel presente procedimento, di mancato pagamento della sanzione pecuniaria dopo l'ottemperanza alle prescrizioni, dovendo tale omissione essere valutata negativamente come condotta susseguente al reato (v. Sez. 7, n. 46404 del 18/10/2024, Fionda, n.m.). 3. La doglianza è, in ogni caso, infondata anche nel merito. Nel caso di specie, la sentenza (pag. 8) ritiene che non possa trovare applicazione la causa di non punibilità invocata, in quanto la pluralità delle violazioni incide sull'offensività della condotta e in particolare sull'entità del pericolo che ne è derivato, certamente non esiguo, in relazione all'esposizione di una pluralità di lavoratori a molteplici fattori di rischio; né può valorizzarsi, nel caso di specie, la condotta susseguente al reato, caratterizzata per il Condello da sostanziale inerzia. Tale motivazione non appare illogica o contraddittoria, ma fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.) la quale ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza». 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché i reati sono contestati come commessi il 26 novembre 2021, la prescrizione massima interverrà nel